Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1214 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8516/2017 proposto da:

FINSTOCK HOLDING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bertacchi Carlo ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bolzano, Via della

Mostra n. 3;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giudiceandrea Bianca

Maria, Merini Alessandra, Agostini Gudrun, e Polonioli Laura ed

elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comune in Bolzano,

Vicolo Gumer n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2/17 della Commissione tributaria di

secondo grado di Bolzano, depositata il 31/01/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con quattro distinti avvisi di accertamento ICI n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a distinte annualità, il Comune di Bolzano rideterminava, con riferimento alla p.ed. 2801 c.c. di Gries, l’ICI dovuta dalla FINSTOCK HOLDING s.r.l. e da quest’ultima liquidata sulla base del valore catastale dell’immobile, dovendosi essa, diversamente, quantificarsi tenuto conto del valore area fabbricabile su cui insisteva l’immobile oggetto di ristrutturazione.

2. La contribuente impugnava gli avvisi rilevando, in via preliminare, che questi non contenevano una chiara indicazione dei criteri del ricalcolo dell’imposta e, nel merito, che il Comune non aveva tenuto conto, ai fini della determinazione dell’imposta, dei costi sostenuti dalla ricorrente per la ristrutturazione dell’immobile che insisteva sulla suddetta area.

3. La CTR con la sentenza n. 11/2/2017, depositata il 13/01/2017, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla determinazione delle sanzioni applicate.

4. Avverso tale sentenza la FINSTOCK HOLDING s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Comune di Bolzano ha depositato controricorso.

6. Le parti, in prossimità della camera di consiglio, hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la FINSTOCK HOLDING s.r.l. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, che i giudici di merito avrebbero violato l’art. 12 preleggi, il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 e l’art. 53 Cost..

La società ricorrente rileva il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, posto a fondamento della determinazione dell’ICI compiuta dall’ente territoriale, è norma agevolativa in quanto indica, quale base imponibile di imposta, in presenza di una attività edificatoria su di un’area, il valore di questa escluso quello dell’immobile in corso d’opera.

Diversamente, il Comune di Bolzano avrebbe erroneamente applicato la suindicata norma determinato l’ICI dovuta dalla ricorrente per cubatura, così tenendo conto del valore del fabbricato in corso d’opera e, più in generale, dei metri cubi edificabili sull’area.

Rileva, ancora, la ricorrente che, comunque, per gli avvisi relativi agli anni 2010 e 2011, il criterio dell’area edificabile utilizzato dal Comune per determinare la base imponibile dell’imposta era errato. Ed invero il 18/11/2010 la contribuente aveva presentato dichiarazione di fine lavori relativamente al primo piano dell’immobile in via edificazione, pertanto da tale data la base imponibile ai fini ICI non poteva essere determinata sulla base del valore dell’edificabilità dell’area stessa ma dal valore dell’immobile con conseguente inapplicabilità dell’art. 5, comma 6, cit..

Conclude la ricorrente chiedendo che la Corte sollevi la questione di legittimità costituzione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, qualora esso sia interpretato nel senso operato dal Comune di Bolzano, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto consentirebbe a colui che possiede un’area con un fabbricato di pagare un’imposta inferiore rispetto a colui che possiede lo stesso immobile nel periodo della sua ristrutturazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La contribuente rileva l’omessa allegazione negli avvisi impugnati dell’allegato A2 con il quale si dava atto che il calcolo dell’imposta dovuta era avvenuto sulla base del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, riferimento peraltro errato quanto all’indicazione del comma e, dunque, inidonea a soddisfare il requisito previsto dall’art. 7 cit. La contribuente osserva, poi, che la CTR avrebbe confuso l’allegato Al con quello A2 e, comunque, la motivazione degli avvisi come quella della sentenza impugnata sarebbero inesistenti in quanto presuppongono che la valutazione dell’area sia avvenuta sulla base di valori OMI in realtà inesistenti.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 155 c.p.c., dell’art. 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4. La ricorrente rileva che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, aveva contestato sin dal primo grado il valore dell’area attribuito dal Comune anche a mezzo perizia di parte, valore peraltro fondato esclusivamente sui valori OMI che, per come rilevato nel motivo che precede, erano inesistenti per l’area oggetto di causa.

La ricorrente osserva, poi, che la CTR ha errato nell’affermare che il Comune aveva correttamente determinato l’imposta dovuta per l’anno 2010 secondo il criterio della cubatura scorporando quella utilizzata per la realizzazione del primo piano dell’immobile. Tale motivazione, da un lato, contraddice l’assunto iniziale della stessa CTR, in base al quale la tassazione era avvenuta in ragione del valore dell’area fabbricabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 6, e, dall’altro, non tiene conto del fatto che non vi è alcuna prova dello scorporo di cubatura in quanto l’immobile era stato tassato come area e non come fabbricato.

