Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12150 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27094/2014 proposto da:

B.F., considerata domiciliata ex lege, in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIOONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE POZZOLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE MICHELANGELO N. 9, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO BAUZULLI, che lo rappresenta e difende unitamente a se

medesimo giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la ntenzn n. 1i85/2014 dello D’APPELLO di MILANO, depositata

il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FABRIZIO VALENZI per delega;

udito l’Avvocato BARBARA ROEFARO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.F. ha proposto ricorso per cassazione contro

G.G. avverso la sentenza del 25 marzo 2014, con cui la Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello proposto dal G. avverso la sentenza del 29 aprile 2013, con la quale il Tribunale di Como, provvedendo sull’opposizione a precetto introdotta il 22 luglio del 2010 dalla ricorrente, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore la competenza per valore del Giudice di pace compensando le spese del giudizio.

Con la sentenza impugnata la Corte meneghina ha accolto l’appello, proposto dal G. riguardo alla statuizione di compensazione delle spese disposta dal primo giudice e, in riforma della sentenza del medesimo quanto alla relativa statuizione ha condannato la B. alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado al G., con gravame delle spese anche del grado.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il G..

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso appare manifestamente inammissibile per la sua tardiva proposizione.

Queste le ragioni.

Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata aveva ad oggetto nel merito un’opposizione a precetto, la quale per la sua natura non era soggetta alla sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

La sentenza resa in primo grado su detta opposizione declinò la competenza e provvide sulle spese di lite e l’appello venne proposto dal G. soltanto riguardo alla statuizione sulle spese, mentre il giudizio di merito oggetto della dichiarazione di incompetenza non venne riassunto e nemmeno vi fu impugnazione della declinatoria di competenza con il mezzo di impugnazione ammesso, che era il regolamento di competenza.

Il giudizio deciso dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, pur concernendo ormai la controversia solo il regolamento delle spese conservò la sua natura di giudizio di opposizione all’esecuzione e come tale rimase soggetto alla regola dell’esclusione della soggezione di tali controversie alla disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Tale orientamento prende le mosse da Cass. (ord.) n. 6940 del 2007 (che affermò il seguente principio di diritto: “Nelle cause e nei procedimenti indicati della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 ord. giud., non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario”). Detta decisione si era posta in contrapposizione con l’orientamento precedente, favorevole invece alla soluzione dell’applicabilità della sospensione.

Successivamente il nuovo orientamento è stato, poi, ampiamente motivato da Cass. (ord.) n. 23266 del 2009 con particolare riferimento all’impugnazione di statuizione sulle spese derivante da cessazione della materia del contendere.

In detta decisione si osservò quanto segue: “Secondo la giurisprudenza meno recente della Corte, per la verità la sospensione potrebbe trovare applicazione alla controversia, per la ragione che sul merito dell’opposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere provvedendosi solo sulle spese di lite ed in questa sede l’oggetto della censura prospettata con i tre motivi pertiene solo alla correttezza della statuizione sulle spese.

Verrebbe, in sostanza, in rilievo il principio di diritto secondo cui ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 ord. giud., la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 10132 del 2003; in senso conforme:

Cass. 10994 del 2003; n. 658 del 1998). Senonchè, la giurisprudenza più recente della Corte (Cass. n. 6940 del 2007) ha affermato che nelle cause e nei procedimenti indicati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 ord. giud., non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore antistatario. Si tratta di un orientamento che appare preferibile, perchè quello meno recente non sembra accettabile, in quanto non si pone il problema dell’eventuale contestazione con l’impugnazione proprio della decisione in punto di cessazione della materia del contendere: in questo caso l’impugnazione non dovrebbe ragionevolmente essere assoggetta alla sospensione, atteso che si continua a contestare la cessazione della materia del contendere. Ne conseguirebbe che, secondo che si muova con l’impugnazione tale contestazione oppure non la su muova e si contesti la decisione solo sulle spese, il regime della sospensione non sarebbe operante o sarebbe operante. Si avrebbe, in sostanza, una duplicità di regimi, il che appare inaccettabile”.

Ulteriore ragione per escludere la rimessione alle Sezioni Unite è allora anche quella che lo stesso orientamento relativo alla soggezione alla sospensione quando l’impugnazione pertiene direttamente alla statuizione sulle spese sembra ormai destinato ad essere superato, essendo la decisione ora ricordata l’ultima sul punto. D’altro canto, l’orientamento ormai meno recente si presentava anche meno aderente al dettato legislativo, che riferendo l’esclusione della sospensione ai “procedimenti…. di opposizione all’esecuzione”, detta una regola che è correlata alla natura della controversia e non alle sue vicende”.

Tali argomentazioni vennero riprese da Cass. (ord.) n. 9997 del 2010 e, quindi, ulteriormente ribadite da Cass. (ord.) n. 23410 del 2013.

2. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento succeduto a quello originario, il quale incorreva in un’evidente incongruenza, là dove, quando la controversia si fosse incentrata solo sulle spese giudiziali dei giudizi oppositivi e non fosse più oggetto di contesa l’ani o il quomodo dell’esecuzione, secondo la tipologia di opposizione, considerava la contesa sulle spese, tanto se relativa a statuizione operata sulla base della soccombenza virtuale quanto, come nella specie, sulla base di una ritenuta effettiva soccombenza (in questo caso sulla questione di rito della competenza), come estranea alla valutazione legislativa giustificativa della sottrazione all’operare della sospensione.

L’incongruenza, oltre che dalle ragioni indicate dalle motivazioni dell’evocata giurisprudenza, si coglieva in modo palese riflettendo che, come sottolineato da una risalente autorevole dottrina la condanna alle spese giudiziali serve ad assicurare la stessa effettività e pienezza della tutela riconosciuta, per ragioni di merito o di rito, alla situazione attiva o passiva dedotta in giudizio, che, altrimenti, non sarebbe completa a cagione del depauperamento economico derivante dall’onere di anticipazione delle spese olim espresso nell’art. 90 c.p.c., ed ora sancito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8.

Poichè la condanna alle spese assolve la funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo è manifesto che, allorquando il legislatore ritiene che una controversia abbia carattere tale da sfuggire alla sospensione dei termini per il periodo feriale siffatta valutazione si estende anche all’amminicolo tendenziale della tutela della situazione rappresentato dalla statuizione sulle spese.

Per cui il permanere della lite solo su di esso, dipenda o meno da ragioni inerenti la valutazione virtuale della soccombenza oppure dall’applicazione delle regole relative alla statuizione sulle spese ed alla loro misura inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia.

3. Ora, nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata il 25 marzo 2014 ed essendo applicabile alla controversia il c.d. termine lungo di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, comma 1, ed applicabile alla controversia ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, atteso che l’introduzione della lite in primo grado avvenne nella vigenza della stessa legge), il ricorso per cassazione avrebbe dovuto proporsi entro il 25 settembre 2014, non operando la sospensione per il periodo feriale del 2014, allora ancora stabilita dal 1 agosto al 15 settembre.

Il ricorso è stato, invece, notificato, dal punto di vista della notificante, il 10 novembre 2014 e, quindi, tardivamente.

Ne segue la declaratoria della sa inammissibilità.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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