Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12147 del 14/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18363/2013 proposto da:

D.N.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

BIANCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPERANZA CALCESTRUZZI S.N.C., in persona del socio amministratore

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 189, presso lo studio dell’avvocato MARIO TEOFILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA ARIANNA giusta

procura speciale allegata al controricorso;

B.M., in qualità di erede unico di B.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LIGURIA SOCIETA’ ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1038/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11/03/2013, R.G.N. (cause riunite) 617/2010 e 937/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ARIANNA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – B.L., autista alle dipendenze della Speranza Calcestruzzi di S.L. & C. s.n.c., in seguito ad un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), alle 8.45, sulla SS (OMISSIS), in località (OMISSIS) (all’altezza della progressiva chilometrica (OMISSIS)), convenne in giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, la Speranza Calcestruzzi s.n.c., proprietaria dell’autoarticolato (costituito dal trattore Renault targato (OMISSIS) e dal semirimorchio Bertoja targato (OMISSIS)) che egli conduceva al momento dell’incidente, unitamente a D.N.G., conducente e proprietario della vettura Mercedes targata (OMISSIS) e alla Liguria Assicurazioni S.p.A., società di assicurazione di quest’ultimo.

A sostegno della domanda sostenne: che il D.N. si accingeva a sorpassare la vettura Fiat Uno targata (OMISSIS), guidata da R.F., così invadendo l’opposta corsia di marcia;

che, alla vista della vettura del D.N., esso attore, alla guida dell’autoarticolato in un tratto della SS (OMISSIS) in discesa e in curva orientata a sinistra, frenava bruscamente e, per il conseguente forte squilibrio del mezzo che si chiudeva “a libro”, sbandava ponendosi di traverso rispetto all’asse stradale, così da entrare in collisione con la Fiat Uno, la quale, a sua volta, veniva sospinta prima contro un muro e poi contro la Mercedes del D.N..

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza del novembre 2009, ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 10% e del D. N. nella misura del 90%, condannò lo stesso D.N., in solido con la Liguria Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni patiti dall’attore, quantificati in Euro 1.076.084,20, oltre accessori.

Il primo giudice, in forza delle acquisite risultanze istruttorie (e, segnatamente, della espletata c.t.u. sulla dinamica del sinistro e delle dichiarazioni del teste S.), ritenne provato che il sinistro si era verificato in seguito alla brusca frenata in discesa del B. dovuta alla reazione al pericolo incombente, avvistato dallo stesso B., del sopraggiungere contromano della Mercedes del D.N., dovendosi, altresì, escludere il cattivo funzionamento dell’impianto frenante dell’autoarticolato.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione il D.N. e la Liguria Assicurazioni S.p.A. in via principale, B.M. – quale erede dell’attore nelle more defunto e la Speranza Calcestruzzi s.n.c. in via incidentale.

Sulle cause riunite, la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica l’11 marzo 2013, rigettava i gravami principali del D. N. e della Liguria Assicurazioni, mentre accoglieva quello incidentale di B.M., quale erede di B.L. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il sinistro stradale fosse da attribuire alla colpa esclusiva del D. N., che, pertanto, condannava, in solido con la Liguria Assicurazioni S.p.A. a corrispondere, in favore di B.M., l’ulteriore somma risarcitoria di Euro 254.062,76, oltre accessori e spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che la condotta di guida tenuta da B.L. dovesse reputarsi del tutto ininfluente ai fini del determinismo dell’evento dannoso, per cui l’esclusiva responsabilità andava ascritta al D. N..

A tal riguardo il giudice di appello osservava che il Tribunale correttamente aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese (sia alla Polizia stradale a distanza di pochi giorni dal sinistro, che successivamente, in sede di deposizione testimoniale) da S. G., il quale, trasportato sul mezzo condotto dal B., aveva riferito che l’incidente si era verificato quando, scorta egli stesso un’autovettura di colore bianco “station wagon” che, proveniente dall’opposto lato, percorreva la curva contromano, contemporaneamente aveva avvertito l’azione di frenata posta in essere dal B..

In tal senso deponevano anche le conclusioni della c.t.u. espletata in corso di giudizio (conformemente a quanto ritenuto da consulente del P.M. in sede di indagini penali, Ing. G. Be.), ossia l’effettiva possibilità di avvistamento del veicolo condotto da D. N. da parte degli occupanti l’autoarticolato, essendo stata valutata – in base ad analisi delle dinamiche del sinistro mediante utilizzo del software PC-Crash v.8.0. – in circa 80 metri la profondità iniziale di visione della strada, tenuto conto della conformazione di quest’ultima, nonchè la distanza stessa tra l’autoarticolato e la Mercedes al momento dell’avvistamento, là dove la velocità di guida del B. era di circa 40/45 chilometri orari (come rilevato dal cronotachigrafo) e, dunque, non solo inferiore ai limiti consentiti (90 km/h), ma anche adeguata alle condizioni di luogo e di tempo.

