Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12146 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17950/2013 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., ((OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO GALLONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI, MARCO RODOLFI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., S.H., B.I., BA.

I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 13,

presso lo studio dell’avvocato EMMA CERSOSIMO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ARNALDO BORGONOVO giusta procura speciale in

calce ai ricorsi notificati;

– resistenti con procura –

e contro

BO.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1192/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO per delega;

udito l’Avvocato EMMA CERSOSIMO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del l

motivo di ricorso, rigetto nel resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – B.A. e S.H., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori Ba.

I. e B.I., convennero in giudizio Bo.Ma. e la Vittoria Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in (OMISSIS), alle ore 17,50, allorquando B.A., mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la via (OMISSIS) del predetto Comune, veniva investito dall’autovettura Fiat Punto, condotta dalla proprietaria Bo.

(ed assicurata dalla società Vittoria Assicurazioni), e trascinato per circa trenta metri, subendo gravissime lesioni (trauma vertebro-

midollare D11-012 con lesione mielica completa; fratture costali multiple con trauma toracico complicato da pneumotorace ed emotorace;

ematoma retro peritoneale).

Nel costituirsi in giudizio le convenute Bo. e Vittoria Assicurazioni contestarono la fondatezza della domanda, assumendo segnatamente che nessuna responsabilità era ascrivibile alla conducente dell’autovettura, in quanto il B., al momento dell’impatto, già si trovava a terra ed in stato di ebbrezza.

L’adito Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, all’esito dell’istruttoria (tramite assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u. medico-legale), con sentenza del febbraio 2009, ritenuta la responsabilità prevalente della Bo. nella causazione del sinistro (pari all’85%), condannò le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidando la somma di Euro 689.474,18, oltre accessori, ad B.A., la somma di Euro 125.000,00, oltre accessori, ad S.H., la somma di Euro 114.000,00, oltre accessori, a Ba.Ia.e.Iana.

2.-.A.t.d.i.g. B.M. e la Vittoria Assicurazioni S.p.A., che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza resa pubblica il 19 marzo 2013.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale confermava la statuizione del Tribunale in punto di responsabilità prevalente della Bo. (nella misura dell’85%), osservando (sulla scorta del “rapporto di incidente stradale”, confermato dalle “deposizioni degli operanti” C. e S.): che il B., al momento dell’impatto con l’auto condotta dalla medesima Bo., si trovava già in terra, avendo perso il controllo della bicicletta in ragione dell'”acclarato stato di ebbrezza” e del “fondo bagnato” dell’asfalto; che la Bo., senza arrestare la vettura (non essendo state rinvenute tracce di frenata) e avendo “visto sul margine della strada una sagoma, come di un fagotto”, passava sopra il corpo del B. (ma non lo trascinava per circa 30 metri, come ritenuto dal primo giudice), mancando di porre in essere “alcuna manovra di emergenza per evitare” tale arrotamento; che lesioni riscontrate dal c.t.u. sulla persona del B. erano compatibili “con un arrotamento, inteso come passaggio di un veicolo sopra il corpo”, senza alcun trascinamento.

Il giudice di appello, quindi, riteneva che, in base alle “regole della comune esperienza”, sebbene “non immediatamente percepibile come persona umana in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo”, il corpo del ciclista “costituisse un ingombro di notevoli dimensioni, tale da dover indurre l’automobilista ad evitare non solo un urto con la sagoma, ma soprattutto di passarci sopra”.

Sicchè, concludeva la Corte di merito, la “gravità della colpa della conducente” era “consistita nella imprudenza, negligenza ed imperizia della propria condotta di guida, poichè avendo visto una grossa sagoma sulla sede stradale, non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare di passarci sopra con la propria autovettura”. Per cui, seppure “anche il comportamento della vittima è stato un fattore concausale dell’evento dannoso, l’appellante non” aveva “fornito la prova liberatoria dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, costituita dalla non evitabilità dell’evento con l’adozione di efficienti manovre di emergenza”, risultando, dunque, corretta la valutazione di colpa prevalente della conducente nella misura dell’85%.

2.2. – In ordine alla liquidazione del danno, la Corte di appello escludeva, anzitutto, che dovessero utilizzarsi “parametri economici e di monetizzazione del danno” diversi da quelli vigenti in Italia, in ragione della dedotta appartenenza dei danneggiati ad un Paese (Ucraina) con ben diverso sistema socio-economico.

