Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12146 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8777/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIETRO

MIGLIOSI;

– ricorrente –

contro

COMUNI DI PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che G.G. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza n. 99/2016 della Corte d’appello di Perugia che ha rigettato il suo appello avverso la pronuncia di primo grado, articolandolo in quattro motivi, e che non si è costituito l’intimato Comune di Perugia;

rilevato che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9, perchè il contributo unificato grava soltanto su chi iscrive la causa a ruolo, e la presente causa in primo grado fu iscritta dall’attuale ricorrente: nonostante ciò il Tribunale avrebbe condannato il G. a rifondere a controparte una marca da bollo di Euro 8 e il contributo unificato per Euro 450, così giungendo ad una somma complessiva di Euro 458 di spese mai sostenute da controparte, come già avrebbe riconosciuto il giudice d’appello nell’ordinanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado;

rilevato che tale motivo deve essere vagliato congiuntamente al secondo motivo, per evidente connessione logico-giuridica, giacchè in quest’ultimo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per avere il giudice d’appello condannato l’attuale ricorrente alla rifusione a controparte delle spese “più il contributo unificato”, laddove ciò può disporsi, ai sensi del citato art. 13, comma 1 quater, solo in caso di rigetto totale dell’appello, onde non accogliendo la corte territoriale il motivo di gravame corrispondente all’attuale primo motivo di ricorso essa era incorsa altresì nella violazione, appunto, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater; rilevato che, a tacer d’altro, il primo motivo costituisce una doglianza non autosufficiente, in quanto non riporta la motivazione sul punto del giudice di prime cure, limitandosi a trascrivere il dispositivo della sua sentenza, che condanna l’attore “a rifondere le spese di lite sostenute dal Comune convenuto che liquida in Euro 458,00 per spese, Euro 3972,00 per compenso professionale oltre oneri di legge”: pertanto dalla censura non emergono elementi specifici che siano sufficienti a identificare nella condanna alla rifusione di Euro 458 per spese proprio la asserita condanna al rimborso delle spese per la marca da bollo e per il contributo unificato; e ciò conduce il primo motivo alla inammissibilità con conseguente assorbimento del correlato secondo motivo;

rilevato che il terzo e il quarto motivo del ricorso riguardano il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., censurando giudice d’appello per avere ritenuto che l’attuale ricorrente, caduto in una strada del Comune di Perugia, non abbia provato il nesso causale, e per avere anzi ritenuto che la caduta sarebbe derivata proprio dalla sua distrazione: si tratta di censure prive di consistenza perchè, in realtà, perseguono dal giudice di legittimità una revisione degli esiti del compendio probatorio;

ritenuto che quindi il ricorso debba essere rigettato, e che non vi è luogo a decisione sulle spese non essendosi costituito l’intimato;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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