Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12150 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12617/2016 proposto da:

IL FIBRONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BRISCHI;

– ricorrente –

contro

MARTEL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,

presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO FRANCHINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1930/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che Il Fibrone S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 15 ottobre – 12 novembre 2015 della Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato gli appelli proposti da ambo le parti – Il Fibrone S.r.l. e Martel S.r.l. – avverso sentenza n. 743/2007 del Tribunale di Prato;

rilevato che Martel S.r.l. si è difeso con controricorso e con memoria;

rilevato che il ricorso denuncia un unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1492 c.c. e segg. e art. 1667 c.c. e segg., adducendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel confermare la qualificazione di appalto che il giudice di prime cure aveva attribuito al contratto concluso tra le parti, così giungendo ad applicare l’art. 1678 c.c.: la corte territoriale non avrebbe infatti applicato le norme ermeneutiche e non avrebbe realmente indagato la volontà delle parti, bensì avrebbe soltanto estrapolato determinati passi dagli atti processuali;

rilevato che, in realtà, il motivo inammissibilmente propone una valutazione alternativa di un accertamento di merito, per di più non risultando corrispondente al vero l’asserto che il giudice d’appello non abbia esaminato il contratto bensì soltanto atti processuali (v. invece pagina 4 nella motivazione della sentenza impugnata);

ritenuto che quindi il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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