2.3. – Il giudice di secondo grado riteneva, poi, che la personalizzazione del danno patito dalla vittima del sinistro (per le gravissime lesioni subite – con esiti invalidanti dell’85% e perdita definitiva della deambulazione e dell’autonomia in molte altre attività fisiologiche l “percepibili nella loro drammaticità per quanto attiene alle conseguenze sullo svolgimento della vita futura del danneggiato”) operato dal Tribunale nella misura del 50% fosse “congrua ed adeguatamente motivata”, essendo le “percentuali della personalizzazione del danno indicate dalle tabelle del Tribunale di Milano del tutto indicative” e superabile in ragione delle “condizioni specifiche del caso”. Peraltro, osservava ancora la Corte di merito, a “conferma della correttezza dei criteri quantitativi adottati dal Tribunale, le più recenti tabelle del 2011” prevedevano, “per la percentuale di invalidità nella fascia di età del danneggiato, senza alcuna personalizzazione, un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale”.

2.3. – Quanto, infine, al risarcimento del danno patito dai congiunti, la Corte milanese, rilevato che non era contestata “specificamente la quantificazione del danno”, assumeva che questo, consistente nella perdita del rapporto parentale, era da ritenersi presunto “allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Vittoria Assicurazioni S.p.A. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso B.A., S.H., Ba.Ia. e B.I..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede Bo.Ma..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, alla stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass., sez. un., 5 giugno 2000, n. 405;

Cass., 24 maggio 2004, n. 9916; Cass., 13 marzo 2007, n. 5867), deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso in quanto come si evince dallo stesso atto (p. 1) – le procure speciali al difensore dei resistenti risultano rilasciate in calce alle copie dei ricorsi notificati e solo richiamate nell’epigrafe del controricorso, anzichè essere apposte in calce o a margine del controricorso medesimo, con ciò difettando la prova certa che le procure siano state rilasciate in epoca anteriore o coeva alla notificazione dell’atto. In tale ipotesi, il difensore dei resistenti non è abilitato nè alla proposizione del controricorso, nè al deposito di memoria, ma gli è solo consentito di costituirsi e di partecipare alla discussione orale, non potendovi essere, in quest’ultimo caso, incertezza alcuna circa l’anteriorità del conferimento del mandato.

2. – Con il primo mezzo è dedotto “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, avrebbe omesso l’esame di una serie di fatti decisivi per il giudizio: la mancata elevazione di “contravvenzione” alla Bo.

da parte degli agenti della polizia municipale intervenuti nell’immediatezza del sinistro; la caduta di pioggia ed il fondo stradale “bagnato”; la verificazione del sinistro in una strada “a doppio senso a due corsie” e con “traffico intenso”; la presenza di “scarsa illuminazione” alle ore 18 circa di metà novembre.

Tutte siffatte circostanze avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere ogni addebito di condotta colposa alla Bo., che, “a causa del traffico intenso e della scarsa illuminazione”, non avrebbe potuto “avvistare” ed “evitare” l’impatto con la sagoma presente sull’asfalto.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Nel presente giudizio di legittimità, essendo la sentenza di appello impugnata in questa sede stata pubblicata il 19 marzo 2013, trova applicazione la disposizione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, citato n. 5, nella formulazione novellata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 54, si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione di detto D.L.).

Sicchè, occorre rammentare, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), che il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Nella specie (cfr. sintesi della motivazione della sentenza impugnata al par. 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), i “fatti” dei quali la ricorrente lamenta l’omesso esame o sono stati apprezzati dalla Corte territoriale (condizioni di luogo e di tempo secondo le quali si è verificato il sinistro), o, comunque, non sono affatto decisivi (là dove, peraltro, la mancata “contravvenzione” in danno della Bo. è anche di per sè irrilevante ai fini dell’accertamento giudiziale in ordine alla dinamica del sinistro), posto che l’apprezzamento del giudice del merito si è incentrato sul dato – del tutto ignorato dal ricorso, ma esso stesso centrale e decisivo nella ratio decidendi della sentenza impugnata – che la Bo. avesse visto una sagoma (“come un fagotto”) sul manto stradale e che, ciò nonostante, non abbia effettuato alcuna manovra di per evitare l’impatto con essa.

Per il resto, le doglianze della ricorrente, alludendo a insufficienze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in questa sede, si rendono eccentriche rispetto al paradigma censorio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S. e art. 2054 c.c..

La Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 141 C.d.S., posto che, in presenza di pioggia, di scarsa illuminazione, traffico intenso e abbagliamento “causato dai fari dei veicoli circolanti nell’opposto senso di marcia”, la sagoma sull’asfalto, rappresentata dal corpo del B., era ostacolo improvviso e “non… affatto prevedibile”.

Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’applicare dell’art. 2054 c.c., comma 1, giacchè il B. non era un pedone, ma un ciclista caduto sull’asfalto per il suo stato di ebbrezza. In ogni caso, anche se fosse stato applicabile detta norma, la Corte di merito non avrebbe considerato che le condizioni di stato e di luogo innanzi rammentate “hanno impedito” alla Bo. “di adottare manovre di emergenza diverse da quella di frenare, rendendo praticamente inevitabile l’incidente”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso si lamenta un error in indicando sulla scorta non già dei fatti accertati dal giudice del merito, bensì sull’apprezzamento che di essi fornisce la stessa parte, provvedendo ad una propria ricostruzione del sinistro alternativa a quella su cui si è basata la Corte territoriale.

Ne consegue che, lungi da denunciare un vizio di violazione di legge (di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1) – giacchè anche il vizio di sussunzione muove dai fatti siccome accertati dal giudice di merito -, il motivo, nella sostanza, aggredisce la quaestio facti, rappresentando una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche con riferimento alla circostanza che la vittima, al momento dell’impatto con l’autovettura, fosse un ciclista e non già un pedone riverso sull’asfalto), con ciò inammissibilmente sostituendosi al giudice del merito nella valutazione delle prove e nell’accertamento dei fatti.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., “in merito al concorso colposo della vittima come prospettato nei giudizi di merito”.

La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della norma di cui dell’art. 1227 c.c., comma 1, mancando di considerare che la responsabilità della Bo., in ragione della condotta dello stesso danneggiato (che cadeva al suolo dalla bicicletta solo perchè in stato di ebbrezza), andava esclusa per la sussistenza del caso fortuito o, comunque, di gran lunga attenuata.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente, ha tenuto conto della condotta della vittima del sinistro, considerandola, anzitutto sotto il profilo della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.), concorrente con la condotta della danneggiante nella determinazione dell’evento dannoso, escludendo, quindi, che il comportamento del B. fosse però da solo sufficiente ad interrompere il nesso (e, quindi, da costituire esso stesso il caso fortuito esimente della responsabilità della Bo.), per poi ravvisare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, come prevalente l’apporto colposo dell’automobilista.

Posta, dunque, la corretta applicazione in iure dell’art. 1227 c.c., l’accertamento in fatto su cui la norma stessa ha trovato applicazione non può essere oggetto di censura sotto il profilo della violazione di legge, là dove, invero, ciò che nella sostanza la ricorrente aggredisce è proprio un siffatto apprezzamento, proponendone (inammissibilmente) un altro, alternativo e ad essa favorevole.

Inoltre, costituendo l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno a seguito di sinistro stradale il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica (Cass., 24 marzo 2011, n. 6752), colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l’onere di dedurre (nella vigenza del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., novellato dal legislatore del 2012) la “apparenza” di motivazione sul punto, che non esprima affatto il rapporto che deve sussistere tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono. Ciò che, nella specie, il motivo neppure veicola e che, in ogni caso, non è dato ravvisare nella intelligibile motivazione della sentenza impugnata.

4. – Con il quarto mezzo è dedotta, “in relazione ai criteri equitativi del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto al signor B. ed ai congiunti”, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., art. 3 Cost. e del D.M. Lavoro 12 maggio 2003.

La Corte di appello, in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità (Casa. n. 1637 del 2000), avrebbe errato ad applicare i parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia, elaborati nello specifico contesto socio-economico, e non già quelli del Paese di appartenenza e residenza degli “assunti danneggiati –

Ucraina – ove tale realtà è assai diversa”.

4.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte intende dare continuità al più recente orientamento –

che ha superato quello espresso da Cass., 14 febbraio 2000, n. 1637 –

secondo cui “in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poichè tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana” (Cass., 13 novembre 2014, n. 24201; in precedenza Cass., 18 maggio 2012, n. 7932).

5. – Con il quinto mezzo è prospettata, “in relazione al criterio di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alla vittima primaria”, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e srt. 138 codice delle assicurazioni.

La Corte territoriale, nel riconoscere la correttezza della personalizzazione del danno non patrimoniale in favore del B. nella misura del 50% oltre le tabelle milanesi, avrebbe violato l’art. 138 cod. ass., che stabilisce, per le lesioni di non lieve entità, un aumento solo sino al trenta per cento, là dove, peraltro, le stesse anzidette tabelle prevedono una personalizzazione massima del 25 %.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe personalizzato il danno in modo automatico, in assenza di prove fornite dall’istante.

