Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12138 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10802/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

SOLVIN ITALIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Paola

Lumini (PEC paola.lumini.cert.ordineavvocatimilano.it) e dall’avv.

Luigi Cardascia (PEC luigi.cardascia.cert.ordineavvocatimilano.it)

con domicilio eletto presso l’avv. Attilio Pelosi in Roma, via Po n.

28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 112/08/13 depositata il 17/10/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, atto di recupero relativo all’indebita compensazione di iva di gruppo per l’anno 2007, oggetto di impugnativa limitatamente alla irrogazione della sanzione pari al 30% del differenziale dell’imposta oggetto di recupero;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, del D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR fiorentina erroneamente dichiarato non dovuta la sanzione irrogata con l’atto impugnato in quanto l’omessa presentazione della garanzia e il versamento dell’importo non garantito utilizzato in compensazione avrebbero esclusivamente “natura cautelare”;

– il motivo è fondato;

– questa Corte, con orientamento costante che qui si ribadisce, ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6835 del 20/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 8034 del 03/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 02/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 21299 del 29/08/2018) che in tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, derivandone che, in caso di omissione, è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta; infatti, secondo il combinato disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, u.c. e del D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, il quale ultimo rinvia al D.P.R. citato, art. 38 bis, comma 2, il contribuente può ottenere i rimborsi indicati solo a seguito di prestazione di cauzione, altrimenti non realizzandosi la fattispecie compensativa;

– pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza è quindi cassata; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può esser decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;

– le spese del giudizio di merito, sussistendone le giuste ragioni, sono compensate;

– le spese del giudizio di Legittimità sono regolate dalla soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; liquida le spese del giudizio di Legittimità in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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