Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1214 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1214 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 6711-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale
rappresentante, considerata domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati WALTER MARIA RAMUNNI, EMMA TORTORA;
– ricorrente contro
RESCIGNO VINCENZO;
– intimato avverso il provvedimento n. 651/2017 del GIUDICE DI PACE di
SALERNO, depositato il 9/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.

Data pubblicazione: 18/01/2018

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per
cassazione, basato su un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice
di pace di Salerno n. 651/2017, depositata il 9 febbraio 2017, con la
quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla medesima Azienda

emesso da Giudice di pace di Salerno e con il quale era stato ingiunto
il pagamento, in favore del predetto legale, della somma di euro
503,70, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di spese e
competenze quale difensore nella procedura esecutiva R.G.E. n.
2709/2010, a seguito di dichiarazione di incapienza.
L’intimato avv. Vincenzo Rescigno non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380
bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di
affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo
2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze
pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione
secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di
impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale
data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).
Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse
pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state
pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto
Ric. 2017 n. 06711 sez. M3 – ud. 29-11-2017
-2-

nei confronti dell’avv. Vincenzo Rescigno e avverso il d.i. n. 29/16,

legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono
suscettibili solo di appello e l’eventuale circostanza che siano
pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai
motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato
per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per

Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).
Ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione
applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza
del Giudice di Pace di Salerno n. 651/2017, pubblicata in data 9
febbraio 2017, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con
l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod. proc.
civ..
3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta resta assorbito.
4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio
di legittimità nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto
attività difensiva in questa sede.
5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 20.12, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello stesso art. 13,

evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del
gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13,
comma

1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Ric. 2017 n. 06711 sez. M3 – ud. 29-11-2017
-3-

cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339;

228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2017.

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