Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1215 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18165-2006 proposto da:

SACI AZIONARIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati TODARO NICOLA, FIANNACCA GIOVANNI con studio

in MESSINA VIA TOMMASO CAPRA IS. 301-BIS, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA, MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TODARO NICOLA, che ha chiesto la

cassazione della sentenza impugnata e in subordine si riporta ai

motivi di ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S.A.C.I. s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1988 per Irpeg e Ilor, oltre sanzioni.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale, viste le controdeduzioni dell’ufficio, svolta una C.T.U., rigettava il ricorso.

Proponeva appello la contribuente eccependo l’omessa pronuncia dei primi giudici sia sulla illegittima pretesa Ilor, applicata su fabbricati a suo avviso esenti; sia sulla chiesta applicazione delle norme più di favore contenute nella disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 472 del 1997; sia sullo spettro di efficacia dell’avvenuta definizione ex L. n. 413 del 1991; sia sulla contestazione dei risultati della c.t.u..

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. Contro quest’ ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo; gli intimata, non hanno controdedotto.

Diritto

MOTIVAZIONE

In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non vi è provvedimento sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto alcuna attività difensiva.

Con l’unico motivo la contribuente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione sia sull’eccezione di applicazione dell’imposizione Ilor su immobili coperti da esenzione venticinquennale, sia sulle conclusioni del c.t.u. derivanti da un’ errata e falsa applicazione ed interpretazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 71 e art. 53, comma 1 e sulla mancata analisi delle componenti negative e positive del bilancio della società.

La prima parte della censura è fondata. Nella parte della impugnata sentenza relativa al fatto, nonostante l’estrema stringatezza della stessa, si fa riferimento al motivo dell’appello con il quale si chiede l’annullamento della prima decisione “in quanto i primi giudici non si sono pronunciati sulla pretesa dell’Ilor applicata ai fabbricati esenti”. Nella parte motiva, invece, tale eccezione non risulta minimamente trattata e tanto determina la necessità di cassare, con riferimento a tale punto, l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che provvederà a trattare e decidere il relativo motivo di appello.

Con la seconda parte della censura il ricorrente deduce che nell’atto di gravame aveva eccepito che le conclusioni del C.T.U. derivavano da un’ errata e falsa applicazione di norme di diritto e dalla mancata analisi delle componenti positive e negative del bilancio.

La doglianza, come formulata, è inammissibile per carenza di autosufficienza secondo i principi già enucleati da questa Corte che ha costantemente affermato (ex plurimis: Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 10330/2003; Cass. 24182/2006; Cass. n. 15952/2007) “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto. Ed ancora (Cass. n. 6542/2004)”. Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”.

Peraltro il vizio di difetto di autosufficienza del ricorso è configurabile anche qualora sia denunziato un error in procedendo, se il ricorrente non assolva l’onere d’indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass. 9.076/06, 625/05, 17.937/04, 5.148/03, 10.410/02).

Nel caso di specie la sentenza non indica neppure nella parte relativa allo svolgimento del processo le censure che il ricorrente assume di aver mosso e quest’ ultimo omette di indicare e riportare gli atti del giudizio precedente che conterrebbero le eccezioni e censure mosse, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità della sua asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. In effetti non sono stati forniti a questa Corte gli elementi in virtù dei quali esercitare la propria funzione istituzionale di controllo della legalità e tanto rende tale parte della censura inammissibile.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla prima parte della censura e rigettato nel resto. Nei limiti della censura accolta la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che, oltre ad esaminare l’eccezione relativa all’Ilor, provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, in tali limiti, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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