Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12145 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/06/2020), n.12145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29464/2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma Via P.falconieri 55,

presso lo studio dell’avvocato Cucina Augusta Massima, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da A.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito che coltivava un terreno per altri, che aveva perso a seguito di un’alluvione insieme agli animali, ed allora siccome il proprietario del terreno voleva essere risarcito o voleva che lavorasse per lui, ma siccome lo trattava come uno schiavo, allora il padre gli pagò il viaggio per espatriare.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, in via preliminare, avanza istanza di rimessione in termini per la proposizione del presente ricorso, perchè non aveva compreso quanto riferito dal proprio difensore sull’esito negativo del giudizio di primo grado e sul fatto che il medesimo difensore non poteva patrocinare l’eventuale ricorso in cassazione essendo sprovvisto della necessaria qualifica di avvocato cassazionista.

Il ricorrente censura, la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi, in quanto il tribunale erroneamente avrebbe ritenuto il ricorrente non credibile alla luce della narrazione della propria vicenda personale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e per omessa valutazione di fatti decisivi, in quanto erroneamente, il tribunale non aveva riconosciuto in favore del ricorrente la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè errato e omesso esame di fatti decisivi con riferimento alla integrazione socio-lavorativa in Italia e all’errata motivazione del decreto; (iv) sotto un quarto profilo, per non avere il tribunale tenuto conto dei numerosi documenti depositati in giudizio, relativi ai suoi studi e competenze professionali, nonchè relativa al suo stato di salute, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In via preliminare e dirimente, deve rilevarsi che il ricorso è tardivo, perchè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, decorrente dalla comunicazione del decreto del tribunale a cura della cancelleria. D’altra parte, le ragioni indicate dal ricorrente per motivare la richiesta di rimessione in termini sono generiche e hanno natura meramente assertiva.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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