Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12149 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1691/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASALMONFERRATO 21 – int. 16, presso lo studio dell’avv. BEVILACQUA

PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 181/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 24.9.07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti;

Vista e condivisa dai Collegio la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza indicata in oggetto, con la quale la CTR ha escluso che il sig. M. M., in qualità di amministratore prima e di liquidatore poi, debba rispondere del mancato pagamento dell’IRPEG ed ILOR dovute dalla Lavorazioni Cinematografiche ed Affini s.r.l. per gli anni 1987, 1988 e 1989. I giudici di appello hanno ritenuto:

– che dagli atti di causa, non emerga alcun elemento che provi che si siano realizzate le condizioni poste dalla normativa richiamata per affermare la responsabilità personale dell’amministratore – liquidazioni di fatto – o del liquidatore – pagamento di debiti di grado inferiore a quelli tributari;

– che l’ammontare dei debiti tributari era all’epoca ancora sub judice, con la conseguenza che non risulta altresì provata l’incapienza della società per detti debiti;

– che Le irregolarità riscontrate nella tenuta della contabilità, l’omissione della compilazione dei bilanci e le omesse dichiarazioni non possono supplire, ad avviso del Collegio, all’accertamento di precise condizioni di legge.

L’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, sotto un duplice profilo, e vizi di motivazione. Con il primo motivo assume che, in presenza di violazioni tributarie commesse dall’amministratore/liquidatore, non sarebbe necessario l’accertamento dell’avvenuto pagamento di debiti di grado inferiore a quelli tributari. La censura è manifestamente infondata, la responsabilità specificamente descritta nella norma incriminatrice contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1, può essere ipotizzata soltanto in presenza dell’accertamento in fatto che siano stati soddisfatti debiti di grado inferiore a quelli tributari.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute (Cass. 12546/2001).

Quanto al rilievo delle asserite violazioni fiscali, le stesse andavano contestate autonomamente con specifici atti impositivi e/o sanzionatori, e non rilevano in questa sede se non per estendere agli amministratori (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 4) le responsabilità proprie dei liquidatori, sempre però che risulti provato che siano stati effettuati pagamenti in frode all’Erario.

In definitiva, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che assorbe ogni altra valutazione, è costituita dalla constatazione che, in punto di fatto, non è stata provata la sussistenza dei presupposti sui quali si basa la responsabilità attribuita al M., vale a dire che questo abbia “soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnato beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributarì. Tale ratio non risulta investita dal secondo motivo di ricorso, con il quale si assume che erroneamente la CTR ha ritenuto che l’obbligazione tributaria fosse ancora sub iudice e, quindi, il motivo è inammissibile.

Infatti, la CTR ha escluso la sussistenza di entrambi i presupposti sui quali è costruita la fattispecie di responsabilità in esame (sussistenza di un debito tributario e pagamento “in frode”, con la conseguenza che se comunque resta ferma la statuizione della insussistenza di uno dei due (nella specie, l’avvenuto pagamento in frode), l’eventuale fondatezza della censura relativa alla sussistenza del secondo presupposto è del tutto irrilevante e rende il motivo inammissibile per carenza di interesse.

Infine, con il terzo motivo, l’Agenzia assume di non essere stata in grado di dimostrare i presupposti della responsabilità, a causa della mancata tenuta delle scritture contabili e/o della loro inattendibilità.

Anche questa censura appare inammissibile perchè le violazioni relative agli obblighi strumentali, previsti dalla legislazione fiscale, possono essere utilizzate per ricostruire eventuali fatti di evasione. Nella specie, invece, ciò che non risulta provato è che il contribuente abbia effettuato dei pagamenti (non di natura tributaria), scavalcando l’Erario. Nè è possibile estendere per analogia le tecniche dell’accertamento fiscale presuntivo per ricostruire comportamenti (come l’avvenuto pagamento) che non attengono direttamente all’occultamento del reddito per sottrarlo al prelievo fiscale.

Si ritiene quindi che il ricorso debba essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato, in definitiva:

– che, in base alle considerazioni svolte, ciascuno dei motivi di ricorso è manifestamente infondato;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, anche perchè la memoria depositata dalla parte ricorrente ripropone le tesi già esaminate nella relazione ed elude il problema della insussistenza del presupposto dell’illecito in esame;

– che il ricorso va quindi rigettato nel suo complesso, riunito ed assorbito il ricorso condizionato del M.;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese in considerazione del fatto che nemmeno il ricorso incidentale può trovare accoglimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, riunito ed assorbito il ricorso incidentale del contribuente.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro mille/00 per onorario, oltre al contributo unificato, agli accessori di legge alle spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA