Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12147 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11438/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

LIDIA SINATORE;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1422/2015 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che S.M., in proprio e quale legale rappresentante delle figlie N.F. e N.N., ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza n. 2498/2015 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 565/2012 del Giudice di pace di Nocera Inferiore per difetto di prova della qualità sua e delle sue figlie di eredi dell’originario attore N.M., di cui il Tribunale ha rilevato che non è stato neppure allegato il certificato del decesso;

rilevato che l’intimata Fondiaria Sai S.p.A. non si è costituita;

rilevato che il ricorso si articola in due motivi, che per il connesso contenuto possono essere vagliati congiuntamente: il motivo presentato sub A denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 110, 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47, 48, 76 e adduce che il giudice d’appello avrebbe errato nel rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione attiva per difetto di prova, prova peraltro che potrebbe essere raggiunta anche attraverso la non contestazione ex art. 115 c.p.c., come sarebbe avvenuto nel caso di specie, non avendo l’appellata eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte; e il motivo presentato sub B denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., giacchè l’atto di citazione può valere come accettazione tacita di eredità e senza eccezione di controparte sulla carenza di legittimazione attiva il fatto sarebbe provato ex art. 115 c.p.c.;

rilevato che, a tacer d’altro (e limitandosi quindi a ricordare incidenter che la questione in punto di diritto è stata di recente chiarita da S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951, anche in rapporto al principio della non contestazione), risolutiva ed assorbente è la constatazione che il ricorso non è autosufficiente, in quanto non fornisce in misura esaustiva e adeguata il contenuto della comparsa d’appello a sostegno dei suoi asserti di non contestazione e quindi di prova ex art. 115 c.p.c.;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è costituita;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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