Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12138 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 20 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Riccardo

Fuzio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 15 del 20. 11. 2007 della Commissione regionale della Toscana.

che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito della rideterminazione del reddito della s.a.s. Immobiliare Rossellino, aveva elevato il suo reddito da partecipazione alla suddetta società per l’anno 1997;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per Sa cassazione della sentenza di primo e di secondo grado e la rimessione della causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale osservando che:

– “l’atto di accertamento di cui si discute concerne, in relazione all’annualità di imposta da esso considerata, il reddito derivante dalla partecipazione ad una società di persone, la Immobiliare Rossellino s.a.s., tenuto conto che la trasformazione di essa nella s.r.l. Athena è avvenuta, come dedotto nel ricorso, il 30.12.1998;

– in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, occorre dichiarare la nullità dell’intero processo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto che, secondo l’orientamento l’alto proprio dalle Sezioni unite di questa corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevala in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parte ricorrente:

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi;

che in particolare, il difetto di integrità del contraddittorio non può nel caso di specie essere superato da un provvedimento di riunione della presente causa con i procedimenti, pure pendenti in questa fase di legittimità, introdotti dagli altri soci avverso i rispettivi atti di rettifica del loro reddito da partecipazione sociale, atteso che a nessuno di detti processi risulta avere partecipato la società, che è litisconsorte necessario, nè in considerazione della asserita proposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nel procedimento che si assume promosso da tutti i soci e dalla società avverso l’atto di rettifica del reddito di quest’ultima.

mancando al riguardo qualsiasi indicazione specifica in ordine alla effettiva proposizione di detto ricorso ed alla pendenza del relativo giudizio;

che pertanto, vanno cassate entrambe le sentenze di merito e la causa va rimessa dinanzi al giudice di primo grado aftinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito del ricorso introduttivo;

che le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Siena. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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