Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12147 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 526-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 26.11.07,

depositata il 27/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“che la controversia ha ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi del sig. C.V., socio della Statici; CASA di Bianchi Enrico Giacomo C.S.v.C., in conseguenza della rettifica del reddito della società partecipata;

che la ricorrente Agenzia si duole, con il terzo motivo, della violazione, tra l’altro, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in quanto i giudici di merito non hanno tenuto conto del litisconsorzio necessario che intercorre tra tutti i soci delle società di persone e tra i soci e la società;

– che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agii utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabililà di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi dei successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i lilisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 14815/2008; conf. ex multis, 11459/2009);

– che, nella specie, il contribuente non deduce eccezioni personali, ma contesta l’accertamento del reddito imputato alla società ed a lui stesso conseguentemente;

– che pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri e, quindi, va deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi clementi di valutazione e che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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