Sempre sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la contribuente rileva che la CTR si fonda su valore reale per metro cubo dell’area come determinato dal Servizio estimo del Comune; affermazione che non tiene conto che non è possibile alcuna valutazione di un’area in metri cubi, apparendo anche con riferimento a tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria ed apparente.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 111 Cost. per non aver la CTR valutato la perizia di parte depositata dalla contribuente.

5. Il primo motivo non è fondato.

5.1 La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene all’individuazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’ICI in caso di area edificabile su cui insiste un fabbricato oggetto di ristrutturazione “pesante” e, dunque, della portata del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 5 e 6.

A parere della ricorrente, il Comune, nel determinare tale base imponibile avrebbe tenuto conto del valore del fabbricato in corso d’opera, in violazione dell’art. 5, cit. avendo l’ente territoriale calcolato il valore del terreno edificabile in base al valore della cubatura della zona.

5.2 Il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 indicano quale presupposto per il pagamento dell’imposta in esame il possesso (termine da non intendersi nell’accezione di cui all’art. 1140 c.c.) di un fabbricato, di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo, indicando l’art. 2 che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto dei fabbricati, per area fabbricabile, deve intendersi, invece, l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Infine, per terreno agricolo deve intendersi, seguendo l’accezione civilistica di cui all’art. 2135 c.c., quello adibito alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, nonchè all’allevamento di animali ed all’esercizio di altre attività connesse.

Il successivo art. 5 rubricato (Base imponibile), al comma 2, prevede che “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, u.c.”. Il comma 5 della medesima disposizione sancisce che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”, stabilendo il comma 6 che “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.

Enucleate nei termini di cui sopra le nozioni di fabbricato e di area fabbricabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, rimane da chiarire la portata normativa della deroga prevista dall’art. 5, comma 6, cit. secondo cui, seppur vi sia un’area in cui è in corso un’opera di edificazione, sia effettuata un’opera di demolizione di fabbricati o di interventi di recupero edilizio, la base imponibile è comunque costituita dal solo valore dell’area ove vengono svolti gli interventi edilizi anche se vi insistono i fabbricati oggetto di edificazione o riedificazione. Tale superficie è così considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 che prevede che l’area su cui è eretto il fabbricato e l’area ad esso pertinenziale siano parte integrante di esso ai fini impositivi. Invece, ai sensi dell’art. 5, viene a costituire la base imponibile il valore dell’area e diviene irrilevante il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In particolare, laddove l’art. 5, comma 6, fa riferimento alla “demolizione di fabbricato” prende in considerazione gli interventi di ristrutturazione c.d. pesante, ovvero a quelli che, come nel caso di specie, prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato con aumento delle volumetrie preesistenti. Ebbene, anche per tale fattispecie il legislatore tributario ha previsto che qualora un fabbricato già esistente venga sottoposto a lavori di demolizione e successiva ricostruzione, tale fabbricato – in deroga al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), – debba essere valutato alla stregua di “area fabbricabile” e, quindi, la base imponibile debba essere costituita, durante il periodo dei lavori (sia di demolizione, sia di successiva ricostruzione), dal solo valore dell’area senza tener conto del valore del fabbricato in corso di demolizione ed in corso di ricostruzione. E’ evidente, pertanto, che fino all’inizio dei lavori di demolizione e successivamente al termine dei lavori di ricostruzione, presupposto del tributo è il possesso del fabbricato, sicchè l’ammontare dell’imposta dovuta si ottiene applicando alla rendita catastale dei fabbricati vigente nell’anno di imposizione i moltiplicatori fissati dalla legge essendo, quindi, ai fini dell’applicabilità della deroga in esame irrilevante il dato formale (costituito dal permesso di costruire) essendo, al contrario, necessaria l’effettivo inizio dei lavori (per costruzione, demolizione e ricostruzione, interventi di recupero edilizio).

5.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rilevato che gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2011, avevano ad oggetto un area edificabile per la quale la società contribuente, 13.10.2008, dopo aver ottenuto la concessione edilizia, presentava dichiarazione di inizio lavori relati ad un progetto di recupero di edificio residenziale; lavori che, quanto al solo primo piano, si concludevano il 13.11.2010 e nella loro totalità il 5.6.2012 con la relativa presentazione della dichiarazione di fine lavori.

