Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12146 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16141-2008 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SANT’EUFEMIA, in persona del suo
Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9,
presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e
difende, giusta Delib. 4 febbraio 2008, n. 7 e giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA – E.T.R. – ESAZIONE TRIBUTI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 29/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di CATANZARO del 2/05/07, depositata il 11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito l’Avvocato Guzzo Arcangelo, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce
alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR della Calabria ha rigettato l’appello del Consorzio di Piana di Sant’Eufemia nei confronti di S.P.P. e Equitatia ETR. Ha motivato la decisione rilevando che non era stato provato il beneficio diretto al fondo.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Consorzio, si è costituito con controricorso il contribuente, Equitalia non si è costituita.
Con i tre motivi del ricorso il Consorzio lamenta l’avere richiesto per l’accertamento dell’obbligo contributivo documentazione non necessaria, la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la questione della insufficienza della documentazione non era stata sollevata con il ricorso introduttivo; il vizio di illogica motivazione e la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per avere escluso l’ammissibilità di una consulenza tecnica di ufficio sul beneficio diretto.
In ordine al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata parte dalla costatazione che non era stato provato il beneficio diretto al fondo. Passa quindi ad elencare i documenti che la CTR ritiene necessari per provare l’an ed il quantum della contribuzione. La questione che la causa pone è se il Consorzio abbia provato il beneficio diretto con la esibizione della sola relazione di consulenza di parte, circostanza che la sentenza nega attesa la natura di mero atto difensivo della consulenza. La successiva motivazione è un obiter dictum del quale non rileva accertare l’esattezza ai sensi della legislazione nazionale e regionale.
Il secondo motivo è conseguentemente infondato attesa la irrilevanza della questione. Non sussiste, comunque, ultrapetizione in quanto come risulta dal ricorso per cassazione il contribuente con l’atto introduttivo ha dedotto la mancanza di beneficio diretto e su questa la CTR ha deciso la causa.
Alla questione posta con l’ultimo motivo ha risposto la recente Cass. n. 4513 del 2009 statuendo che Quando il contribuente neghi che l’opera di bonifica abbia avvantaggiato il proprio immobile, compete al Consorzio di bonifica fornire le prove del beneficio (derivante dalle opere di bonifica, concretamente incidente sull’immobile del contribuente) e non è ammessa una consulenza d’ufficio che servirebbe alla ricerca di una circostanza non dimostrata dalla parte. Su quanto e come doveva dimostrare il Consorzio si veda la motivazione della sentenza impugnata”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso;
che in ordine alle spese esse devono seguire la soccombenza, nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro quattrocento, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010