Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12149 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5315-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5.3.09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di M.R. alla trasformazione della pensione di invalidità di cui alla legge del 1939 di cui godeva, in pensione di vecchiaia.

La Corte territoriale precisava che vi era salvezza del trattamento previdenziale più favorevole; Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico motivo. La pensionata è rimasta intimata.

Con l’unico l’Inps si duole che sia stato affermato il diritto alla salvezza del trattamento più favorevole in godimento.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè è già stato affermato che non esiste la regola del mantenimento del trattamento previdenziale più favorevole – per cui la pensione di vecchiaia, avente origine dalla trasformazione non può essere di importo inferiore rispetto a quello di cui alla pensione di invalidità già in godimento – perchè detta regola è stata dettata dalla L. n. 222 del 1984 (art. 1, comma 10) solo per il caso di trasformazione dell’ assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, mentre nulla è previsto per la pensione di invalidità di cui alla L. del 1939. E’ già stato chiarito (Cass. 18580/2008) che la applicazione alla pensione di invalidità delle stesse regole previste per l’assegno dalla L. n. 222 del 1984, appare da escludere considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni e che ne giustificano la diversa disciplina, essendo la prima molto più favorevole rispetto alla seconda: in primo luogo cambiano le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di “guadagno” prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di “lavoro” prevista per l’assegno; inoltre la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato; inoltre la pensione è integrabile al minimo, mentre l’assegno non lo è nella stessa misura; più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambi è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (L. n. 222 del 1984, art 4), mentre per la pensione era sufficiente un solo anno.(L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b); inoltre, vi è una ulteriore peculiarità che giustifica la diversità di disciplina, e cioè che la pensione di invalidità era reversibile ai superstiti, mentre l’assegno non lo è. Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1998 ha affermato che “… nessun principio costituzionale – nè, del resto, la disciplina previdenziale nel suo complesso – accordano tutela alla pretesa dell’assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole.” Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e che, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e che non si deve provvedere per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 essendo la causa iniziata in precedente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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