Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12141 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e
dif. dagli avv. Sido Bonfatti e Domenico Spagnuolo, elett. dom.
presso lo studio del secondo in Roma, via Nomentana n. 78, come da
procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
R.D.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Parma 3.11.2015 n. 7643/2015 in
R.G. n. 7094/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
vista la memoria del ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. Il fallimento (OMISSIS) s.r.l. impugna il decreto Trib. Parma 3.11.2015 n. 7643, con cui – in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo formulata da R.D. avverso il decreto del giudice delegato 20.10.2014 di mancata ammissione in prededuzione del proprio credito professionale – si ammetteva detto credito al rango richiesto per Euro 24.328,92, oltre agli accessori fiscali e previdenziali;
2. l’insinuazione al passivo era stata proposta in relazione alle attività di consulenza e assistenza della società “nelle operazioni propedeutiche al ricorso alla procedura di concordato preventivo”, effettivamente aperta il 4.4.2013, poi revocata il 17.3.2014, con successiva dichiarazione di fallimento del (OMISSIS);
3. il tribunale riconosceva la funzionalità della prestazione professionale disancorando la concessione della prededuzione dal citato evento interruttivo, dunque da una verifica di risultato o di concreta utilità per la massa;
4. con i tre motivi, il ricorrente riepiloga in premessa che il concordato con continuità aziendale alfine presentato dal debitore a scioglimento della riserva L. Fall., ex art. 161, comma 6 era stato ritenuto giuridicamente infattibile, non potendo soddisfare alcun privilegiato generale e tanto meno i chirografari, emergendo una perdita di 682.000 Euro dopo la domanda ed essendo stati rilevati pagamenti di debiti pregressi senza l’autorizzazione della L. Fall., art. 182-quinquies, in ciò motivandosi la revoca ed il fallimento, stante l’insolvenza, decisioni divenute definitive;
5. nelle censure, si adduce l’erroneità del provvedimento per non aver considerato che: a) l’attività espletata dal professionista – un anno prima – non aveva condotto alla domanda di concordato, invero presentata da altri professionisti e dunque essendo mancato un accertamento della funzionalità; b) la revoca per difetto di fattibilità giuridica implicava l’inesistenza originaria delle condizioni di ammissibilità, dunque essendo prive di utilità per la massa dei creditori le prestazioni di assistenza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il tribunale ha recepito la qualificazione delle prestazioni professionali di consulenza e assistenza della società (OMISSIS) s.r.l. alla stregua di “operazioni propedeutiche al ricorso di concordato preventivo”, concedendo ai rispettivi crediti natura prededuttiva per dissenso rispetto all’indirizzo che avrebbe preteso la prova, per quelle prestazioni, di un’utilità concreta per la massa dei creditori e tuttavia omettendo di dare conto di una nozione di funzionalità ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2 che non può dirsi, all’opposto, meramente automatica;
2. perchè quelle prestazioni, di natura professionale, possano, dirsi funzionali ad una procedura concorsuale – nella specie, al concordato preventivo – occorre che, trattandosi non di attività espletate direttamente per la redazione della domanda ovvero la proposta, bensì per adempimenti non indefettibili ma ancora preliminari ad essa, sia innanzitutto esplicitato il legame di inerenza positiva, risolto invece dal tribunale – a fronte di un concordato presentato un anno dopo, con tipologia contestata come diversa e a cura di altri professionisti – nell’evocazione più sbrigativa del mero criterio cronologico;
3. l’erroneità dell’applicazione della norma si evidenzia dunque perchè il decreto ha posto in relazione qualitativamente preferenziale il credito del professionista, certamente sussistente (per come ammesso sin dallo stato passivo, e sul punto senza constatazione di censure, in quanto ebbe a trattarsi di consulenza verso la società), alla instaurazione della procedura del concordato poi ammesso, senza misurare in alcun modo l’intima appartenenza delle relative prestazioni esattamente all’instaurazione almeno di quel concordato preventivo oggetto di ammissione, in un primo tempo, da parte del tribunale;
4. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e la cassazione con rinvio.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa e rinvia al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017