Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1215 del 22/01/2010
Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 638/2005 proposto da:
P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO
Lucio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO C.F. (OMISSIS), C.
V. C.F. (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 2652/2005 proposto da:
CAPITOLO SAN PIETRO VATICANO C.F. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante il Camerlengo Mons. B.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato
FAVINO GIULIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ric. incidentale –
contro
P.M. C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4781/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato GIULIO FAVINO difensore del controricorrente
ricorrente incidentale che insiste sulla rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso principale proposto da P.M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13-11-2003 ed il ricorso incidentale condizionato proposto dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano nei confronti della medesima sentenza;
Riuniti i ricorsi;
Ritenuto che il P. con atto in data 24-7-2009 sottoscritto personalmente dalla parte e dal difensore avv. Luciano Tamburro ha rinunciato al ricorso suddetto iscritto al n. 638/2005 proposto contro la suddetta sentenza;
Rilevato che la controparte ha aderito alla rinuncia, cosicchè non si deve procedere alla pronuncia sulle spese;
Visto l’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010