Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12149 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17956/2014 proposto da:

Z.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ERCOLE BOCCARDI, MONICA BOCCARDI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO

MAGRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO CAROLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.A. ha proposto ricorso per cassazione contro

G.R. avverso la sentenza del 14 gennaio 2014, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato, con gravame delle spese a favore di esso ricorrente, l’appello proposta dal G. contro la sentenza n. 1496 del 2005 del Tribunale di Rimini, la quale, provvedendo sull’opposizione del ricorrente contro l’esecuzione forzata immobiliare introdotta dal G. nei suoi confronti sulla base di preteso titolo esecutivo rappresentato da un lodo arbitrale emesso inter partes, aveva accolto l’opposizione e dichiarato che il G. non aveva diritto di procedere all’esecuzione per la mancanza nel lodo della qualità di titolo esecutivo.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il G..

3. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di danni proposta dall’appellato Z.A.. Conseguente nullità del procedimento denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Vizio logico di motivazione, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, oltre ad evocare un paradigma normativo non più esistente, non trova alcuna rispondenza nell’illustrazione del motivo, in quanto in esso non è svolta alcuna quaestio facti, se non sotto il profilo relativo alla denuncia di violazione della norma del procedimento di cui all’art. 112 c.p.c..

Tale denuncia è prospettata sotto due aspetti.

Il primo è relativo ad un’omissione di pronuncia in cui il giudice d’appello sarebbe incorso per essersi astenuto dall’esaminare una questione che il qui ricorrente avrebbe prospettato con un appello incidentale, riguardo al rigetto da parte del primo giudice della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2.

Il secondo riguarda l’omissione di pronuncia sulla domanda ai sensi dell’art. 96, prospettata in relazione all’attività processuale cagionata dall’impugnazione della sentenza di primo grado e, quindi, dallo svolgimento dell’appello.

1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

La prima è rappresentata dalla palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La seconda emerge perchè non si è dimostrato che il giudice d’appello in sede di decisione fosse stato investito delle due richieste che si sostiene abbia omesso di considerare.

La terza discende dalla palese carenza di dimostrazione che l’ipotetica omissione di pronuncia, sebbene vi sia stata, abbia avuto carattere decisivo.

La quarta ragione di inammissibilità si coglie: a) relativamente all’omessa pronuncia sull’appello incidentale per la palese inammissibilità del preteso motivo dedotto a sostegno di esso, in quanto non correlantesi alla statuizione del giudice di primo grado;

b) relativamente alla pretesa domanda relativa al giudizio di appello, per la palese mancanza di individuazione della fattispecie costitutiva di essa.

Una quinta ragione di inammissibilità concerne la mancanza in quanto avrebbe evidenziato l’appello incidentale della idoneità ad integrarlo.

Queste le ragioni di ognuna.

1.2. La prima ragione di inammissibilità si evidenzia sotto il profilo che sia nell’esposizione del fatto, sia nell’illustrazione del motivo si riproducono due parti della comparsa di risposta di appello, la prima relativa alla pagina 7 e la seconda relativa alla pagina 8, nonchè una frase che si dice conclusiva, le quali dovrebbero evidenziare – ad avviso del ricorrente – la proposizione dell’appello incidentale riguardo alla sentenza di primo grado e quella della domanda ai sensi dell’art. 6 c.p.c., riguardo allo stesso giudizio di appello.

Senonchè nessuna indicazione si fornisce del se e dove sia stata prodotta la comparsa di risposta in questo giudizio di legittimità:

in particolare, non si indica la sua presenza nel “fascicolo di parte dei gradi di merito” che si dichiara di produrre in chiusura del ricorso e nemmeno si indica (alla stregua di quanto ammette, però ai fini dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 sottolineando comunque che resta fermo l’onere di indicazione specifica che implicava appunto l’indicazione di detta presenza) di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio.

1.3. La seconda ragione di inammissibilità risiede nella circostanza che, quand’anche si considerasse superabile la carenza di indicazione specifica appena evidenziata e si opinasse che nei passi riportati della comparsa di risposta si configurava sia la presenza dell’appello incidentale sia quella della domanda relativa al giudizio di appello, risulterebbe carente la necessaria attività di allegazione volta ad indicare che in sede di precisazione delle conclusioni le due ipotetiche richieste erano state mantenute:

indicazione questa tanto più necessaria, atteso che si imputa alla sentenza impugnata di non aver provveduto su di esse e considerato che effettivamente nella motivazione non v’è traccia alcuna di esame di esse e, d’altro canto, non sono riportate le conclusioni che si dicono solo precisate all’udienza del 1 ottobre 2013.

Ora, nell’illustrazione del motivo non si fa alcun riferimento alla precisazione delle conclusioni (evocata a pagina 4 nell’esposizione del fatto quanto a quella di primo grado) e si dice del tutto genericamente, che le due richieste di cui trattasi erano state ampiamente discusse in conclusionale e nelle repliche, ma non solo tale indicazione non risulterebbe decisiva in mancanza di indicazione del se le due richieste erano state mantenute all’atto della precisazione delle conclusioni, ma, inoltre, è essa stessa carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, teso che non si dice se e dove detti atti siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità e non si riproduce nè direttamene nè indirettamente con specificazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione, il relativo contenuto.

