Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1214 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 553/2005 proposto da:

SIAM SRL C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante rag.

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MIRABELLO

26, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI Pasquale, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 786/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/20 09 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SIAM srl (già SIAM spa) proponeva appello avverso la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 2001, aveva deciso la controversia insorta tra la predetta e il condominio (OMISSIS). Avverso tale decisione proponeva appello la SIAM srl e il condominio resisteva La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26.11.2003/2.3.2004, rilevata la mancanza agli atti dei fascicoli di parte appellante di primo e di secondo grado, che non risultavano mai depositati e, quindi, mai ritirati nonchè l’assenza anche di una copia della comparsa di risposta contenente la procura asseritamente rilasciata all’appellante anche per il giudizio di secondo grado, dichiarava improcedibile l’impugnazione e regolava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società, sulla base di tre motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato, in ragione della pregnanza delle argomentazioni ivi contenute, per primo il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole di omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevato dall’allora appellante e comunque rilevabile di ufficio.

Premesso che, ratione temporis (la causa è iniziata nel 1989), alla fattispecie in esame si applica il testo previgente dell’art. 348 c.p.c., va rilevato che l’odierna ricorrente ha richiesto, nella comparsa conclusionale, in via principale, avendo constatato che in atti non si rinveniva il proprio fascicolo di parte benchè mai ritirato, un breve termine per ricostruire il fascicolo stesso, atteso che in essi erano contenuti documenti rilevanti al fine di sostenere i motivi di appello proposti.

La comparsa de qua è stata testualmente riprodotta in ricorso; a fronte di tanto, la sentenza impugnata ha asserito che non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso, quando la controparte, in sede di udienza collegiale, risulta essersi opposta al chiesto rinvio, motivato analogamente a quanto richiesto con la conclusionale.

E’ stato ritenuto al riguardo che, in caso di mancato rinvenimento, ove manchi l’attestazione del cancelliere in ordine all’avvenuto ritiro del fascicolo e la controparte non provi in modo rigoroso che comunque il ritiro vi era stato, il giudice deve ordinare al cancelliere di effettuare le relative ricerche e, in caso di esito negativo delle stesse, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo (v. Cass. 19.11.1993, n 11440).

La ratio di tale decisione va ravvisata nella incolpevole perdita del fascicolo e nell’esigenza di non pregiudicare le ragioni dell’appellante, presumibilmente legate anche agli atti contenuti nel proprio fascicolo e deve essere pertanto condivisa.

La motivazione addotta nella sentenza impugnata si basa sul fatto che alcun rinvio fosse stato richiesto; la rilevata svista della Corte territoriale al riguardo comporta ovviamente l’insufficienza della motivazione e il motivo deve essere pertanto accolto. L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione. L’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento degli altri.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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