Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12139 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12414/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

WORDL TRADE s.p.a. unipersonale in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Mario Martelli (PEC martelli.pec.studiomartelli.it) e

con domicilio eletto presso l’avv. Giorgia Passacantilli in Roma,

via F. Siacci n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 69/18/13 depositata l’8/11/2013, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Generale De Matteis Stanislao che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello della società contribuente e pertanto in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la illegittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA ed IRAP 2005;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, dell’art. 2729 c.c., e dei principi del diritto unionale espressi dalla CGUE nelle sentenza 12.1.2006 e 6.7.2006, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR emiliano-romagnola, quanto alle operazioni intercorse con COS.SAL di C.S., COS.SAL s.r.l., GOLDATA s.r.l., GEA ITALIA s.r.l., GEMINI s.r.l., INFO 2003 di F.F. ora INFO 2003 di A.A. e contestate dall’Ufficio come soggettivamente inesistenti, erroneamente ritenuto non provata la pretesa in quanto l’Erario non ha sufficientemente dimostrato la conoscenza delle frode in capo alla controricorrente, mentre in capo a quest’ultima – invece – era l’onere di provare la propria buona fede e diligenza nella conduzione delle operazioni commerciali;

– il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, dell’art. 109 TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR commesso errore di diritto onerando l’Ufficio del compito di fornire prova piena dei fatti fraudolenti contestati, mentre l’esistenza della pretesa di maggiori tributi ben poteva esser dimostrata anche in presenza di circostanze indiziarie;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto costituenti diversa prospettazione di una medesima censura;

– gli stessi sono fondati;

– è noto infatti che i principi giurisprudenziali del tutto consolidati espressi da questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10120 del 21/04/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 27629 del 30/10/2018) in materia di operazioni soggettivamente inesistenti insegnano come in via principale l’onere probatorio è posto a carico della Amministrazione finanziaria, e inerisce alla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; esso è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta;

– ciò posto, osserva la Corte come dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la CTR ha ritenuto di annullare l’atto impugnato in quanto “la responsabilità della World Trade spa esisterebbe soltanto se fosse stato assolto l’onere probatorio ovvero fosse stata dimostrata in capo alla stessa la conoscenza della pratica evasiva posta in essere. Tutto ciò alla luce delle sentenze sopra richiamata non è avvenuto quindi nessuna responsabilità può essere ascrivibile alla contribuente”;

– il giudice di appello non ha osservato i principi enunciati da questo giudice di Legittimità; l’ufficio non deve provare la consapevolezza della contribuente (la sua “connivenza” come dice la CTR): l’ufficio deve provare che la contribuente (in base a indizi che fanno riferimento alla ordinaria diligenza di un operatore professionale avvertito, come l’imprenditore) “che non poteva non sapere” (e questi indizi l’amministrazione li aveva forniti: le società venditrici erano evasori totali, non presentavano le prescritte dichiarazioni, non tenevano la contabilità, erano prive di organizzazione, di dipendenti). Pertanto, a questo punto l’onere della prova si era invertito: spettava al contribuente spiegare perchè (nonostante tutto) non era stato in grado di comprendere la situazione, nonostante l’esercizio della massima diligenza; (Cassazione civile, sez. trib., 20/04/2018, n. 9851, tra le molte);

– e ancora (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30148 del 15/12/2017) proprio quanto al requisito della già citata “buona fede”, si ritiene in sede di Legittimità che ove l’Agenzia delle Entrate contesti al cessionario/committente l’assenza di buona fede in caso di irregolarità fiscali o di evasione, essa ha l’onere di allegare e provare gli elementi probatori su cui si fonda la contestazione, tra i quali possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione. In tal caso, conseguentemente, grava in capo al contribuente l’onere di provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non fosse il fatturante ma altri;

– a fronte quindi degli elementi indiziari dedotti e provati dall’Eraro, erroneamente la CTR ha richiesto doversi fornire la “conoscenza” della fraudolenza delle operazioni, in quanto era sufficiente per essa valutare la “conoscibilità” delle stesse;

– pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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