La Corte di merito riteneva, quindi, che non fosse corretta la decisione di ascrivere al B. un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%, posto che questi aveva posto in essere “l’unica manovra” suscettibile di essere ragionevolmente effettuata per evitare l’impatto, considerato che il conducente dell’autoarticolato non aveva una alternativa “via di fuga”, essendo la strada fiancheggiata da “un muretto continuo in sassi… e da pareti rocciose”.

La Corte di appello escludeva, infine, che fosse stata raggiunta prova in ordine a “un eventuale difetto” dell’impianto frenante dell’autoarticolato, non potendo “assurgere a dignità di circostanze di prova” le “valutazioni espresse al riguardo dal consulente del P.M.”, contrastate dalla conclusioni della c.t.u., che ne avevano messo in rilievo l’inattendibilità perchè l’automezzo, riparato dopo il sinistro, aveva continuato a circolare per circa un mese prima del suo sequestro penale.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.N.G. affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi B.M. e la Speranza Calcestruzzi s.n.c..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Liguria Assicurazioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “invalidità” della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 132 c.p.c., “per erroneità, illogicità, sub specie di contraddittorietà e insufficienza, della Consulenza tecnica e del Supplemento di Consulenza tecnica dell’Ing. Ba. circa il fatto, decisivo per il giudizio, relativo alla “avvistabilità” della Mercedes guidata dal sig. D.N. da parte del conducente (sig. B.L.) dell’autoarticolato e da parte del terzo trasportato e bordo dello stesso mezzo pesante (sig. S.G.), nonchè per la acritica adesione prestata dalla Corte d’Appello di Milano alle conclusioni sul punto del CTU, sub specie di motivazione insufficiente, carente ed illogica per contraddittorietà”.

Il ricorrente sostiene il carattere di decisività della distinzione tra avvistabilità del veicolo proveniente dall’opposta direzione di marcia, da parte del B., all’entrata o soltanto all’uscita della curva. Difatti, essendo stato accertato dal consulente del P.M. in sede di indagini penali che l’avvistabilità della Mercedes era possibile solo all’uscita della curva sinistrorsa, ove soltanto si aveva una profondità di visione geometrica pari a circa 80 metri (per cui sarebbe stato inverosimile che all’entrata di tale curva il B. abbia potuto percepire improvvisamente la situazione di pericolo costituita dalla vettura del D.N. in fase di sorpasso e, quindi, porre in essere, per tale motivo, la manovra di frenata), sarebbe palesemente contraddittoria la c.t.u. espletata in corso di giudizio civile (cui la Corte territoriale ha prestato acritica adesione), la quale, nonostante abbia ritenuto di condividere le predette conclusioni, ha infine affermato che il conducente l’autoarticolato ha avuto la possibilità di avvistare le due autovetture, di cui una in sorpasso, all’inizio della curva a sinistra.

Peraltro, la Corte di merito avrebbe travisato una serie di fatti, assumendo contrariamente a quanto accertato dagli atti di causa (senza che ciò, tuttavia, costituisca errore revocatorio, avendo il giudice del merito fondato la decisione sul diverso punto della “avvistabilità” dei mezzi) – esservi stata collisione tra l’autoarticolato e la Mercedes in corrispondenza di curva sinistrorsa allorquando quest’ultimo mezzo era in fase di sorpasso di altra autovettura, con ciò comprovando la superficialità della motivazione sulla dinamica del sinistro.

2. – Con il secondo mezzo sono veicolate le medesime censure del primo motivo in relazione, però, al “novellato” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora si debba ritenere che i vizi di contraddittorietà ed illogicità della consulenza tecnica (alla quale la Corte territoriale ha acriticamente aderito) si risolvano non già nella nullità della sentenza, ma nell’anzidetto vizio di cui alla nuova formulazione del citato n. 5 dell’art. 360.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa valutazione di un fatto, decisivo per il giudizio, in ordine, ancora, alla “avvistabilità” della Mercedes da parte degli occupanti dell’autoarticolato “ed in particolare omessa valutazione della circostanza che l’Ing. Be. rilevò una profondità di visione geometrica (del conducente dell’autoarticolato) pari a circa 80 metri, riferendosi però espressamente alla visuale sussistente all’uscita e non all’inizio della curva sinistrorsa”.

