Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12138 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11908-2007 proposto da:

CARRARESE CALCIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la

rappresenta e – difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

206, presso lo studio dell’avvocato CARDANO ROSSANA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.R., CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT S.P.A., G.

E., G.E.T. GESTIONE ESATTORIE TESORERIE S.P.A., A.S. LIVORNO

CALCIO S.R.L., PISA CALCIO S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso 14954-2007 proposto da:

A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

206, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

P.R., CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT S.P.A., G.

E., G.E.T. GESTIONE ESATTORIE TESORERIE S.P.A., A.S. LIVORNO

CALCIO S.R.L., PISA CALCIO S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso 15871-2007 proposto da:

PISA CALCIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

206, presso lo studio dell’avvocato CURTI ANGELINO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

G.E., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., CARRARESE

CALCIO S.R.L., A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., P.R.,

CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT S.P.A., G.E.T. GESTIONE ESATTORIE

TESORERIE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1596/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/01/2007 R.G.N. 189l/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CHILOSI RICCARDO;

udito l’Avvocato DE LUCA DOMENICO per delega CARDANO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Enpals impugnò con separati ricorsi le sentenze con cui il Tribunale di Firenze, accogliendo le opposizioni a cartella esattoriale svolte dalla Carrarese Calcio srl, dalla A.S. Livorno Calcio srl e dalla Pisa Calcio spa, aveva dichiarato che alle somme corrisposte ai giocatori dipendenti delle Società opponenti, negli anni indicati in ciascuna fattispecie, a titolo di “indennità di trasferta”, “rimborso chilometrico”, o “rimborso spese”, doveva essere applicato il regime della trasferta previsto dalla L. n. 166 del 1991, art. 9 ter e dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3 con conseguente imponibilità nella misura del 50%, anzichè integrale come ritenuto dall’Ente previdenziale. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 21.11.2006 -10.1.2007, riunite le impugnazioni e nel contraddittorio, oltre che delle Società suddette, della GET Gestione Esattorie e Tesorerie spa, della Centro Riscossione Tributi – Cerit spa, della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, di G. E. e di P.R., rigettò le opposizioni proposte dalla Pisa Calcio spa e, annullate le cartelle esattoriali opposte, condannò la Carrarese Calcio srl e la A.S. Livorno Calcio srl al pagamento delle somme rispettivamente dovute all’Ente impositore.

A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

era pacifico in fatto (e comunque documentato in atti) che gli emolumenti per i quali era stata contestata l’assoggettabilità integrale a contribuzione erano costituiti da somme di vario ammontare preventivamente concordate, contestualmente alla retribuzione annuale, nei singoli contratti di lavoro stipulati dalle società calcistiche con calciatori professionisti, a titolo in genere di “rimborso spese”, “indennità di trasferta” e “rimborsi chilometrici (a forfait) a tariffa ACI” e che l’attività sportiva dei calciatori veniva svolta normalmente, per gli allenamenti quotidiani e per le partite disputate presso la città ove avevano rispettivamente sede le Società, in determinate località, site a distanze variabili da quella;

nei casi all’esame i giocatori non esercitavano la propria attività sportiva in luoghi variabili e diversi dalla sede “aziendale”, come in altre società che tale sede posseggono, ma nella stessa sede aziendale, diversa dalla sede “legale” delle società datrici di lavoro, poichè il campo di calcio ove essi eseguivano gli allenamenti quotidiani ovvero giocavano le partite di campionato concretavano un aspetto strutturale della prestazione, connesso con la causa tipica del contratto, cosicchè il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituiva mero rimborso spese, bensì rappresentava il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione;

doveva quindi escludersi l’applicabilità ai giocatori professionisti di cui è causa della disciplina dettata per i cosiddetti trasferisti. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Carrarese Calcio srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

La A.S. Livorno Calcio srl e la Pisa Calcio spa hanno depositato distinti controricorsi e ricorsi incidentali adesivi fondati su due motivi.

L’Enpals ha resistito con distinti controricorsi.

Gli intimati GET Gestione Esattorie e Tesorerie spa, Centro Riscossione Tributi – Cerit spa, Banca Monte dei Paschi di Siena spa, G.E. e P.R. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. I motivi svolti nel ricorso principale e in quelli incidentali adesivi sono analoghi.

Con il primo motivo le Società ricorrenti denunciano violazione di legge (L. n. 153 del 1969, art. 12, secondo cpv., n. 1; L. n. 166 del 1991, art. 9 ter; D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6), deducendo che, sia in base al regime impositivo antecedente al gennaio 1998 (regolato dalla L. n. 166 del 1991, art. 9 ter), che per quello successivo (ossia secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6), i giocatori avrebbero dovuto essere considerati in trasferta ogni qual volta avessero giocato o si fossero allenati fuori della città ove era situata la rispettiva sede aziendale e, in particolare, fuori dello stadio comunale (rispettivamente di (OMISSIS)), da individuarsi come luogo abituale di lavoro ove avrebbe dovuto svolgersi la principale prestazione di lavoro dedotta in contratto, laddove il luogo di svolgimento della preparazione atletica, come tale accessoria e strumentale, non avrebbe potuto essere qualificato come determinante la sede di lavoro abituale dello sportivo professionista.

Con il secondo motivo le Società ricorrenti denunciano violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 116), lamentando l’implicito rigetto della difesa subordinata che aveva contestato la qualificazione come evasione, anzichè come omissione, della violazione contestata.

