Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12150 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5598-2010 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO MARCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARROCCO

FRANCESCO BENEDETTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 756/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.2.09, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Benedetto Marrocco che

si riporta ai motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello

stesso; in subordine chiede la trattazione in pubblica udienza; udito

per il controricorrente l’Avvocato Antonino Sgroi (per delega avv.

Clementina Pulli) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere dei 2002 F. S. chiedeva, nei confronti dell’Inps e dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia, il riconoscimento del suo diritto alla equiparazione della indennità di accompagnamento, di cui godeva come cieco assoluto, a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, con condanna dell’Inps alle relative differenze; il Tribunale accoglieva la domanda condannando l’Istituto a corrispondere le differenze dal 18.1.1996. Il F. impugnava la sentenza, assumendo che dette differenze dovevano farsi decorrere dal 1.11.85, data in cui era divenuto titolare della indennità di accompagnamento. La Corte di Napoli adita rigettava l’impugnazione, sul rilievo che non vi era la prova che la prestazione decorresse dal 1.11.85, avendo l’appellante depositato documento del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza di Roma del 7.4.75 con cui si riconosceva una pensione di L. 32.000 mensili e l’indennità di accompagnamento dal 1.12.70 al 31.12.73 e la sola indennità di accompagnamento dal 1.1.74 per reddito inferiore ad un certo limite.

La Corte affermava che questo documento, peraltro scarsamente leggibile, non coincideva con quello indicato dall’appellante che risaliva al 1.11.85 e comunque su di esso non si poteva fare fondamento, non contenendo un chiaro riferimento alla prestazione richiesta, nè alla sua continuità. Il F., su cui gravava il relativo onere non aveva offerto la prova della decorrenza pretesa.

Avverso detta sentenza il F. propone ricorso con tre motivi, l’Inps resiste con controricorso.

L’Avvocatura dello Stato per i Ministeri dell’Interno e dell’Economia, ha depositato atto di costituzione;

Il F. con tutti e tre i motivi si duole di difetto di motivazione nell’interpretazione della documentazione depositata che, a suo dire, dimostrerebbe la decorrenza dell’indennità di accompagnamento dal 1.11.85;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè si è riprodotta in ricorso la copia di una attestazione della prefettura di Caserta “Cieco assoluto con accompagno”, che riporta la determinazione del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica n. 00034121, con accanto le date 1.11.89 18.1.95 e la data Casella 16.3.96; altra fotocopia, verosimilmente di un libretto nominativo, della Prefettura di Caserta, in cui il F. risulta come “cieco”, che reca in calce “determinazione del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica n. 00034121 con accanto la data 1.11.85 ed in calce ancora la data 31 ottobre 1989.

Da quest’ultimo documento, ancorchè recante la data di decorrenza indicata dal ricorrente del 1.11.85 ed ancorchè indicante la qualità di cieco, non risulta però la concessione di alcuna indennità. Inoltre non si comprende – se davvero, come si sostiene in ricorso, il medesimo godeva ininterrottamente della indennità di accompagnamento dal 1.11.85 – il motivo per cui fu rilasciato il primo dei documenti descritti che reca le due date 1.11.89, 18.11.95.

Non è pertanto ascrivibile alla sentenza impugnata alcun errore nell’escludere essere stata fornita la prova deirininterrotto godimento della indennità di accompagnamento dal 1.11.85, in quanto non è stato offerto alcun elemento decisivo atto ad inficiare detta conclusione;

Invero solo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. è stato depositato il provvedimento datato 6.12.85 in cui risulta la scritta, invero poco leggibile ” è confermata l’indennità di accompagnamento”; si tratta quindi di documento tardivamente depositato di cui non si può tenere conto;

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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