Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12145 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17223/2016 R.G. proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. TEMPESTA

41, presso il proprio studio, da se stessa rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A,

presso Io studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

G.A., F.A., EQUITALIA GERIT S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8655/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/04/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.S. ricorre, affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza 29.4.16 con cui il tribunale di Roma ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il suo reclamo avverso la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 1/10 r.g.e. ai suoi danni intentata;

resiste con controricorso, del quale la ricorrente chiede in modo espresso la declaratoria di inammissibilità, la sola Italfondiario spa;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è inammissibile, perchè – anche a non volere prendere in considerazione l’assoluta genericità delle ragioni di doglianza (che comporta altra causa di inammissibilità; per tutte: Cass. 18421/09; Cass. 5277/14), che non sono strutturate nella chiara ed univoca indicazione delle norme del processo che si assumono violate e si risolvono nella confusa riesposizione di elementi di fatto processuale e di diritto (mentre certamente la memoria, che ha per giurisprudenza consolidata – la sola funzione di illustrare le tesi già ritualmente articolate, non potrebbe giammai sanare le lacune del ricorso) – avverso la sentenza che decide sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c., l’unico mezzo di impugnazione esperibile è l’appello: infatti, a seguito della proposizione del reclamo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, come apertamente ed univocamente si esprime la più recente pronunzia di questa Corte, correttamente e puntualmente richiamata dalla qui gravata sentenza (Cass. 1 luglio 2005, n. 14096) e confermata dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. Un., 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. 18 luglio 2016, n. 14646);

ogni eventuale motivo di inammissibilità del controricorso per inosservanza delle specifiche tecniche di produzione del documento secondo la normativa del processo civile telematico è poi superato in considerazione del raggiungimento dello scopo dell’atto, non avendo del resto la ricorrente ritualmente evidenziato profili di sostanziale invalidità di quest’ultimo in dipendenza delle dedotte divergenze dallo schema legale, nè allegato serie lesioni specifiche del proprio diritto di difesa quali conseguenze dirette ed immediate di tale eventuale irritualità;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità;

la conclamata, manifesta sussistenza della ragione di non ammissibilità se non altro in ordine al mezzo di impugnazione esperibile – configurando la macroscopica ed ingiustificabile carenza di qualsiasi fondamento, per contrasto immediato ed evidente con il diritto vivente, delle tesi prospettate e per di più in punto di ammissibilità della domanda – fonda in modo idoneo la condanna dell’odierna ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, potendo valere i presupposti elaborati al riguardo, se non altro per il giudizio di legittimità, da questa Corte fin da Cass., 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (a mente della quale “ai fini della condanna… ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali”), ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, o da Cass. 14/10/2016, n. 20732, per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo;

va infine dato atto – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per la applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura prevista dalla legge, nonchè dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di responsabilità aggravata; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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