Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12142 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14524-2013 proposto da:

G.M., (OMISSIS), GA.MA.

(OMISSIS), GA.MA. (OMISSIS), AZIENDA

AGRICOLA VALENA DI GA.MA. E MA. SS (OMISSIS)

rappresentata dai soci GA.MA. E MA., MONTECARIANO

DI GA.GI. SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA (OMISSIS)

rappresentata dai soci G.M., G.M. e G.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO RAVIGNANI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI S PIETRO IN CARIANO in persona del Sindaco M.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIULIO PASQUINI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2517/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/11/2012, R.G.N. 910/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RICCARDO RAVIGNANI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1997 l’Azienda Agricola Valena s.s. di GA.MA. E MA., proprietaria del fondo denominato Valena, G.M. e GA.MA. E MA., comproprietari del fondo rustico denominato Monte Cariano, attiguo al fondo Valena, e l’Azienda Agricola Monte Cariano s.s. di G.M. e GA.MA. E MA. (ora Montecariano di G.- Ga. s.s.

agricola), conduttrice di entrambi i detti fondi, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, il Comune di S. Pietro in Cariano.

Deducevano gli attori che nel 1992 il convenuto, nel realizzare una nuova rete fognaria a servizio di una parte dell’abitato cittadino, aveva collocato, a loro avviso abusivamente, una tubazione che andava a sfociare all’interno di un vecchio fossato di scolo delle acque meteoriche denominato “valena”, che si estendeva lungo il margine dei terreni agricoli costituenti i predetti fondi; rappresentavano che dalla tubazione già ricordata fuoriuscivano dei liquami che si riversavano nel fossato “valena” e che tracimavano anche nei predetti terreni posti a suo margine, con danni sia per i terreni che per le relative colture e chiedevano, pertanto, la condanna del Comune di S. Pietro in Cariano a rimuovere “le tubazioni fognarie e i terminali” posti nel fossato “valena” e ad eseguire tutte le opere ritenute necessarie allo scopo nonchè al risarcimento dei danni subiti.

Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 21 settembre 2005, accogliendo le domande attoree, condannava il comune convenuto ad eseguire le opere indicate nella relazione depositata dal C.T.U. per l’eliminazione dello “scarico” contestato nonchè al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 252.727,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite, in esse comprese quelle di c.t.u..

Avverso tale decisione il Comune di S. Pietro in Cariano proponeva appello, cui resistevano gli appellati.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 novembre 2012, accoglieva in parte l’appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, rigettava tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del predetto Comune, dichiarava compensate tra le parti, in ragione della metà, tutte le spese di lite del doppio grado di giudizio, che poneva, per la restante metà, a carico del Comune.

Avverso la sentenza della Corte di merito G.M., Ga.

M., Ga.Ma., l’Azienda Agricola Valena s.s. di GA.MA. E MA. e la Montecariano di G.-

Ga. s.s. agricola hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di S. Pietro in Cariano.

Sia i ricorrenti che il controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4) per carenza di un requisito formale e sostanziale della medesima”, in quanto le prime nove pagine di tale atto sarebbero costituite dalla “fotocopia della comparsa conclusionale di controparte”, con conseguente difetto di terzietà e con una ricostruzione errata, il che spiegherebbe perchè, in motivazione, la Corte di merito avrebbe rigettato una domanda (quella relativa al risarcimento del danno da diminuita produzione) mai formulata dalla parte attorea.

1.1. Il motivo va rigettato in quanto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la parte della sentenza che si assume essere costituita dalla riproduzione della comparsa conclusionale del Comune è solo quella relativa allo “svolgimento del processo” in cui, come posto in rilievo dagli stessi ricorrenti, è precisato che le riportate censure alla sentenza del Tribunale di cui a p. 10 della sentenza di secondo grado sono quelle prospettate dall’appellante Comune.

Si osserva poi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 642 del 16/01/2015 hanno affermato che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive.

