Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12142 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15418/2015 proposto da:

PROGETTI EDITORIAIA S.R.L., CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO

UBERTO TEDESCHI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

IL BRUGNOLO di G.C., P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA CATTANI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avvero la sentenza n. 454/2015 del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, emessa

il 19/03/2015 e depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Fabrizio Gizzi, per la controricorrente e ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “In data 13 gennaio 2006, Progetti Editoriali stipulava con Brugnolo di G.C., un contratto di acquisto di servizi e spazi pubblicitari, in forza del quale realizzava inserzione pubblicitaria nel libro di Reggio Emilia del 2008. Secondo Progetti Editoriali non essendo intervenuta disdetta il contratto si doveva ritenere tacitamente rinnovato come previsto dalla clausola contrattuale n. 17, secondo cui il contratto viene tacitamente rinnovato per una similare iniziativa editoriale, in assenza di disdetta scritta di una delle parti da inviarsi nel mese di stampa o in quello immediatamente successivo a quello riportato sulla pubblicazione. Progetti Editoriali, duqnue, realizzava l’inserzione pubblicitaria anche nell’edizione successiva dell’anno 2000 del Libro di Reggio Emilia. In ragione di ciò chiedeva ed otteneva Decreto Ingiuntivo n. 899 del 2012, per ottenere il corrispettivo. Tale decreto è stato impugnato e il Giudice di Pace di Reggio Emilia accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 454 del 2015, pronunciandosi su appello proposto da Progetti editoriali, rigettava l’appello e compensava le spese di lite. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, il termine iniziale entro il quale il recesso sarebbe dovuto essere esercitato non era preventivamente riconoscibile dal contraente (in quanto il periodico non veniva pubblicato con cadenza regolare, ma, soprattutto, era ancorato ad un momento iniziale (data di pubblicazione) di cui la parte non avrebbe potuto essere a conoscenza se non con la successiva consegna della pubblicazione, il che avrebbe potuto, di fatto, ridurre fino ad azzerare l’arco temporale entro il quale il recesso poteva essere esercitato. Pertanto, concludeva il Tribunale la clausola n. 17 sarebbe nulla e come tale valido il recesso effettuato dall’appellato.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Progetti Editoriali srl per un motivo. G.C. titolare dell’impresa Il Brugnolo di G.C. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta ricorso, incidentale, affidato a due motivi, il secondo condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.-Con l’unico motivo del ricorso principale Progetti Editoriali srl lamenta la violazione la violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1325, 1346, 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, l’interpretazione della clausola n. 17 del contratto non sarebbe corretta, perchè la Corte distrettuale avrebbe trascurato che la clausola, di cui si dice, era stata approvata per iscritto e, dunque, la doppia sottoscrizione escludeva il ricorso al concetto di buona fede. Non sussisterebbe violazione dell’art. 1418 c.c., nè dell’art. 1346 c.c., perchè l’oggetto del contratto sarebbe precisato nell’art. 1 del contratto stesso. Non sarebbe, neppure, fondata l’osservazione dell’impossibilità di conoscere la decorrenza del termine iniziale per l’esercizio del recesso, proprio perchè la decorrenza del termine iniziale si ricavava dalla prima pagina del libro di Reggio Emilia.

1.1.- Il motivo è infondato.

Come ha avuto modo di affermare la Corte distrettuale “(…) deve osservarsi come il termine iniziale entro il quale il recesso deve essere esercitato non sia preventivamente conoscibile dal contraente (in quanto il periodico non viene pubblicato con cadenza regolare) ma soprattutto è ancorato ad un momento iniziale (data della pubblicazione) di cui la parte non può avere conoscenza se non con la successiva consegna della pubblicazione il che potrebbe di fatto ridurre fino ad azzerare l’arco temporale entro il quale il recesso poterebbe essere esercitato. Pertanto, deve dichiararsi la nullità della clausola n. 17 del contratto (…)”.

Si tratta di un’interpretazione non solo plausibile ma anche convincente e come tale non suscettibile di essere sottoposta ad un sindacato di legittimità. Come già più volte è stato affermato da questa Corte per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).

Va anche osservato che parte ricorrente si limita – in concreto – ad opporre, alla interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto ed è evidente – quindi – che il motivo non può trovare accoglimento.

2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale Il Brugnolo di G.C. lamenta difetto di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente incidentale la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe compensato le spese del giudizio, nonostante sussistesse la piena soccombenza di controparte nel giudizio di secondo grado.

2.1.- il motivo è fondato.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e successivamente modificato dalla L. n. 69 del 2009 – applicabile ratione temporis al caso di specie -, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è, dunque, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese stante la giurisprudenza contrastante (anche di questo Giudice)” senza ulteriore indicazione.

3. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente lamenta la nullità della clausola 17 ai sensi dell’art. 1355 in quanto meramente potestativa. Secondo la ricorrente la clausola 17 avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o annullata in quanto palesemente ricca di condizioni meramente potestative lasciando all’assoluta volontà e discrezionalità della società Progetti Editoriali, la facoltà di concedere o meno al sottoscrittore del proprio contratto la possibilità di recedere.

3.- Il motivo rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Per questi motivi si propone l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova (rectius Al Tribunale di Reggio Emilia nella persona di altro Magistrato)”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, va rigettato, il ricorso principale, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte decide nel merito eliminando la disposta compensazione tra le parti del giudizio di merito e ponendo a carico della parte appellante le spese del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e giudicando nel merito elimina la disposta compensazione e pone a carico della parte appellante le spese del giudizio di appello che liquida in Euro 500,00 oltre spese generale ed accessori come per legge. Condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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