Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12149 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15222/2016 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 186, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NENNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che N.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza n. 530/2016 della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 5342/2009 del Tribunale di Roma, la quale aveva respinto una domanda di risarcimento di pretesi danni derivati da inadempimento in contratto di somministrazione, inadempimento che sarebbe stato commesso da Telecom Italia S.p.A.;

rilevato che Telecom Italia S.p.A. si difende con controricorso;

rilevato che il ricorrente ha depositato memoria;

rilevato che il ricorso nel suo incipit enuncia due motivi nel modo seguente: “1. Per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; 2. Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ma che, dopo esposizione sommaria dei fatti, da pagina 4 in poi fornisce a tali motivi una illustrazione congiunta, creando in particolare una inammissibile commistione di questioni di fatto con conseguenti asserite violazioni di norme di diritto;

ritenuto pertanto che i motivi non siano stati proposti rispettando il canone normativo della necessaria specificità, a parte poi il fatto che fondamentalmente hanno natura di merito;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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