Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12138 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19933-2016 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAMMARTINO ROSARIA;

– ricorrente –

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO CALTANISSETTA – SEZIONE

MINORI, D.M.V., AL.LA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositata l’01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con atto notificato in data 20 luglio 2016, A.M.C. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 6/2016 pubblicata in data 1 marzo 2016 con cui la Corte di appello di Caltanissetta, sezione per i minorenni, ha respinto l’appello da lei proposto avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità del proprio figlio minore A.J.H.Z. pronunciato dal locale Tribunale con sentenza n. 27/15;

che il tutore e il procuratore speciale del minore, pur intimati, non hanno svolto difese;

che il primo motivo di ricorso lamenta la “violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 ed art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere trascurato di valutare la sussistenza di un reale stato di abbandono del minore, omettendo di considerare come negli anni la ricorrente avesse sempre manifestato un atteggiamento diretto al recupero del proprio ruolo genitoriale, sicchè ben poteva essere disposto dai giudici di merito un percorso terapeutico individuale idoneo a consentirle il raggiungimento del prefato scopo;

che il secondo motivo di ricorso lamenta “mancanza, insufficienza e manifesta contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del processo” censurando la pronuncia impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di rispondere alle prospettazioni offerte dalla difesa volte al recupero del rapporto genitoriale e travisato la circostanza della dichiarazione della A. di volere che il figlio continui a stare con la famiglia affidataria, elemento che dimostrerebbe non già la volontà di abbandono ma al contrario quella di poter continuare ad avere con lui un contatto;

ritenuto che il ricorso è inammissibile; che infatti, contrariamente a quanto dedotto nei motivi del ricorso, la Corte territoriale ha risposto a tutte le prospettazioni difensive allegate dalla ricorrente; che la motivazione della sentenza di appello dà conto sia del presupposto oggettivo dello stato di abbandono, sia delle circostanze soggettive della inidoneità della ricorrente a svolgere il ruolo genitoriale (siccome affetta da patologia psichiatrica e di recente da un comportamento oppositivo nei confronti dei soggetti preposti all’intervento nei suoi confronti), che costituiscono idonea spiegazione delle ragioni della reiezione della proposta opposizione, non potendo questa Corte sostituirsi al giudice del merito nella valutazione in fatto di tali elementi;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di giudizio, non avendo gli intimati svolto difese, nè si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater risultando dagli atti il processo esente da contributo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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