Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12146 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5150-2010 proposto da:

T.M., M.I., M.L., P.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

36, presso lo studio dell’avvocato NOBILIO GIULIA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGI GIOVANNI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1639/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

25.11.08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata depositata il 2 dicembre 2008 la Corte d’appello di Firenze confermava il rigetto della domanda proposta da T.M. e da altri tre lavoratori nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione al rischio amianto di cui alla L. n. 257 del 1992.

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono.

L’Inps si è costituito con controricorso in cui si eccepisce la tardività del ricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè la sentenza impugnata fu depositata il 2 dicembre 2008, mentre il ricorso risulta notificato il 18 febbraio 2010 e quindi oltre il termine lungo di un anno, ed è quindi inammissibile.

Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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