Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12139 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21887-2008 proposto da:

Z.A.A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AVENANCE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO,16, presso

lo studio dell’avvocato ZANELLO ANDREA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SBARRA ALBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2008 R.G.N. 830/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ZANELLO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.6.2008, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale, con la quale era stato respinto il ricorso del sig. Z. inteso al riconoscimento, da parte della Avenance Italia s.p.a., del diritto agli scatti di anzianità maturati presso la s.r.l. Ristochef, a seguito di trasferimento d’azienda intervenuto in favore della prima società, ed al pagamento dell’indennità speciale prevista dal CCNL. Rilevava il giudice del gravame che la garanzia del mantenimento del trattamento economico (art. 333 ccnl) presso l’azienda subentrante nell’appalto delle mense era sottoposto a specifiche condizioni per evitare abusi di una società in danno dell’altra e che la norma prevedeva la corresponsione, tra l’altro, di eventuali scatti di anzianità maturati e di trattamenti integrativi pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi dalla data di cambiamento di gestione.

Osservava che la Ristochef s.r.l., in concomitanza del cambio di appalto aveva ottenuto dalla società G.S.A. precedente appaltatrice, solo i nominativi del personale in forza, senza le buste paga da cui risultassero il ccnl applicato e gli istituti riconosciuti e che il lavoratore non era stato assunto con le garanzie del cambio di gestione; che dalla documentazione prodotta non risultava che il lavoratore negli ultimi mesi del rapporto con G.S.A., avesse percepito gli scatti di anzianità pure avendo egli lavorato presso la mensa della caserma (OMISSIS) senza soluzione di continuità e che tale società aveva mantenuto le condizioni di miglior favore fino al (OMISSIS). laddove successivamente non aveva più corrisposto gli scatti, essendo stato attribuito un aumento della paga base. Osservava, infine, che mancavano del tutto le buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre del 2002 e di gennaio e febbraio 2003, ossia le ultime quattro buste paga emesse prima che la Ristochef assumesse il lavoratore e che non ricorrevano le condizioni per il pagamento dell’indennità speciale ai sensi dell’art. 339 ccnl.

Propone ricorso per cassazione lo Z., il quale affida l’impugnazione a tre motivi.

Resiste l’Avenance spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso lo Z. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed in conseguenza di ciò eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza oggetto di impugnazione.

Assume il ricorrente di avere contestato nell’atto di appello la mancanza di produzione dell’ultimo cedolino paga allegato agli atti del ricorso per cassazione per il principio di autosufficienza e che la s.p.a. Avenance Italia, costituitasi in sede di gravame, nulla aveva replicato sul punto, nè aveva devoluto nuovamente alla Corte d’appello la questione della produzione dell’ultimo cedolino, riconoscendone dunque l’allegazione. Erronea deve, pertanto, a suo dire, ritenersi la decisione che non aveva preso atto di ciò ed, anzi, aveva rilevato, al di fuori delle prospettazioni della parte, l’assenza di un numero di statini perfino superiore a quanto in primo grado contestato da parte avversa e l’impossibilità di verifica del trattamento economico in essere all’atto del cambio dell’appalto. Nel fare ciò, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva violato il disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art 360 c.p.c., n. 4, incorrendo in insanabile error in procedendo. Formula a conclusione di tale motivo quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Osserva, altresì, con riferimento agli altri capi della pronunzia impugnata, che il diritto all’applicazione e l’applicazione in concreto al ricorrente del suddetto trattamento economico del ccnl del settore pubblici esercizi, comprensivo anche del trattamento degli scatti di anzianità, era contenuto anche nel verbale di conciliazione giudiziale e che l’aumento della paga oraria, documentato rendeva palese anche il conglobamento degli scatti.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di legge e del contratto collettivo nazionale, del protocollo capo 14^ e, in particolare, degli articoli 138, 327, 328, 329, 332, 333 e 339 del ccnl di categoria in data 22.1.1999 vigente fino al 18.3.2003 per il settore turismo pubblici esercizi, in rapporto alla L. n. 300 del 1970, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che non era consentito all’impresa subentrante di procedere ad assunzioni individuali, anzichè con assunzioni “per cambio di appalto”, che la gestione entrante aveva il dovere di assunzione con gli oneri previsti e che i lavoratori occupati nella stazione appaltante, ai sensi degli artt. 329, 332 e 333 ccnl avevano il diritto all’assunzione con le garanzie ivi previste, non sussistendo obbligo alcuno dell’impresa uscente di consegnare l’ultimo cedolino-paga. La sentenza impugnata, a giudizio del ricorrente, violava anche la L. n. 300 del 1970, essendo l’applicazione del suddetto ccnl di categoria obbligatoria per legge.