A maggior ragione, quindi, non sussiste la lamentata nullità nel caso all’esame, in cui la riproduzione dell’atto di parte riguarda lo svolgimento del processo – come già evidenziato – e non i motivi della decisione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “il problema della responsabilità e della condanna del Comune all’eliminazione dell’opera inquinante”, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte di merito avrebbe affermato che non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna ad un facere a carico del Comune, che avrebbe posto in essere e manterrebbe un’attività illecita, condanna già emanata dalla sentenza di primo grado, la quale, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di merito, conterrebbe una condanna nei confronti della P.A. 2.1. Il motivo va disatteso.

E’ pur vero che in linea di principio ben può la P.A. essere condannata ad un facere tutte le volte che al G.O. sia chiesto di eliminare un pregiudizio arrecato da un comportamento della P.A. ad un diritto fondamentale del privato (Cass. Sez. un., 20 febbraio 1992, n. 2092), non venendo in tali ipotesi in discussione l’esercizio del potere, normalmente discrezionale della P.A. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità, per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa da quella costituita dal ripristino (Cass. 25 febbraio 1999, n. 1636), in quanto, in tali casi, la relativa domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione medesima, ma mera attività materiale di essa, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass., sez. un., 7/08/1991, n. 8584; Cass., sez. un., 1/07/2002, n. 9557).

Va tuttavia osservato che, nella specie, la Corte di merito, in sostanza, come affermato dagli stessi ricorrenti (v. ricorso p. 31) e come risulta dalla sentenza impugnata, il cui dispositivo va “letto” alla luce della motivazione della detta sentenza, ha confermato (v.

pure p. 16 della sentenza di secondo grado), nei confronti del Comune, “l’ordine di inibizione delle denunciate immissioni nel fosso di scolo interessante anche i terreni di parte appellata e suscettibili di arrecare a questa danni risarcibili”, precisando che la pronuncia di primo grado non contiene “un ordine ad eseguire opere pubbliche” – e di tanto si era doluto in appello espressamente il Comune che non aveva “contestato che potesse essere condannato ad eliminare i reflui” (v. sentenza impugnata p. 23) – “limitandosi la decisione del Tribunale) a recepire, a titolo esemplificativo, le possibili soluzioni del problema inquinamento/invasione dell’altrui proprietà, sul piano tecnico, rimettendo alla ovvia discrezionalità del Comune la scelta dei criteri da adottare, previa la necessaria indagine ambientale”.

3. Con il terzo motivo, rubricato “in ordine al risarcimento del danno negato dalla Corte Veneta”, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2, 32 e 42 Cost. e artt. 2043, 2050, 2697 e 2698 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella specie “mancata valorizzazione del danno subito dagli attori ora ricorrenti qualificato nell’apposita ctu come “comodo negativo”.

Deducono i ricorrenti di aver prodotto all’udienza del 5 giugno 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni in secondo grado, cinque documenti attestanti ancor di più la gravità della situazione ancora in atto, assumono che un fenomeno fognario costituisce danno in re ipsa e lamentano che la Corte di merito avrebbe negato il danno per diminuzione del valore del bene invocando il principio dell’onere della prova, in quanto gli attori avrebbero dovuto dimostrare di non essere riusciti a collocare il terreno sul mercato a causa dell’inquinamento in corso, e sostenendo che essendo, invece, provata la mancanza di perdite aziendali, non sussisterebbe il danno da svalutazione immobiliare.

4. Con il quarto motivo – che, ad avviso dei ricorrenti dovrebbe, secondo l’ordine logico e sistematico, essere il terzo -, rubricato “sempre in ordine al risarcimento del danno negato dalla Corte Veneta in violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum” ex art. 360 c.p.c., punto 3 in relazione all’art. 112 c.p.c.”, si sostiene che il Comune in appello avrebbe censurato la sola misura del danno e si deduce che la medesima Corte avrebbe “applicato d’ufficio un principio (onere della prova) che non era stato messo in discussione dalla controparte”.

