Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12144 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14894-2008 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato BUCCI COSTANTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato POLITO GIUSEPPE giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PONTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LEGINIO FRANCESCO, giusta Delib. Giunta Municipale 6 giugno 2008,

n. 333 e giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 5/07/07,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Latina nei confronti di F.R. rigettando una istanza di rimborso ICI 1993. Ha motivato la decisione premettendo la normativa di revisione delle tariffe d’estimo di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e l’efficacia prevista dalla stessa norma per le nuove tariffe dal 1992 per le imposte dirette e dal 1994 per le altre imposte. Ha poi precisato che la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6 non consente di estendere all’ICI la retrodatazione dell’efficacia delle nuove rendite.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la F.. Il Comune si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo la F. chiede accertarsi se in base alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6 ha diritto al rimborso dell’ICI versata in più rispetto ai nuovi estimi. Il motivo è fondato. Recita la norma invocata: 6. Le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

La base imponibile dell’ICI è la rendita catastale. La norma trascritta è testualmente interpretativa e quindi retroattiva. Il D.L. n. 16, art. 2 fissava dal 1992 la applicabilità delle nuove tariffe d’estimo per le imposte dirette, l’equiparazione retroattiva dell’ICI alle imposte dirette con espresso riferimento a detto art. 2 non può avere altro senso che spostare la decorrenza al 1992 della nuova base imponibile ICI. Ogni altra questione è assorbita.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

in ordine alle spese l’alterno esito dei giudizi di merito è motivo per compensare le spese di quella fase mentre esse seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Comune alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1000 per onorario, 100 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

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