Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12145 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/05/2021), n.12145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12838 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Eudecio s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall’Avv. Giulio Russo per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere, n. 46/A,

presso lo studio dell’Avv. Francesco Pala;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 237/51/13, depositata in data 15

novembre 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 26

gennaio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Eudecio s.p.a. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato un maggior reddito di impresa, ai fini Irap e Iva; in particolare, la ragione della pretesa si basava sulla operazione di acquisto di beni in triangolazione da parte della contribuente, utilizzando fatture di acquisto emesse dalla società Maxway Trading Ltd, con sede in Gran Bretagna, ritenute soggettivamente inesistenti, ed emettendo fatture di vendite nei confronti di Staubly Lyon s.a., con sede in Francia, ritenute oggettivamente inesistenti; avverso il provvedimento impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: con riferimento all’Iva, sussistevano sufficienti elementi di prova per ritenere che la vendita intercorsa con Maxway Trading Ltd fosse soggettivamente inesistente e che la vendita della merce nei confronti di Staubly Lyon s.a. fosse in parte parzialmente inesistente, con conseguente legittimità del recupero ai fini Iva; non erano fondate le ragioni della contribuente in ordine alla non applicabilità dell’Iva mancando il requisito della territorialità, in quanto, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, i beni oggetto dei successivi passaggi si trovavano in Italia, perchè erano stati ritirati in (OMISSIS) presso gli stabilimenti di Nova s.r.l. e, quindi, traportati in Svizzera, mentre, con riferimento alle operazioni in parte oggettivamente inesistenti, la cessione riguardava beni consegnati in Svizzera alla fine di febbraio 2006 e poi trasportati in Francia; con riferimento all’Irap, invece, non sussistevano elementi presuntivi, anche semplici, idonei a quantificare l’eventuale illecito provento, tenuto conto del fatto che l’importo indicato nelle fatture di vendita era stato considerato in parte oggettivamente inesistente, sicchè la somma da esse risultanti non poteva essere valutata quale componente positiva del reddito di impresa;

la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 3650 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 e art. 7, comma 2, per avere indebitamente ritenuta soggetta ad Iva la vendita di beni dei macchinari effettuata dalla società nei confronti di Staubly Lyon s.a., con conseguente recupero dell’Iva;

in particolare, parte ricorrente deduce che i macchinari venduti alla Staubly Lyon s.a., con la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), si trovavano in Svizzera già al momento in cui gli stessi erano stati acquistati in data (OMISSIS) dalla società Maxway Trading Ltd e che da tale localizzazione erano stati trasportati alla Staubly Lyon s.a. a cura della Maxway Trading Ltd;

sulla base di tale circostanza, parte ricorrente osserva che, poichè la vendita era stata eseguita su territorio estero, la stessa non era soggetta ad Iva per mancanza del presupposto impositivo della territorialità;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, si fonda su di una errata premessa, l’avvenuto acquisto della merce da Maxway Trading Ltd e la successiva vendita in favore di Staubly Lyon s.a., che non tiene conto dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame e della ratio decidendi della decisione;

nel suo percorso motivazionale, invero, il giudice del gravame ha accertato, in primo luogo, che la vendita di Maxway Trading Ltd era soggettivamente inesistente, in quanto la merce era stata in realtà acquistata da Nova s.r.l.;

inoltre, la pronuncia in esame ha accertato, per quanto riguarda la successiva fattura di vendita n. (OMISSIS) del (OMISSIS), relativa alla ragione di doglianza del presente motivo, emessa nei confronti di Staubly Lyon s.a., che la stessa era, da un lato, oggettivamente inesistente e, per quanto riguarda la merce effettivamente venduta, la stessa non era stata venduta a Staubly Lyon s.a., ma a ad altra società;

con riferimento, quindi, a tale ultima circostanza, risulta del tutto inconferente il profilo relativo alla violazione del principio di territorialità dell’Iva;

va precisato, a tal proposito, che la disciplina della territorialità dell’Iva, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972 art. 7, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, presuppone che l’operazione sia stata effettivamente realizzata, mentre la stessa non può trovare applicazione nel caso, quale quello di specie, per la parte in cui l’operazione è stata oggettivamente inesistente;

con riferimento, poi, alla parte dell’operazione effettivamente realizzata, il giudice del gravame ha accertato, come detto, che la vendita era stata eseguita nei confronti di altro destinatario, sicchè è inconferente la ragione di censura prospettata che ancora la considerazione della applicazione del regime di territorialità dell’Iva in relazione ad una attività di vendita non eseguita nei confronti dell’acquirente fittizio, cioè la Staubly Lyon s.a., ma di un terzo, nei confronti del quale, eventualmente, avrebbe potuto prospettarsi la questione delle non esistente della merce nel territorio italiano al momento della vendita, profilo in alcun modo preso in considerazione dalla ricorrente;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla domanda con la quale la società aveva chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado per avere ritenuto, nonostante il fatto che nessuna specifica contestazione era stata compiuta nell’avviso di accertamento, che l’acquisto dei macchinari effettuato da Maxway Trading Ltd fosse soggettivamente inesistente;

il motivo è inammissibile;

invero, parte ricorrente non ha assolto all’onere di specificità del motivo, in particolare riproducendo l’atto di appello da cui evincere che effettivamente la questione era stata prospettata dinanzi al giudice del gravame, non essendo sufficiente il mero richiamo al punto IV dei motivi di appello a pag. 13 e ss.gg., non consentendo, in tal modo, a questa corte di apprezzare la rilevanza della questione;

in conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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