1.4. La terza ragione risiede nell’assoluta mancanza di prospettazione nel preteso motivo di appello e nella domanda formulata quanto all’applicazione dell’art. 96 c.p.c., con riferimento al giudizio di appello di un’attività enunciativa con riferimento all’individuazione del danno risarcibile, sebbene ai fini di una liquidazione equitativa.

Ne discende che l’ipotetica doppia omessa pronuncia, in presenza di tale carenza non risulterebbe decisiva.

1.5. La quarta ragione, per come sopra enunciato, si ravvisa, quanto all’omessa pronuncia sul motivo di appello per la ragione che, avendo il Tribunale, come si riferisce a pagina 4 motivato il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 96, perchè l’opponente non aveva “dedotto nè provato alcun danno, e soprattutto perchè l’opposizione poteva essere proposta subito dopo la notifica del precetto, prima dell’inizio dell’esecuzione, il che sarebbe stato sufficiente ad evitare qualsiasi pregiudizio”, emerge che il preteso appello incidentale, nelle parti della comparsa di risposta d’appello che si sono riprodotte, non risultava attingere in alcun modo specificamente quella motivazione, sicchè, se la Corte territoriale avesse dovuto provvedere su di esso, se ne sarebbe palesata inammissibilità sia al lume dell’art. 342 c.p.c. sia per mancata correlazione con la motivazione della sentenza del Tribunale.

Sicchè la denunciata omessa pronuncia impingerebbe in inammissibilità alla stregua dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2.

Con riferimento all’assunto che il giudice d’appello nemmeno avrebbe esaminato la domanda ex art. 96 c.p.c., con riferimento alla proposizione dell’appello, parimenti si rileva che nelle dette parti tutto si riduce alla proposizione “… pure riguardo alla palese infondatezza della presente impugnazione”, sicchè si sarebbe trattato di domanda del tutto generica.

1.6. In fine la quinta ragione di – questa volta parziale –

inammissibilità si rinviene nella circostanza che nelle due parti riportate non si coglie in alcun modo un riferimento ad una censura rivolta alla sentenza di primo grado, che non viene nominata, come del resto il Tribunale, sicchè, anche a voler evocare la giurisprudenza secondo cui “In tema di impugnazione, per la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice” (Cass. n. 21615 del 2004; n. 6935 del 2007), nella specie essa non sarebbe pertinente.

1.7. Il primo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Vizio logico di motivazione, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Conseguente nullità del procedimento denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Riguardo all’evocazione del n. 5 valgono considerazioni identiche a quelle svolte rispetto al primo motivo.

Quanto alla violazione del D.M., in base a quale sono state regolate le spese giudiziali, con una prima censura si assume che inesattamente la Corte territoriale sarebbe scesa al limite minimo, reputando la controversia semplice, mentre invece era complessa.

La censura è inammissibile per difetto di specificità (Cass. n. 5741 del 2005, seguita da numerose successive), atteso che non si individuano in modo preciso le circostanze che dovrebbero suonare come smentita dell’assunto della Corte territoriale e, soprattutto, quelle che genericamente si enunciano lo sono con un riferimento alle difese dell’appellante ed a quella dello stesso appellato che appare svolto senza il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè questa Corte non è messa in grado non solo di verificare quanto genericamente asserito, ma ancor prima è posta di fronte ad allegazioni giustificative palesemente generiche.

La censura è perciò inammissibile, non senza che si debba osservare che se non lo fosse stata si sarebbe dovuta misurare con il principio di diritto secondo cui “Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto” (Cass. (ord.) n. 18167 del 2015).

Con una seconda censura si assume che erroneamente la Corte territoriale avrebbe individuato il valore della controversia facendo implicito riferimento allo scaglione tariffario fra Euro 50.000 e Euro 100.000, mentre il valore della stessa si commisurava a quello della somma sborsata dallo Z. al G. per effetto dell’istanza di conversione del pignoramento, che era stata pari ad Euro 105.500,00.

L’assunto – in disparte che nemmeno si indica se e come il giudice d’appello fosse stato edotto dell’indicato valore (nell’esposizione sommaria si dice che quella somma risultava da un non meglio identificato verbale) – è sostenuto evocando un precedente relativo a controversia di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, è del tutto inconferente.

Lo è, del resto, anche per una ragione normativa: l’art. 17 c.p.c., a differenza di quanto accade per i giudizio di opposizione agli atti esecutivi, individua espressamente il valore della controversia di opposizione all’esecuzione e lo fa facendo riferimento al credito per cui si procede, che si identifica con quello per cui si minaccia l’esecuzione o la inizia.

Priva di pregio è, poi, l’ulteriore prospettazione per cui sul valore dovevano incidere le domande ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e ciò per la semplice ragione che tale incidenza non è configurabile per la ragione che la materia dell’individuazione del valore della causa riguardo alla quale è avvenuta la liquidazione è solo quella del giudizio di merito ed inoltre perchè la rilevanza del valore della controversia asseritamente devoluta con l’appello incidentale avrebbe avuto rilievo ai fini delle spese se vi fosse stata pronuncia favorevole al ricorrente.

La censura è, pertanto, rigettata.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto che il valore del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che in questo caso deve considerarsi anche la domanda ai sensi dell’art. 96, su cui si è denunciata l’omessa pronuncia, è indeterminato.

Giusta la richiesta se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore del resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Distrae le spese a favore dell’Avvocato Stefano Caroli. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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