Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12143 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. un., 22/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22897/2019 proposto da:

COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZIN, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CONTE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE GREPPI, GIORGIO RAZETO ed ILARIA

CONTE;

– controricorrente –

per revocazione della sentenza n. 5642/2019 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 26/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia oggetto dI ricorso per revocazione hanno confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d’ora in avanti T.S.A.P.) con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga.

Le sezioni unite, ribadendo un orientamento consolidato hanno rilevato che è inutile ed irrazionale la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza come originariamente prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 4; Il rilascio di copia integrale, a seguito dell’avviso ex art. 183, comma 3, è idoneo a far decorrere il termine breve; Il carattere speciale della disciplina normativa contenuta nel R.D. n. 1775 del 1933, artt. 183 e 189, rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria prevista nel novellato art. 133 c.p.c., comma 2, non rilevando che il rilascio della copia integrale avvenga in via telematica a mezzo PEC.

2. A sostegno della richiesta revocazione viene dedotto dalle parti ricorrenti che la sentenza impugnata è frutto di un errore di fatto consistente nel non aver rilevato che il cancelliere non ha assolto all’avviso di deposito richiesto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 3, nè alla notificazione di cui al successivo comma 4, ma ha effettuato la diversa comunicazione ex art. 133 c.p.c., la quale non determina l’applicazione del termine breve d’impugnazione. Il tema di diritto, di conseguenza, non è quello posto dalle S.U. ma quello indicato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, ovvero la natura speciale delle norme processuali relative a tale procedimento non modificabili nè integrabili con quelle di procedura civile. Perciò o la comunicazione ex art. 133 c.p.c., è stata illegittima oppure se la disciplina speciale ex art. 183, comma 3, si ritiene superata, il cancelliere ha correttamente utilizzato lo strumento codicistico. Il ricorso è accompagnato da memoria.

3. Nel controricorso viene eccepita l’inammissibilità del ricorso proposto perchè la censura prospettata non integra un errore di fatto ed inoltre l’oggetto della censura è stato ampiamente trattato, proprio come punto controverso, nella sentenza impugnata.

4. Il Collegio condivide i rilievi della parte controricorrente. Oggetto del ricorso è la contestata qualificazione giuridica della comunicazione integrale telematica della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque, effettuata secondo il T.S.A.P. e le S.U. ex R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 3 e secondo il ricorrente ex art. 133 c.p.c., sul rilievo dell’avvenuta abrogazione integrale della norma speciale e non solo del suo comma 4. Il contrasto è esclusivamente interpretativo oltre a riguardare l’unico punto controverso trattato.

5. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso e l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 5000 per compensi; 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quarter, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA