Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12148 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12059/2016 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO
RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETTINI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMURA 3,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO VITELLI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6240/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che R.S. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 15 giugno – 10 novembre 2015 della Corte d’appello di Roma che ha parzialmente accolto l’appello di A.L. proposto avverso sentenza del 12 novembre 2008 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, e quindi ridotto ex art. 1384 c.c., una penale che il giudice di prime cure aveva condannato l’ A. a pagare all’attuale ricorrente;
rilevato che A.L. si difende con controricorso e che la ricorrente ha depositato altresì memoria;
rilevato che il ricorso si articola in due motivi;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1384 e 2697 c.c., giacchè il giudice d’appello non avrebbe esplicitato le ragioni di fatto e di diritto per cui ha stimato eccessiva la penale, riducendola invece in base ad una sua astratta eccessività;
ritenuto che predetto motivo è infondato, in quanto – previa la sua necessaria riqualificazione come denuncia di vizio motivazionale – non può non constatarsi che la corte territoriale ha adeguatamente illustrato (v. pagina 8 della motivazione) le ragioni per cui ha ritenuto meritevole di riduzione la penale;
considerato poi che il secondo motivo lamenta mancata corretta valutazione di un fatto che sarebbe decisivo, e cioè l'”assordante silenzio” della controparte inadempiente, e che tale motivo ha una evidente natura fattuale, a prescindere – lo si osserva quindi meramente ad abundantiam dalla parimenti evidente irrilevanza del silenzio da parte di un soggetto inadempiente;
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
PQM
Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017