Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12143 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4041-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO

GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

2.2.09, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bari T.V., operaio agricolo a tempo determinato, titolare di pensione Inps, lamentava che l’Istituto avesse calcolato detta prestazione in misura inferiore rispetto al dovuto, perchè, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile di ciascun anno, al salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del lavoro, i quali determinavano il salario medio convenzionale non già dell’anno in cui il lavoro era stato prestato, ma dell’anno immediatamente precedente; ciò premesso chiedevano la condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale del D.P.R. pubblicato nell’anno successivo. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito rigettava la domanda e la statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza impugnata, dichiarava il diritto del pensionato alla riliquidazione della pensione attraverso l’utilizzo delle retribuzioni medie per gli operai agricoli a tempo determinato di cui al decreto ministeriale dell’anno immediatamente successivo alla data di maturazione del diritto a pensione.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste il pensionato con controricorso.

Osserva:

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ stato infatti da ultimo affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose altre conformi) che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente”.

Si consideri poi che questa tesi, che il Collegio pienamente condivide, è stata da ultimo confermata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui alla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 153.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Si compensano le spese dell’intero processo giacchè la norma di interpretazione autentica è sopravvenuta nelle more del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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