Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1214 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24228-2013 proposto da:
L.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERIGO II 5,
presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CORRADINI, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del responsabile dell’U.O.
contenzioso esattoriale toscana, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE
RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO
CIMETTI;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 48/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LIVORNO, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato DI CAVE che si riporta al
controricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato MORETTI per delega
dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Equitalia Centro spa notificava a L.O. una intimazione di pagamento della somma di Euro 24.327, portata dalla cartella precedentemente notificata relativa a tributi Irpef, Irap ed Iva dovuti per l’anno di imposta 2003.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno che lo rigettava con sentenza n. 387 del 2011.
L.O. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 48 del 7 maggio 2013. La C.T.R., premesso che il contribuente aveva presentato due atti di appelli, riteneva che la costituzione in giudizio fosse tardiva rispetto al primo atto di appello, con conseguente inammissibilità della impugnazione proposta; “in subordine” riteneva inammissibile l’impugnazione dell’avviso di intimazione perchè la prodromica cartella di pagamento era stata ritualmente notificata.
Contro la sentenza di appello L.O., in qualità di avvocato, propone in proprio ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro resistono con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1II primo motivo denuncia: “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Omessa insufficiente motivazione in relazione all’atto di appello in rinnovazione”, erroneamente dichiarato inammissibile.
Il motivo è fondato. La consumazione dell’impugnazione, mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto), non esclude che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata da inammissibilità o improcedibilità non dichiarata, possa esserne proposta una seconda di identico contenuto ma immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. Infatti, per espressa previsione normativa (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 60, corrispondente all’art. 358 c.p.c.), la consumazione del diritto di appello nel processo tributario, presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione del secondo appello – di una declaratoria di inammissibilità del primo; per cui, in mancanza di tale preesistente declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il termine di impugnazione non sia decorso, termine da individuarsi nel termine breve (sessanta giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51), decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. (Sez. 3, Sentenza n. 20912 del 27/10/2005; Sez. 6 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14214 del 04/06/2018).
Nel caso in esame dalla sentenza impugnata non risulta che fosse stata previamente dichiarata l’inammissibilità del primo atto di appello notificato il 22.2.2012 e ricevuto dall’Ufficio il 27.2.2012; con la conseguenza che il secondo atto di appello spedito il 20.3.2012 e ricevuto dall’Ufficio il 27.3.2012 è stato effettuato nei termini e seguito dalla tempestiva costituzione in giudizio mediante deposito dello stesso atto di appello presso la la segreteria della Commissione in data 3.4.2012, nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione del secondo atto di appello da parte dell’Ufficio destinatario (27.3.2012).
2. Il secondo motivo denuncia: “Omessa motivazione sui seguenti fatti decisivi per il giudizio. Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 160 c.p.c., L. n. 879 del 1982, art. 7, e L. n. 890 del 1982, art. 14,” per inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale è inesistente.
3. Il terzo motivo denuncia: “Omessa insufficiente motivazione in ordine alla autonoma impugnazione dei solleciti di pagamento”.
L’esame dei restanti motivi secondo e terzo è precluso dall’applicazione del principio secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.”(Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).
In accoglimento del primo motivo di ricorso sulla statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, assorbiti i restanti, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana – sez. distaccata di Livorno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020