Anche a conclusione di tale motivo, il predetto pone quesito di diritto.

Infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando la natura controversa e decisiva della circostanza della mancata consegna dell’ultimo cedolino paga.

Rileva la Corte che erronea deve ritenersi la prospettazione del vizio di cui al primo motivo quale error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che con lo stesso non si evidenzia l’omissione di pronunzia su un capo della domanda, ma si censura unicamente l’erronea applicazione del principio di non contestazione con riguardo a circostanza afferente nello specifico alla produzione dell’ultima busta paga.

Ed invero, è principio pacifico quello alla cui stregua la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la denuncia de vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando u adeguatamente) la decisione adottata in proposito (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass 24 febbraio 2006 n. 4201). Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciatale soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 18 dicembre 2001 n. 15982, cui, adde, in senso conforme, Cass. 11 febbraio 2009 n, 3357). E nella specie è quest’ultima la fattispecie in relazione alla quale si assume il vizio decisorio, atteso che anche nel quesito si contesta la omissione di motivazione ulteriore, a sostegno del rigetto della pretesa di voci retributive maturate dal lavoratore presso la precedente stazione appaltatrice, rispetto a quella, oggetto di censura, di avere rilevato la mancanza di prova riguardo alla produzione della documentazione relativa alle retribuzioni percepite, pure in assenza di contestazione della parte avversa.

Quanto alle ulteriori deduzioni contenute nel primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che il rilievo secondo cui la conglobazione in un’unica voce retributiva operata da GSA dopo il 2000 comprovante la ricomprensione nella stessa anche degli scatti maturati – onde tale trattamento non poteva essere azzerato dalla Avenance intervenuta per ultima nel contratto di appalto – non è suffragato dalla trascrizione delle evidenze documentali su cui lo stesso si fonda: e ciò in violazione del principio di autosufficienza che impone al ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali: di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1 da Cass. Sez. 6 30 luglio 2010 n. 17915). Peraltro, il motivo per come esposto non contiene l’indicazione, sia pure in modo sintetico, del necessario momento di sintesi idoneo ad evidenziare in quale misura la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte dei giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

Quanto al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi che l’art. 329 del ccnl prevede, che “la gestione entrante assuma tutto il personale addetto in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente …” e che l’art. 333, a sua volta, prevede che “ai lavoratori neo-assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, le condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 330, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del ccnl, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi dalla data di cambiamento di gestione in conformità con quanto previsto dal ccnl”.

Tali essendo le norme contrattuali di rilievo ai fini della presente causa, deve rilevarsi che la pronunzia impugnata si fonda su un doppia ratio decidendi, atteso che da un lato evidenzia che GSA scarl aveva indicato solo i nominativi del personale impiegato presso la mensa omettendo di inviare le buste paga da cui risultava il ccnl applicato e gli istituti riconosciuti, onde il lavoratore non poteva essere assunto con le garanzie del cambio di gestione, dall’altro rileva che dalla documentazione prodotta risultava che il lavoratore negli ultimi mesi del rapporto con la precedente appaltatrice non aveva percepito gli scatti di anzianità pure avendo lavorato sempre presso la mensa (OMISSIS) senza soluzione di continuità. Orbene, non risulta che il ricorrente abbia specificamente impugnato la decisione sotto entrambi i profili motivazionali indicati, non avendo rivolto alcuna censura nei confronti della parte della motivazione, posta a sostegno del rigetto del gravame, nella quale si rilevava che la GSA aveva omesso di inviare le buste paga all’impresa subentrante.

Nè la regolarizzazione delle posizioni nel termine di 30 giorni, invocata dal ricorrente quale onere contrattuale a carico dell’Avenance, si riferisce all’invio dei cedolini paga, essendo previsto dall’art. 332 ccnl tale regolarizzazione in relazione alla mancanza delle condizioni ivi previste, riferite al nulla osta per l’avviamento al lavoro, al libretto sanitario e non all’invio della documentazione prevista dal successivo art. 333 ccnl, sopra richiamato.

Al riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo dì essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811;

Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1, 14 6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, come sopra osservato, non risulta che il ricorrente abbia proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la corte territoriale ha affermato che non erano state inviate le buste paga da cui risultava il ccnl applicato e gli istituti riconosciuti.

Infine, il terzo ed ultimo motivo di ricorso rivela profili di inammissibilità connessi alla mancata prospettazione del momento di sintesi del rilievo riferito alla insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla circostanza della omessa consegna dell’ultimo cedolino, non risultando in alcun modo esplicitate le ragioni per le quali la dedotta insufficienza renderebbe inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in applicazione della regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2040,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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