Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12142 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. un., 22/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28589/2018 proposto da:

COVER ENGINEERING S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PACCIONE;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco Metropolitano

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO COLELLA;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 661/2012 del TRIBUNALE DI TRANI depositata il

23/07/2012 e la n. 3971/2018 del CONSIGLIO DI STATO depositata il

28/06/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il risolversi il

denunciato conflitto reale negativo di giurisdizione, affermando la

giurisdizione, in ordine alla domanda indennitaria, del Giudice

ordinario da individuarsi nel caso di specie nella Corte di Appello

di Bari funzionalmente e territorialmente competente;

uditi gli avvocati Luigi Paccione e Domenico Colella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Le s.r.l. Comete e New Cover hanno convenuto in giudizio la Provincia di Bari chiedendone la condanna a risarcire il danno subito per illegittima acquisizione dei suoli di loro proprietà e per ottenere l’indennità per il periodo di occupazione legittima. In sede di conclusioni, le parti attrici hanno chiesto che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. in favore di quello amministrativo.

2. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 22 giugno 2012 ha affermato che, all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 191 del 2006) doveva affermarsi la giurisdizione amministrativa per i comportamenti della p.a. riconducibili, sia pure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, e conseguentemente doveva distinguersi tra occupazione “appropriativa” ed “usurpativi” ravvisandosi solo in questa ultima ipotesi la giurisdizione del g.o. Nella specie vi era stata un’occupazione d’urgenza originariamente legittima che era divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento con conseguente inclusione della fattispecie concreta nell’ambito dell’occupazione appropriativa, con giurisdizione del giudice amministrativo. In relazione alla questione di giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita è stato rilevato che, alla luce della L. n. 205 del 2000 e per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le azioni risarcitorie proposte a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

3. Alla declinatoria della giurisdizione è seguita L. n. 69 del 2009, ex art. 59, la translatio iudici verso il giudice amministrativo mediante riassunzione.

4. Riassunta la causa davanti al T.A.R. Puglia, il giudice adito ha ritenuto la propria giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di indennità da occupazione legittima, pure proposta davanti al Tribunale di Trani dalle società attrici, non ritenendo ammissibile l’attrazione per connessione di tale domanda nella giurisdizione del g.a. in virtù del principio dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

5. La s.r.l. Cover Engineering in liquidazione ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., n. 1, chiedendo alle Sezioni Unite di questa Corte d’indicare il plesso giurisdizionale relativo alla domanda d’indennità da occupazione legittima dal momento che entrambe le giurisdizioni adite l’hanno esclusa.

6. La Provincia Metropolitana di Bari ha resistito, anche con memoria illustrativa, rilevando l’insussistenza di un reale conflitto negativo di giurisdizione, dal momento che il Tribunale di Trani si è pronunciato esclusivamente sulla domanda risarcitoria omettendo di esaminare la domanda d’indennità da occupazione legittima. Lo strumento processuale nella specie poteva, di conseguenza, essere soltanto l’appello al fine di far valere il vizio di omessa pronuncia. Ha, inoltre, rilevato che la società ricorrente aveva impugnato davanti al Consiglio di Stato la pronuncia del T.A.R. con riferimento al capo relativo al difetto di giurisdizione ed aveva ottenuto una pronuncia di irricevibilità. Non è, pertanto, proponibile il conflitto negativo di giurisdizione quando una delle due pronunce declinatorie sia stata impugnata non per il merito ma esclusivamente in relazione alla giurisdizione negata.

7. Il Tribunale di Trani ha dichiarato il difetto di giurisdizione per entrambe le domande proposte, quella risarcitoria e quella indennitaria, anche se nel corpus della motivazione viene dato rilievo, perchè di maggiore impatto tecnico e più attraversato da modifiche normative e giurisprudenziali, alla domanda di natura risarcitoria, alla quale, quella indennitaria, viene ritenuta, ancorchè erroneamente, attratta, così da non richiedere una giustificazione argomentativa ad hoc. Nella parte ordinatoria del dispositivo, del resto, viene disposta l’integrale rimessione del giudizio davanti al giudice amministrativo. Non può, pertanto, condividersi, l’assunto della parte resistente, tenuto conto dell’inerenza ad un’unica vicenda ablatoria di entrambe le domande ad oggetto patrimoniale.

7.1 Nessuna influenza sul presente conflitto ha infine la pronuncia d’irricevibilità del ricorso proposto davanti al Consiglio di Stato in quanto si tratta di una pronuncia in rito che non dirime la questione relativa alla giurisdizione, da ritenersi aperta, non essendo sufficiente al riguardo la proposizione del ricorso.

8. Ferma l’ammissibilità del sollevato conflitto proposto sulla domanda relativa all’indennità di occupazione legittima, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario come da giurisprudenza costante delle S.U. di questa Corte ribadita di recente anche con l’ord. n. 7303 del 2017, così massimata: “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione”. (In termini anche S.U. 32361 del 2018).

9. In conclusione, deve essere cassata in parte qua la pronuncia del Tribunale di Trani in ordine alla affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo anche per la domanda d’indennità da occupazione legittima, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda e rimessione alla Corte d’Appello di Bari, quale giudice in unico grado competente, anche per le spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Cassa in parte qua la pronuncia del Tribunale di Trani e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda d’indennita di occupazione temporanea proposta dalle parti ricorrenti.

Rimette le parti davanti alla Corte d’Appello di Bari anche per le spese processuali del presente procedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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