Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12140 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

D.L.A. e S.S., in proprio e quali soci

di (OMISSIS) s.n.c. (fallita), rappr. e dif. dall’avv. Lorenzo

Giuliani, elett. dom. presso lo studio di questi in Atri (TE), Vico

Vescovado n. 5, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonchè dei soci ill.resp.

D.L.A. e S.S., in persona del cur.fall.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Fimiani, elett. dom. in Roma,

presso lo studio dell’avv. Antonio Ruggero Bianchi, via Leonardo

Greppi n. 77, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

S.A.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Chieti 15.10.2015 in R.G. n.

1382/87;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

vista la memoria dei ricorrenti;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.L.A. e S.S., dichiarati falliti in proprio e soci della società fallita (OMISSIS) s.n.c., hanno impugnato il decreto Trib. Chieti 15.10.2015 con cui venne rigettato il loro reclamo proposto L. Fall., ex art. 26 avverso il provvedimento 23.7.2015 del giudice delegato, denegativo della richiesta sospensione delle operazioni di vendita immobiliari, avendo raggiunto il prezzo di aggiudicazione un ribasso del 55% rispetto all’ultimo valore di perizia;

2. per il collegio, era giustificato che il valore del bene fosse stato aggiornato nel 2014 confermando il valore già stimato nel 2005 e nel 2010 (Euro 537.888,33), nonostante gli eventi sismici del 2009, pur considerando le opere di messa in sicurezza realizzate a seguito dei contributi (diritto all’indennizzo) maturati in favore della proprietà e pari ad Euro 438.836, di cui 200.000 da erogarsi con finanziamento agevolato bancario;

3. anche per il collegio il riferimento alle “condizioni di mercato” nella disposizione applicata dava continuità alla giurisprudenza che, sulla L. Fall., art. 108, già subordinava la sospensione ad un’effettiva e grave sproporzione tra il valore reale del bene e quello raggiunto nel corso della liquidazione, dovendo perseguire la procedura il massimo realizzo;

4. nella specie, l’unica offerta pervenuta, a distanza di anni dall’apertura del fallimento, era quella al valore indicato, i reclamanti falliti non prospettavano alcuna seria ed alternativa manifestazione d’interesse, era fatto notorio la depressione del mercato immobiliare;

5. con i tre motivi, si adduce l’erroneità del provvedimento per non aver considerato che: a) nel procedimento avanti al giudice delegato non era stata ordinata l’audizione dell’aggiudicatario e della curatela, omissioni non sanate dalla comparizione di dette parti in sede di reclamo; b) il valore del bene si sarebbe incrementato del contributo stanziato per i proprietari di immobili secondo la disciplina a tutela delle popolazioni colpite da eventi sismici, di ciò non avendo tenuto conto il provvedimento di vendita, censurabile anche in relazione ai criteri di giustificazione del giusto prezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni, non avendo il ricorrente specificato come, dove e quando la relativa doglianza sia stata introdotta nel processo, conseguendone l’apparente novità della questione (Cass. 17041/2013, 19164/2007) e mancando l’interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., trattandosi di situazione soggettiva riferibile a terze parti, la cui costituzione nella fase di reclamo – in mancanza di diversa ricostruzione e nessuna delle altre parti essendo rimasta privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate – va comunque intesa come accettazione dello stato del processo e delle possibilità difensive in cui esso si trovava (Cass. 23701/2014);

2. il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, posto che la duplice censura in realtà deduce un unico complesso vizio di motivazione e per esso non avendo il ricorrente indicato con quale decisività la mancata considerazione del residuo finanziamento avrebbe inciso sul valore di mercato del bene, dal momento che il tribunale aveva dato atto che 200.000 Euro erano stati introitati dalla proprietaria S., risultavano utilizzati o comunque incorporati nei lavori eseguiti (e non terminati), di essi il perito aveva tenuto conto riattualizzando il valore del bene ed il restante contributo, da erogarsi sotto forma di finanziamento bancario agevolato, sarebbe divenuto semmai un nuovo debito in capo all’aggiudicatario, da restituire;

3. può infatti osservarsi che i profili di censura all’altezza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sono autonomamente inammissibili, avendo il giudice di merito espresso un compiuto apprezzamento di fatto non più esaminabile in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 21257/2014, 23828/2015) e conforme esplicitamente all’indirizzo maturato con riguardo al grave scostamento dal giusto prezzo di mercato cui L. Fall., art. 108 condiziona la possibile sospensione (Cass. 16755/2010).

4. la conseguente condanna alle spese è statuita secondo la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 6.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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