Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1215 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12563/2017 R.G. proposto da:

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Lullo Giuseppe

dell’Avvocatura comunale, con domicilio in Battipaglia, piazza Aldo

Moro 1, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Linea D – Mobili D.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Gambino Concetta giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 2, n. 9792/02/16 del 13

ottobre 2016, depositata il 9 novembre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria.

1. La controversia concerne l’impugnazione di un diniego di rimborso dell’ICI corrisposta per gli anni dal 2008 al 2011 e dell’IMU pagata per l’anno 2012 in ragione di una variazione della rendita operata con denuncia DOCFA del 27 marzo 2013 e ritenuta operante dal Comune a decorrere dall’anno successivo e cioè del 1 gennaio 2014 trattandosi di variazione non dovuta ad errori di classamento attribuibili all’ente;

2. Il giudice tributario adito rigettava la domanda ritenendo che la richiesta di rimborso fosse fondata esclusivamente sulla base di una nuova denuncia presentata dal contribuente, il cui appello era tuttavia accolto dal giudice di secondo grado con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’ente locale propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la società contribuente con controricorso.

3. Occorre in via preliminare rilevare l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente circa la mancanza nella copia notificata della sottoscrizione, in quanto: a) è valida la procura rilasciata su foglio separato purchè congiunto all’atto, com’è nel caso di specie; b) è irrilevante se nella copia notificata manchi la sottoscrizione della procura visto che essa è presente nell’originale (e non è contestato che vi sia); c) la copia notificata contiene elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (e non è contestato che vi siano; v. Cass. n. 1981 del 2018); d) la notifica del ricorso è stata eseguita ad entrambi i difensori, pur essendo valida la notifica ove fosse stata effettuata aduno solo dei due difensori (v. Cass. n. 19452 del 2004).

4. Quanto al ricorso va rilevata anche in questo caso l’infondatezza dello stesso sulla base del principio affermato da Cass. n. 7745 del 2019 secondo cui: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto la correzione dei detti errori materiali comporta l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento rivelatosi erroneo”.

5. Nel caso di specie è stato accertato con sentenza – CTP Salerno n. 3484/10/2016 – peraltro non impugnata dall’Agenzia del territorio, che l’accertamento da quest’ultima notificato andava annullato e confermata la rendita indicata nella DOCFA presentata dalla società contribuente a correzione degli errori materiali e di valutazione compiuti nella precedente DOCFA sulla cui base era stato eseguito l’originario classamento: è quindi dalla data di quest’ultimo, accertato come erroneo, che doveva essere applicata la reddita corretta come riconosciuta dalla richiamata sentenza della CTP Salerno.

6. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente va condannata alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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