Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12139 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 13/06/2016), n.12139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 256-2015 proposto da:

C.G., C.C., in proprio e in qualità di ultimi

soci della “SIECI DEI F.LLI C.G. & C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CASTIELLO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4060/52/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 12/03/2014, depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania confermava, con la sentenza in epigrafe, la decisione della CTP di Benevento con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da C.C. e C.G., quali soci della Sieci dei F.lli C.G. e C., cancellata dal registro delle imprese, avverso gli avvisi di accertamento relativi alla ripresa di IVA e altri tributi per gli anni 2004 e 2005 loro notificati.

Secondo la CTR la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto la legittimità dell’accertamento induttivo del reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della società ed alla determinazione dei redditi sulla base degli studi di settore e dei materiali impiegati in azienda operata dall’Ufficio. Secondo la CTR per tali ragioni il tentativo di introdurre la valutazione dei documenti contabili da parte dei contribuenti era improprio e fuorviante, poichè l’amministrazione, in relazione alla grave omissione del contribuente, aveva facoltà di prescinderne totalmente. Ritenevano ancora i giudici di appello l’infondatezza del secondo motivo di appello con il quale si era reiterata la richiesta di valutazione della produzione documentale non esaminata in primo grado, risultando lo stesso infondato per quanto già esposto.

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono il difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e il carattere apparente della motivazione, è palesemente infondato.

La CTR, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, ha espressamente considerato la decisione resa dal giudice di primo grado, ritenendola corretta sul presupposto che l’accertamento aveva considerato il complesso compendio di elementi nascenti dagli studi di settore e dai materiali impiegati per determinare il reddito prodotto in via induttiva, proprio a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nel biennio sottoposto a verifica da parte della società. Ciò esclude per l’un verso il vizio di cui all’art.112 c.p.c., risultando esaminata la censura esposta in appello e, per altro verso, dimostra l’inesistenza della prospettata apparenza della motivazione, non riscontrabile quando la decisione impugnata offre, come nel caso di specie, un compendio logico sul quale la stessa si è fondata per disattendere la doglianza della parte.

Il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione del principio in tema di contraddittorio endoprocedimentale con riguardo ai tributi armonizzati pure oggetto di accertamento, è fondato nei termini di seguito esposti.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata il 9 dicembre 2015, esaminando la questione, rimessa da questa sottosezione con ordinanza interlocutoria n.527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nel caso di specie va rilevato che la sentenza impugnata non ha espressamente esaminato la questione relativa al deficit del contraddittorio endoprocedimentale prospettato dalla parte ricorrente in appello.

Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono il vizio di omesso esame della documentazione prodotta in giudizio da parte della CTR, è manifestamente inammissibile.

Ed invero, la CTR ha escluso di potere utilizzare la documentazione prodotta dai ricorrenti sul presupposto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società aveva autorizzato l’amministrazione a prescinderne del tutto e non ne consentiva dunque l’esame in sede giurisdizionale, risultando la stessa ininfluente.

Orbene, siffatta affermazione non è stata impugnata dai ricorrenti con l’unica censura che sarebbe stato possibile prospettare in punto di violazione di legge a carico della pronunzia resa dalla CTR per erronea interpretazione del quadro normativo pertinente in punto di valutazione degli elementi probatori offerti in giudizio dal contribuente, non potendo i ricorrenti lamentare, per contro, un omesso esame dei fatti alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che la CTR ha preso in considerazione ritenendoli tuttavia ininfluenti e irrilevanti. Peraltro, i ricorrenti nemmeno hanno impugnato la ritenuta inutilizzabilità dei documenti prodotti in appello da parte della CTR. Ciò che impedisce di considerare in radice ammissibile la censura fondandosi la decisione, in parte qua, su un’autonoma ratio decidendi non impugnata.

Sulla base di tali considerazioni, che resistono agli ulteriori rilievi esposti nella memoria non ritenuti pertinenti dal Collegio, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, disattesi il primo e il terzo va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania che oltre a conformarsi ai principi sopra esposti dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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