Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12139 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22400-2016 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA PROVINCIA LATINA, QUESTURA

PROVINCIA LATINA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il

17/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con ordinanza depositata in data 16 agosto 2016 il Giudice di pace di Latina ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino indiano S.H. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Latina in data 9 maggio 2016;

che, avverso tale pronuncia, S.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina e Questura di Latina non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta “In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione della norma di legge di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis” deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per non aver considerato le peculiarità del caso di specie, limitandosi a rilevare la sola reiezione della domanda di regolarizzazione presentata e comunque omettendo di considerare le esigenze di ricongiungimento familiare con i propri congiunti con cui convive;

che il secondo motivo di ricorso lamenta “In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione della norma di legge di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, comma 1 e 2” deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per non avere concesso al ricorrente il termine di quindici giorni lavorativi per presentarsi al posto di frontiera, prima della cui decorrenza non poteva essere dichiarato il suo stato di clandestinità;

ritenuto che il ricorso non merita accoglimento;

che il primo motivo è inammissibile a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non risultando nè dal provvedimento impugnato nè dal ricorso e dai documenti ad esso allegati se e come nel corso del procedimento amministrativo – oltre che della successiva fase giurisdizionale di opposizione – il ricorrente abbia fatto valere i motivi legati al ricongiungimento familiare cui la censura fa ampio riferimento; che in tale contesto il difetto di autosufficienza del motivo deve far ritenere la questione della salvaguardia dell’unità familiare come introdotta inammissibilmente per la prima volta in questa sede;

che il secondo motivo è infondato, alla luce dell’orientamento già più volte espresso da questa Corte (cfr. n. 8469/2012; n.1191/2006) secondo cui “la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di extracomunitari rimuove la condizione di illegalità correlata alla presenza del lavoratore extracomunitario nel territorio dello Stato, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condizione che la procedura di regolarizzazione abbia esito positivo; qualora, invece, la procedura si concluda negativamente, come nella specie è avvenuto, lo straniero torna a tutti gli effetti nella precedente condizione di illegalità, che impone l’immediata adozione del provvedimento di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, senza che possa ipotizzarsi – stante la diversità e la non comparabilità delle situazioni avute di mira – l’applicabilità dello speciale e più favorevole regime previsto dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 12, comma 2, per il caso di rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero che risulti, ab origine, pienamente ottemperante agli obblighi connessi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato”;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di giudizio, non avendo gli intimati svolto difese, nè si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater risultando dagli atti il processo esente da contributo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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