Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12143 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27346/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CAZZARO COSTRUZIONI SRL, in persona del suo amministratore, Z.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato COEN Stefano, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE, giuste procure speciali

alle lite a margine della prima e seconda facciata del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 42/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 24/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Padova (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Padova di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società Cazzaro Costruzioni s.r.l. e dal sig. Z.G. in relazione ad avviso di rettifica con recupero a tassazione delle imposte di registro, trascrizione, ipotecaria e catastale in atto a compravendita di terreno, nella ravvisata inapplicabilità del regime di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, in mancanza di un piano attuativo particolareggiato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia.

Resistono con controricorso la Cazzaro Costruzioni s.r.l. ed il Z..

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l’art. 366 bis c.p.c., richiede la chiara indicazione, in una parte del motivo ad essa specificamente destinata autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, che deve indefettibilmente compendiarsi nella sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria.

Orbene, nel caso il ricorso non reca siffatta chiara indicazione -nei termini più sopra indicati-, tale non potendo invero ritenersi la deduzione nel ricorso, in fine, secondo cui in conclusione ed in sintesi: per rendere una statuizione adeguatamente motivata, la CTR avrebbe dovuto riferirsi in termini specifici alle clausole della convenzione richiamata nella compravendita, per chiarire in cosa risiedesse la funzione di strumento urbanistico attuativo del PRG, all’evidenza difforme dal suindicato schema.

A tale stregua la ricorrente inammissibilmente ne rimette l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre a contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

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