Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12143 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 697/2014 proposto da:

P.A., (OMISSIS), R.E.

(OMISSIS), T.L. (OMISSIS), C.

A. (OMISSIS), L.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, rappresentati e difesi

dagli avvocati GINO ZAMBIANCO, ORTIS PELLIZZER giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRINCESS TOUR SRL AGENZIA VIAGGI, in persona del legale

rappresentante PE.OR., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO DE ZORZI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 205/2012 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE

DISTACCATA DI CASTELFRANCO VENETO, depositata il 12/11/2012;, R.G.N.

1275/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RAFFAELLO GIOIOSO per delega;

udito l’Avvocato FLAVIO DE ZORZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione introduttivi di cause poi riunite P.A., T.L., C.A., R. E. e L.C. convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Castelfranco Veneto, la Princess Tour S.r.l.

Agenzia Viaggi per sentirla condannare al pagamento, in loro favore, dei residui danni patrimoniali quantificati, in favore di ciascun attore, in Euro 140,00 (già detratta la somma di Euro 486,00 corrisposta dalla convenuta), oltre al danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, quantificato in Euro 2.000,00 per ogni partecipante, danni derivanti dalla mancata comunicazione – da parte dell’agenzia di viaggi convenuta – del cambiamento di orario del volo da essi prenotato e dalla conseguente perdita del volo e della vacanza dagli stessi programmata.

La Princess Tour S.r.l. Agenzia Viaggi si costituì contestando di dovere le somme richieste a titolo di residuo danno patrimoniale, deducendo di aver offerto prontamente proposte alternative e a costo zero agli attori, che le avevano immotivatamente rifiutate. La convenuta contestò pure di dover risarcire il chiesto danno non patrimoniale sull’assunto che il risarcimento doveva limitarsi alle sole conseguenze penali degli illeciti aquiliani, fra cui il caso di specie non rientrava, e chiese ed ottenne di chiamare in causa la Assicurazioni Generali S.p.a. per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne, in virtù di polizza sottoscritta con la stessa.

Si costituì la chiamata in causa ed eccepì l’inoperatività della polizza stipulata con la convenuta per la parte relativa al danno da vacanza rovinata.

Il Giudice adito condannò la convenuta al pagamento, in favore di ciascun attore, della somma di Euro 500,00, oltre interessi di legge, titolo di danni non patrimoniali: condannò altresì la chiamata al pagamento, sempre in favore di ciascun attore, della somma di Euro 140,00, a titolo di danni patrimoniali e regolò tra le parti le spese di quel grado.

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelfranco Veneto la Princess Tour S.r.l. Agenzia Viaggi propose appello cui resistettero tutti gli appellati.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 12 novembre 2012, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò le domande avanzate in primo grado dagli appellati e condannò i medesimi a pagare all’appellante le somme loro corrisposte da quest’ultima in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi dalla domanda;

condannò gli appellati a rimborsare le spese di lite che compensò nei confronti della società assicuratrice. Avverso tale decisione P.A., T.L., C.A., R. E. e L.C. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Princess Tour S.r.l. Agenzia Viaggi ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

L’intimata Assicurazioni Generali S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Castelfranco Veneto riformato la sentenza di prime cure emessa dal Giudice di Pace di Castelfranco Veneto, giungendo a riconoscere come non risarcibili i danni c.d. da vacanza rovinata patiti dai ricorrenti in conseguenza della perdita del volo prenotato presso la Princess Tour S.r.l., pur applicando la normativa civilistica sull’inadempimento contrattuale e sul risarcimento dei danni (artt. 1218 e segg. e art. 2059 c.c.)”.

Assumono i ricorrenti che il Tribunale, pur avendo ritenuto di dover applicare la disciplina ordinaria (codicistica), di fatto non l’avrebbe applicata, in quanto, accertato l’inadempimento contrattuale e individuato il danno non patrimoniale, il Giudice dell’appello ne avrebbe negato la risarcibilità sul solo assunto che la fattispecie esulava dall’ipotesi del cd. pacchetto turistico, “senza valutare se il medesimo danno fosse meritevole di tutela anche ex art. 2059 c.c., ovvero in virtù della disciplina ritenuta dallo stesso Giudice d’appello applicabile”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti sostengono che il Tribunale pur riconoscendo che, in astratto, essi avrebbero avuto diritto al risarcimento dei danni connessi al mancato godimento della vacanza nell’ipotesi in cui l’agenzia di viaggi fosse stata posta a conoscenza dell’oggetto del contratto autonomamente stipulato dai ricorrenti per la vacanza, avrebbe poi erroneamente escluso che tale circostanza – ossia la conoscenza da parte della Princess Tour S.r.l. che l’acquisto del biglietto aereo era finalizzato al godimento di un periodo di vacanza – fosse stata provata nel corso del giudizio, trascurando che tale circostanza era pacifica, sicchè essa doveva ritenersi acquisita alla causa in virtù del principio di non contestazione e del contegno tenuto dalle parti.

3. Premesso che i ricorrenti non contestano che, come ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame va applicata la disciplina dettata dal codice civile in tema di inadempimento contrattuale e relativa tutela risarcitoria, avendo la società controricorrente venduto ai controricorrenti soltanto i biglietti del volo aereo, si osserva che i motivi all’esame involgono questioni relative ad accertamenti di fatto (conoscenza o meno, da parte dell’agenzia di viaggi, al momento in cui quest’ultima assunse le obbligazioni relative alla prenotazione aerea, della finalità del viaggio) non ammissibili in questa sede e peraltro relativi a circostanze escluse dal Tribunale (v. sentenza impugnata p. 6) “già alla stregua delle allegazioni svolte in primo grado”, senza che tale affermazione sia stata efficacemente contestata in questa sede, essendosi al riguardo i ricorrenti limitati ad asserire che sul punto non vi sarebbe alcuna contestazione senza però offrire elementi concreti da cui ciò possa desumersi.

A tanto deve aggiungersi che neppure risulta che nella specie si sia verificata, in concreto, una lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.

E’ pur vero che, come affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 26972 dell’11/11/2008, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.:

(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno pure precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 13/05/2011, n. 10527; Cass. 21/06/2011, n. 13614), sicchè resta fermo l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (Cass. 25/03/2009, n. 7211).

E a tale allegazione e prova i ricorrenti non fanno neppure cenno in ricorso, essendosi al riguardo limitati a richiamare genericamente “i beni costituzionalmente protetti” che verrebbero, a loro avviso, in rilievo nella specie (v. ricorso p. 9).

Peraltro risulta comunque accertato (v. sentenza p. 4) che l’alternativa di viaggio proposta dalla Princess Tour S.r.l.

Agenzia di viaggi fu rifiutata dai ricorrenti sicchè, anche alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, correttamente il Tribunale di Treviso non ha accolto la domanda da loro proposta volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da cd. vacanza rovinata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata società, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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