4. – Con il quarto mezzo è denunciato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di circostanza decisiva per il giudizio relativa sempre alla “avvistabilità” della Mercedes da parte degli occupanti dell’autoarticolato “ed in particolare omessa valutazione della macroscopica ed evidente contraddizione insita nell’elaborato tecnico del CTU Ing. Ba., che misurò la profondità di visione geometrica (del conducente dell’autoarticolato) anzichè all’uscita della curva sinistrorsa (come fatto dall’Ing. Be.) dall’inizio della curva stessa, e ciò nonostante il CTU Ing. Ba. avesse testualmente affermato di condividere il pensiero dell’Ing. Be.”.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio” e, segnatamente, “della deposizione testimoniale del sig. R. F. circa il posizionamento sulla carreggiata della Mercedes guidata dal sig. D.N.G. al momento della frenata operata dal sig. B.L., conducente dell’autoarticolato”.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste R., che si trovava alla guida della Fiat Uno che precedeva la vettura del D.N., dalle quali si evincerebbe che la Mercedes non si trovava nell’opposta corsia di percorrenza e, dunque, contromano rispetto all’ autoarticolato.

6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio”, ossia “delle dichiarazioni testimoniali dei testi sigg.ri b., be. e S., circa il fatto decisivo per il giudizio relativo al malfunzionamento dell’impianto frenante dell’autoarticolato condotto da B.L. al momento della frenata causa del sinistro”.

In sede penale, l’Ing. Be. aveva rilevato delle anomalie dei freni del mezzo pesante condotto dal B., il cui malfunzionamento al momento del sinistro avrebbe senz’altro comportato una diversa verifica circa la dinamica dello stesso, con incidenza sulle relative responsabilità. Peraltro, il teste be. aveva dichiarato che dopo l’incidente le riparazioni effettuate sul mezzo pesante avevano riguardato esclusivamente la carrozzeria e non i freni; il teste b. aveva affermato che il mezzo era rimasto nel cantiere dove in genere si effettuano le riparazioni; il teste S., terzo trasportato dal B., aveva dichiarato che, al momento del sinistro, a seguito della frenata causata dal sinistro stesso, le ruote del mezzo pesante si bloccarono, esattamente come era accaduto quando, dopo il sinistro, l’Ing. Be. testò l’efficienza dell’impianto frenando, constatando le richiamate anomalie.

La Corte di appello, quindi, avrebbe errato nell’aderire acriticamente alle risultanze della c.t.u. dell’Ing. Ba. in ordine alla inattendibilità delle conclusioni del consulente del P.M., senza tenere in debito conto l’ulteriore materiale probatorio acquisito.

7. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente – non possono trovare accoglimento.

Nel presente giudizio di legittimità, essendo la sentenza di appello impugnata in questa sede stata pubblicata l’11 marzo 2013, trova applicazione la disposizione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, citato n. 5, nella formulazione novellata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che, come previsto dello stesso art. 54, comma 3, si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Conversione di detto D.L.).

Sicchè, occorre rammentare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Inoltre, quanto al vizio di “omesso esame” veicolabile in base alla predetta norma processuale, devesi ribadire che esso è “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nella specie, il ricorrente si è discostato palesemente dal paradigma anzidetto, insistendo a denunciare (non solo nella sostanza, ma anche dichiaratamente, nello sviluppo argomentativo dei motivi), non tanto un omesso esame di fatti decisivi, nè, con il primo motivo, la mancanza di motivazione nei termini sopra indicati, bensì, piuttosto, un vizio di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, alla stregua, dunque, della disposizione processuale di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, previgente n. 5, inapplicabile ratione temporis.

Peraltro, avendo la Corte territoriale esaminato direttamente, e con motivazione tutt’altro che apparente e/o palesemente non intelligibile, i “fatti” di cui il ricorrente avrebbe dovuto unicamente lamentare l’omesso esame (ossia la “avvistabilità” della Mercedes, con tutte le circostanze ad esse relative; il posizionamento della Mercedes sulla sede stradale; il malfunzionamento dell’impianto frenante: cfr., rispettivamente, sintesi al par. 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede, cui si rinvia integralmente), neppure potrebbe ravvisarsi un vizio della sentenza impugnata effettivamente riconducibile al vigente n. 5 del citato art. 360, dovendosi, altresì, ribadire l’estraneità della omessa valutazione delle prove (su cui è, invece, incentrata buona parte della critica del ricorrente) al paradigma censorio di nuovo conio.

8. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrrente, in complessivi Euro 17.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA