Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12145 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15091-2008 proposto da:
COMUNE DI POLICORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA STAZIONE TUSCOLANA 123, presso lo studio
dell’avvocato TARSIA ROSARIO, che lo rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALSIA – AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA, in
persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
VITALE ELIO, rappresentata e difesa dall’avvocato POTENZA EMILIANO,
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA del 17/10/06, depositata il 13/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Basilicata ha rigettato l’appello dell’Alsia nei confronti del Comune di Policoro. Ha motivato la decisione ritenendo che l’Alsia sia un ente di diretta emanazione dalla regione e che tutti gli immobili sono per legge destinati a fini istituzionali e che la circostanza cha alcuni di essi, indicati in un elenco informale, siano concessi in godimento a terzi dietro corrispettivo non era provata, non essendo provato che essi appartengano all’ente nè che siano destinati al di fuori dei compiti istituzionali. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune. L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Con il secondo motivo il Comune contesta che la contribuente rientri tra i soggetti contemplati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.
Il motivo è fondato. L’art. 7 non contempla la l’Agenzia Lucana per lo sviluppo ed innovazione in agricoltura tra quelli esenti. La natura di ente regionale non esclude la completa autonomia soggettiva dell’ente dalla regione, vedi Cass. 27473/08. Nè l’ente ha una delle finalità previste dalla lett. i) del primo comma del medesimo articolo. La norma, che stabilisce eccezioni al generale assoggettamento degli immobili all’ICI, è di stretta interpretazione.
L’accoglimento del motivo assorbe ogni altra questione o motivo”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
in ordine alle spese l’alterno esito dei giudizi di merito è motivo per compensare le spese di quella fase mentre esse seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Alsia alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1500 per onorario, 100 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010