5.4 La Commissione tributaria di secondo grado ha correttamente applicato i principi sopra riportati nella parte in cui ha affermato che il Comune era addivenuto alla corretta individuazione dell’imposta dovuta secondo i criteri del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 5 e 6, laddove il comma 5 sancisce che il valore venale di un terreno si calcola tenendo conto, tra l’altro, dell’indice di edificabilità della zona.

5.5 L’applicabilità del suindicato criterio (area edificabile) non risulta inficiato dalla circostanza dell’intervenuta parziale edificazione dell’immobile (primo piano) oggetto di concessione, in quanto, per effetto dell’art. 5, comma 6, si assume il valore dell’area edificabile ai fini del calcolo dell’imposta, anche nelle ipotesi di area sulla quale è stata edificata un immobile oggetto di successivo ampliamento mediante sopraelevazione (Cass. n. 10082 del 2014).

Il meccanismo previsto dal legislatore nell’art. 5 cit. è, come sopra riportato, nel senso di non considerare ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione e in suo luogo di considerare, invece, come fabbricabile l’area su cui lo stesso insiste. L’area cioè, in caso di ristrutturazione o di realizzazione di un ampliamento di un immobile esistente, ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che tali lavori non vengono completati e questo perchè, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse.

Deve osservarsi, poi, che il citato D.Lgs. n. 546, art. 5, comma 6, stabilisce che l’area su cui insiste la ristrutturazione è da considerarsi fabbricabile ai fini ICI anche in deroga al citato D.Lgs. n. 504, art. 2, lett. b), norma per cui, ad esempio, è stabilito che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi”. In conclusione, è soggetta a ICI tutta l’area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari. 5.6 Quanto alla questione della determinazione del valore venale da attribuirsi all’area fabbricabile il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili), attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante regolamento adottato a norma dell’art. 52, di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.

Per effetto dell’art. 59 cit., dunque, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, cit., non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al regolamento comunale adottato con apposita delibera di Giunta.

Ed invero, va rilevato che i criteri determinati dall’art. 5, cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass. n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010).

La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, più volte affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili i regolamenti di determinazione dei valori delle aree fabbricabili ex art. 59 cit., integrano presunzioni semplici e costituiscono supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice con efficacia probatoria analoga a quella degli studi di settore. Da ciò consegue che l’accertamento dell’imponibile ICI ben può fondarsi, in difetto di prova contraria da parte del contribuente, sulla base delle delibere di determinazione del valore delle aree edificabili (Cass. n. 33576 del 2019 e n. 23506 del 2011).

5.7 Anche con riferimento alla determinazione dei valori dell’area oggetto di scrutinio, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi sopra indicati avendo riscontrato, secondo un iter argomentativo scevro da vizi logici, la correttezza del valore all’area attribuito dal Comune di Bolzano all’area della contribuente; valore conseguente alle determinazioni assunte dall’ente comunale secondo quanto previsto dall’art. 59 cit..

In proposito la Commissione tributaria di secondo grado ha dato conto che il suddetto valore era stato determinato, in misura inferiore a quello reale sulla base delle determinazioni dal Servizio Estimo del Comune ai sensi dell’art. 59 cit.. Rilevano i giudici di merito sul punto che l’ente territoriale è, nei termini sopra indicati, addivenuto ad una valutazione dell’area oggetto di accertamento assolutamente prudenziale che teneva conto della reale condizione di quest’ultima scorporando dal valore venale di essa per come sopra determinato, gli oneri sostenuti dalla contribuente per la ristrutturazione dell’immobile che insisteva su tale area nonchè, dopo la realizzazione del primo piano di quest’ultimo, la cubatura utilizzata a tale fine.

5.8 Alla luce delle motivazioni sopra riportate deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità proposta dalla ricorrente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, nella parte in cui determinerebbe, in modo irragionevole, una “capacità contributiva superiore nel caso di immobile in corso di ristrutturazione rispetto ad un immobile finito” per violazione con gli artt. 3 e 53 Cost.. Infatti, per effetto dell’art. 5, comma 6, il legislatore ragionevolmente assume ai fini impositivi che, avviata l’opera edilizia ciò che riveste decisa rilevanza economica ai fini dell’imposizione tributaria, non è nè il fabbricato in corso di costruzione in quanto ancora incompiuto, nè il fabbricato che si vuole demolire o recuperare in quanto esso ha ormai perso, o sta perdendo, la propria dimensione economico-fattuale a favore della prevista trasformazione edificatoria, ma il valore venale dell’area edificabile. Diversamente il fabbricato assume rilievo ai fini fiscali al posto dell’area edificabile sul quale insiste, solo quando esso risulta nella sua definitiva edificazione la quale, anche in ragione della sua consistenza, è indice della capacità contributiva del possessore.

