Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12148 del 07/05/2021
Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9494/2017 proposto da:
Rohde Nielsen A/S, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
Loganesi Cattani Roberto, giusta procura speciale per notaio
J.P. di (OMISSIS) del 17.2.2017, munita di Apostilla in data
20.2.2017;
– ricorrente –
contro
Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna – ACMAR
s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, presso
lo studio dell’avvocato De Luca Filippo, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Di Gravio Valerio, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
ACM s.c.p.a. in Concordato Preventivo, Cuti Conasi Soc. Cons. Coop.;
– intimate –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del 18/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte: rilevato che, con atto notificato in data 10 febbraio 2021, Rhode Nielsen A/S ha rinunciato ex art. 390 c.p.c., agli atti del giudizio pendente avanti a questa Corte, RG n. 9494/2017;
che, con messaggio di posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2021, ACMAR s.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., di accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio, notificata da Rhode Nielsen A/S, e contestualmente di rinunciare al controricorso in Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio;
essendo così cessata la materia del contendere, il processo dev’essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021