3. Deve premettersi che, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione fattuale contenuta nei ricorsi delle tre Società, la controversia per cui è causa riguarda il regime impositivo relativo alle somme (variamente qualificate) corrisposte ai calciatori in relazione all’effettuazione delle sessioni di preparazione atletica (in sostanza i cosiddetti allenamenti) presso una struttura esterna, stante l’indisponibilità dello stadio cittadino per lo svolgimento di tale attività;

risultano pertanto inconferenti rispetto al thema decidendum, quale fattualmente dedotto nei termini testè indicati, i riferimenti fatti, anche nel quesito di diritto, alle “partite giocate fuori casa”.

4. Le normative invocate dalle Società ricorrenti e succedutesi nei tempo, prevedono che:

“La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo cpv., n. 1) va inteso nel senso che nella diaria o nell’indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità” (D.L. n. 103 del 1991, art. 9 ter convertito con modificazioni nella L. n. 166 del 1991); la richiamata L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo cpv., n. 1) prevedeva a sua volta (sostituendo del D.L. 1 agosto 1945, n. 692, artt. 1 e 2 recepiti negli artt. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con Decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124), che “Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare”;

“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, … concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare …” (del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 6, come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3); tale norma è richiamata dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2 come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 in base al quale “Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

5. Elemento sostanzialmente comune alle due fattispecie astratte è dunque che le indennità o maggiorazioni di retribuzione, anche se corrisposte con carattere di continuità, spettino ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere attività lavorativa “in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale” ovvero “in luoghi sempre variabili e diversi.

5.1 Con riferimento alle fattispecie concrete dedotte in giudizio deve considerarsi che:

l’attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti non concerne soltanto la partecipazione alle gare in cui è impegnata la Società di appartenenza, ma anche l’espletamento della preparazione atletica e tecnica funzionale a tale partecipazione (appunto i cosiddetti allenamenti); in altri termini, la funzionalità di tale preparazione rispetto alla vera e propria prestazione agonistica non implica che essa non costituisca, al pari di quest’ultima, espletamento della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita;

inoltre, anche alla stregua di quanto allegato in fatto dalle Società ricorrenti, il campo di calcio ove venivano svolti gli allenamenti, diverso da quello di svolgimento delle partite di campionato cosiddette “in casa” e sito in altra località, era, per ciascun campionato, rispettivamente sempre lo stesso (ovvero, per la sola Pisa Calcio spa e per il solo anno 1999, tali campi di calcio erano soltanto due), cosicchè deve escludersi che gli spostamenti dei calciatori per l’effettuazione degli allenamenti fossero determinati da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro, si da poterli ricondurre all’istituto della trasferta;

non ricorreva quindi, all’evidenza, il requisito della prestazione lavorativa (per gli allenamenti) in luoghi sempre variabili e diversi;

ne discende che la permanenza (ai fini indicati) presso campi di calcio diversi da quello ove erano disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituivano, per i calciatori interessati, un’immanente modalità del lavoro, ossia un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, con la conseguenza che il relativo compenso con una somma prefissata non rappresentava un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione (cfr, Cass., nn. 15360/2002; 16638/2003; 8468/2005);

al contempo il luogo di effettuazione degli allenamenti non poteva essere considerato come diverso da quello della prestazione abituale (cfr, Cass., n. 5954/1999), stante la già rilevata appartenenza all’attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti della loro preparazione atletica e tecnica, sicchè neppure può ritenersi che anche l’impianto sportivo normalmente destinato agli allenamenti quotidiani, ancorchè situato in comune diverso da quello di residenza, non dovesse essere considerato, al pari di quello ove si svolgevano le gare, quale sede aziendale (che, ovviamente, non si identifica con la rispettiva sede legale delle Società).

5.2 Deve quindi escludersi l’applicabilità ai casi de quibus delle minori percentuali di imponibilità contributiva indicate nelle discipline normative invocate dalle Società ricorrenti e, poichè la sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata ai suddetti principi, i motivo di ricorso all’esame deve essere disatteso.

6. Il secondo motivo di ricorso inerisce a questione, implicante accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, poichè t motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2140/2006). Le ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere, essendosi limitate a fare generico riferimento a una non meglio precisata “difesa subordinata”, tanto meno specificando, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i termini e i modi in forza dei quali la questione sarebbe stata devoluta al Giudice dell’appello.

Il motivo all’esame deve pertanto ritenersi inammissibile.

7. In definitiva i ricorsi vanno rigettati con affermazione del seguente principio di diritto.

“L’attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti non concerne soltanto la partecipazione alle gare in cui è impegnata la società di appartenenza, ma anche l’espletamento della preparazione atletica e tecnica (i cosiddetti allenamenti) e la funzionalità di tale preparazione rispetto alla vera e propria prestazione agonistica implica che anch’essa costituisce espletamento della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita; nè può ritenersi che l’impianto sportivo normalmente destinato agli allenamenti quotidiani, ancorchè situato in comune diverso da quello di residenza, non debba essere considerato, al pari di quello ove si svolgono le gare, quale sede aziendale (che non si identifica con la sede legale delle società di appartenenza); conseguentemente la permanenza al fine di effettuare la preparazione atletica e tecnica presso campi di calcio diversi da quello ove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per i calciatori interessati, salvo che risultino determinati da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro, un’immanente modalità del lavoro, ossia un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, e il relativo compenso con una somma prefissata non rappresenta un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione; le somme a tale titolo corrisposte sono soggette quindi ad integrale imponibilità contributiva, non potendo trovare applicazione, ratione temporis, le minori percentuali di imponibilità stabilite dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, secondo cpv., n. 1), come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 9 ter, convertito con modificazioni nella L. n. 166 del 1991, ovvero dal combinato disposto del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 6, e della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, come rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non essendo peraltro luogo a provvedere al riguardo per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell’Enpals, che liquida, per ciascuna, in Euro 88,00 oltre ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge; nulla per le spese quanto agli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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