6. Il secondo motivo non è fondato.

6.1 La ricorrente lamenta l’omessa allegazione negli avvisi di accertamento dell’atto A2 – con il quale il Comune comunicava di aver calcolato il valore dell’area ex art. 5 comma 5 cit (ndr art. 5, comma 6) – con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione.

Questa Corte (ex plurimis n. 28060 del 2017), con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, ha affermato che l’onere dell’Ufficio di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con motivazione per relationem, qualora l’atto o il documento richiamato è in possesso o comunque conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente e ciò al fine di garantirgli il pieno esercizio del diritto di difesa.

Nella fattispecie si rileva che, per come risulta in un passaggio della sentenza della CTP, per come riportata nel controricorso (cfr. pag. 5 e 6 controricorso), la contribuente, sin dalle fasi del procedimento amministrativo, era a conoscenza dei criteri di calcolo dell’imposta utilizzati dal Comune (per come emerge da un documento attestante un incontro tra la stessa contribuente e la direttrice dell’Ufficio tributi del Comune di Bolzano), avendo peraltro, prima della proposizione dei ricorsi, presentato istanza di accertamento con adesione. E’, dunque, evidente che la contribuente ancor prima di agire in sede giurisdizione era a conoscenza, in tutti i suoi aspetti, del fondamento della pretesa tributaria per come ulteriormente evincibile dall’avvenuto deposito, sin dal giudizio di primo grado, di una consulenza di parte volta a confutare le ragioni del Comune di Bolzano. A ulteriore sostegno delle motivazioni che precedono la ricorrente indica il contenuto dell’allegato A/2, relativo all’individuazione del presupposto dell’imposta richiesta – area edificabile dal 13.10.2008 in ragione della concessione edilizia rilasciata e non immobile individuazione posta già a fondamento del ricorso in primo grado.

Risulta, infine, del tutto irrilevante, sotto il profilo dell’eccepito difetto di conoscibilità dei presupposti dell’avviso di accertamento, l’erronea indicazione nel suddetto allegato A2 dell’art. 5, comma 5, anzichè del comma 6, laddove dalla lettura dello stesso si evince in maniera chiara che il Comune richiedeva il pagamento dell’ICI assumendo quale base la natura di area edificabile del bene. 6.2 Quanto alla presunta inesistenza dei valori OMI sui quali si fonderebbero gli avvisi, tale censura non tiene conto del fatto che gli avvisi di accertamento impugnati si fondano sul valore dell’aera edificabile non determinata sulla base dei suindicati valori ma su quelli determinati D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, da parte del Comune e sui quali quest’ultimo aveva riconosciuto, anche in ragione degli oneri sopportati dalla contribuente, una ulteriore decurtazione del valore dell’area ai fini imponibili.

7. Il terzo motivo non è fondato.

7.1 La sentenza della CTR, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non si fonda sul difetto di contestazione da parte della contribuente al valore attribuito all’area edificabile da parte del Comune – non giustificandosi diversamente quanto affermato in sentenza circa la correttezza di tale determinazione – ma si limita ad affermare che non lo erano i valori attribuiti all’area ex art. 59 cit., essendo, invece, oggetto di contestazione quelli riportati negli avvisi di accertamento (frutto di una decurtazione dei primi), ritenuti congrui dalla CTR.

7.2 Allo stesso modo risulta infondata quella parte della censura relativa all’erronea valutazione di un’area in metri cubi ai fini dell’imponibile ICI.

Sul punto valgono le motivazioni già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso, desumendosi il valore venale di un’area edificabile dal suo indice di edificabilità ex art. 5 cit..

8. Il quarto motivo è inammissibile.

Con tale censura la ricorrente lamenta la presunta mancata valutazione da parte della CTR della perizia di parte prodotta, valutazione la quale, al contrario, non può ritenersi esclusa da parte del giudicante per aver egli posto a fondamento della sua decisione i diversi criteri di calcolo forniti dal Comune di Bolzano. E’, infatti, proprio dall’esame di tali criteri e dalla valutazione della loro congruità che si evince che il giudice di merito si è fatto carico delle censure mosse sul punto dalla ricorrente; censure fondate anche sulla consulenza di parte prodotta, che, conseguentemente, non è stata ritenuta fondata. In sostanza, la censura proposta si risolve nella richiesta di un riesame delle risultanze istruttorie che, in quanto tale, è preluso in tale sede con la conseguenza che la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

– Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in Euro. 4.000,00 per compensi oltre spese forfetarie e accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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