5.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha provveduto alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima del sinistro in considerazione di plurimi elementi (a partire dalla peculiare gravità delle lesioni e degli esiti permanenti delle stesse, nonchè della incidenza della invalidità permanente – pari all’85% con impossibilità di deambulazione e di attendere autonomamente a “molte altre attività fisiologiche” – sulla qualità della vita), che ha ritenuto rappresentare “condizioni specifiche del caso sottoposto all’esame del giudicante” idonee a personalizzare il danno anche oltre le percentuali previste dalle tabelle del Tribunale di Milano, da reputarsi “indicative”.

Si tratta di motivazione giuridicamente corretta, in quanto, oltre a non incorrere in una affermazione in re ipsa del danno conseguenza, risulta coerente con la natura eminentemente equitativa della liquidazione (artt. 2056 e 1226 c.c.) che attiene al danno non patrimoniale della persona (art. 2059 c.c.), là dove le circostanze peculiari del caso concreto debbono guidare il giudice nel modulare siffatta liquidazione, per addivenire alla sua personalizzazione.

Sicchè, la standardizzazione risarcitoria previste nelle tabelle –

che opera in funzione delle conseguenze normali ed ordinarie del pregiudizio considerato – va adattata al caso concreto e ciò è possibile (in forza di idoneo supporto motivazionale) anche in base a percentuali di aumento ivi non indicate, non potendo tali percentuali (e le tabelle stesse) essere ritenute cogenti in guisa di normativa primaria, ma soltanto il parametro di uniformità della liquidazione equitativa.

Parimente infondata è la censura che evoca la violazione della norma di cui all’art. 138 codice assicurazioni, posto che l’aumento percentuale ivi consentito dell’ammontare del danno da non lieve entità a seguito di sinistro stradale opera in funzione (e a valle) della liquidazione del medesimo danno operata in base alla tabella unica nazionale, la quale non è stata ancora predisposta in forza di decreto del Presidente della Repubblica, cui dello stesso art. 138, comma 1 rinvia.

6. – Con il sesto mezzo è dedotta, “in relazione al riconoscimento ed alle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto ai congiunti della vittima primaria”, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c..

La Corte territoriale avrebbe errato a liquidare il danno non patrimoniale ai prossimi congiunti della vittima del sinistro in assenza di allegazioni specifiche sul punto e di prova su taluni elementi presuntivi, come quello della convivenza, posto che al momento del sinistro la vittima era in Italia ed i congiunti in Ucraina.

Inoltre, il Tribunale avrebbe “confuso le tabelle per la liquidazione del danno da morte” con “quella per la liquidazione del danno non patrimoniale dei congiunti del macroleso”, risultando il relativo “range” (tabelle del 2013) da Euro 0 ad Euro 326.150,00, per cui gli importi riconosciuti ai congiunti non sarebbero conformi alle tabelle.

6.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale, senza addivenire ad un riconoscimento in re ipsa del danno non patrimoniale ai congiunti della vittima del sinistro per le gravissime lesioni patite da quest’ultima, ha fatto applicazione del principio – enunciato da questa Corte con la sentenza n. 4253 del 16 marzo 2012 – secondo cui “il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.

Sicchè, non essendo contestato lo “stretto vincolo di parentela” (trattandosi del coniuge e dei figli della vittima) ed essendo provate le gravissime conseguenze pregiudizievoli patite dal congiunto a seguito del sinistro, cadono le doglianze della ricorrente, che alludono ad elementi – quali la convivenza – non decisivi per l’operare di detta presunzione, soprattutto in considerazione che neppure viene dedotto che la convivenza fosse insussistente per separazione personale dei coniugi e non già, invece, solo temporaneamente sospesa per l’attività lavorativa prestata dalla vittima in Paese diverso da quello di residenza dei congiunti.

Quanto, poi, all’ulteriore doglianza, essa inammissibile, posto che (al di là della genericità ed incongruenza, evocando le tabelle del 2013, non applicate al caso di specie) si rivolge essenzialmente alla liquidazione in concreto operata dal Tribunale, rispetto alla quale, però, la stessa Corte territoriale aveva rilevato non esservi contestazione specifica; ratio decidendi che non viene impugnata in modo idoneo, ossia evidenziando che, a differenza, di quanto affermato dal giudice di appello, la critica alla liquidazione del danno non verteva solo sull’an debeatur, ma anche, e specificamente, sul quantum debeatur.

7. – Il ricorso va, pertanto, rigettato ed la società ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore delle parti resistenti (stante la discussione in pubblica udienza in loro difesa da parte dell’avv. Cersosimo, domiciliatario munito di delega dell’avv. Borgonovo, investito di procura speciale in calce al ricorso notificato), delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e tenuto conto che la discussione in udienza presuppone lo studio della controversia).

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei resistenti B.A., S.H., Ba.

I. e B.I., in solido tra loro, in complessivi Euro 17.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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