5. I motivi terzo e quarto, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno rigettati.

5.1. In disparte il rilievo che la censura sollevata con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. avrebbe dovuto essere correttamente veicolata con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, comunque il controricorrente ha riportato l’atto di appello da cui risulta l’espressa contestazione in quella sede non solo dell’entità dei lamentati danni ma anche della loro stessa esistenza, nè può accedersi alla tesi sostenuta dai ricorrenti del danno in re ipsa.

Correttamente, quindi la Corte di merito ha ritenuto necessaria la prova dei lamentati danni e, in base ad accertamenti di fatto, congruamente motivando al riguardo, ha escluso la sussistenza dei lamentati danni, in difetto di prova sul punto, evidenziando che “carente è, altresì, la prova dell’erroneamente riconosciuto danno per diminuzione del valore del bene, che, a detta del Tribunale, ricorrerebbe anche a prescindere dalla possibile messa in vendita”, sostenendo che “era onere… dei danneggiati dedurre una qualche situazione corrispondente a perdita di occasioni di collocare il terreno sul mercato, a motivo dell’inquinamento in corso” ed evidenziando che, “in ogni caso, essendosi accertato in positivo, che la produzione aziendale vitivinicola non ha subito flessione nelle annate pur interessate dagli illeciti sversamenti, non è certamente ravvisabile il riconosciuto danno pel supposto minor valore del terreno, che ha continuato a dare i suoi frutti nel tempo, garantendo alla proprietà il suo pieno godimento, sotto il profilo del reddito economico e quindi pure del suo inalterato valore”.

Tanto assorbe l’esame di ogni ulteriore questione prospettata sul punto dalle parti, evidenziandosi che la Corte ha, nel modo sopra evidenziato, implicitamente escluso che la sussistenza del cd.

“comodo negativo” (sversamento di cui si discute in causa) abbia determinato ex se -contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti – la riduzione del valore del fondo e ha pure precisato che gli ausiliari incaricati hanno escluso si fosse verificato un danno diretto per mancato raccolto o anche solo per minore qualità delle uve prodotte e che non erano in questione eventuali danni alle persone o di altra natura, sicchè non sussiste la lamentata violazione di legge e neppure il lamentato vizio motivazionale, evidenziandosi che alla specie all’esame si applica, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

6. Con il quinto motivo, rubricato “in ordine all’esatta qualificazione della domanda risarcitoria”, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta violazione degli artt. 183, 187, 189 e 352 c.p.c. e, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito pronunciato su un fatto decisivo del giudizio omettendo di valutare le risultanze processuali e in particolare le domande attoree.

Sostengono gli attuali ricorrenti di aver, in primo grado, ridotto la loro domanda alla sola richiesta dei danni relativi al deprezzamento del valore immobiliare subito per il fenomeno inquinante, riservando ad un separato giudizio le eventuali altre richieste risarcitorie e lamentano che la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata, che pregiudicherebbe i loro diritti, sembrerebbe rigettare una domanda di danno da mancato raccolto mai da essi formulata.

6.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero, in disparte il rilievo che l’error in procedendo va veicolato con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente sia “il danno da comodo negativo”, inteso come l’attuale e sicuro deprezzamento del fondo attoreo per effetto del dannoso sversamento”, sia il danno “alla vegetazione e sui prodotti della stessa”, inteso come “lesione potenziale del prodotto” (v. sentenza di primo grado p. 12 e 13), pur avendo, come risulta pacifico tra le parti in causa, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, limitato la loro domanda risarcitoria “all’integrale risarcimento dei danni da deprezzamento patrimoniale con riserva di separata azione di danno per gli ulteriori danni, anche futuri” (v. pure ricorso p. 9). Di tale decisione ultra petita non si sono doluti in secondo grado gli attuali ricorrenti mentre sul punto ha sollevato motivi di appello il solo Comune (v. sentenza impugnata), sicchè la Corte di merito ha motivato in relazione alle doglianze proposte in quella sede dall’appellante e, pertanto, la censura all’esame, così come proposta, sotto entrambi i profili prospettati, non coglie nel segno.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9. Tenuto conto della particolarità della vicenda e dell’alterno esito dei due gradi del giudizio di merito in relazione alla domanda risarcitoria, va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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