Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12137 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/06/2020), n.12137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27921/2019 proposto da:

B.M.N.U., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERLE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 859/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M.N.U., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Bangladesh ((OMISSIS), situato nella provincia di (OMISSIS)), per sottrarsi al rischio di “persecuzioni da parte dei sostenitori del partito (OMISSIS) che gli avevano distrutto il negozio portandogli via merce e soldi e successivamente avevano fatto irruzione nella sua casa nel tentativo di ucciderlo perchè esponente di rilievo del partito di opposizione (OMISSIS).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento B.M.N.U. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale diVenezia, che con ordinanza del 10 febbraio 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) B.M.N.U. non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Con sentenza n. 859 del 7 marzo 2019 la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’appello perchè tardivo.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da B.M.N.U. con ricorso fondato su cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 348 ter c.p.c., comma 1 e art. 348 bis c.p.c.. La corte di appello di Venezia avrebbe errato perchè ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso in appello presentato dal ricorrente. Denuncia il ricorrente che, come risulta dagli atti processuali alla prima udienza del 5 giugno 2017, la Corte rilevata la presenza della parte appellante ha disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado, autorizzando il ricorrente a produrre copia dei verbali di causa, rinviando alla successiva udienza del 17 luglio 2017. Nelle more tra le udienze il procuratore del ricorrente ha depositato un attestato conseguito dal ricorrente inerente ad un corso di lingua italiana livello A2. All’udienza del 17 luglio la causa è stata discussa.

Lamenta, pertanto, il ricorrente che il giudizio sull’ammissibilità sia contrario a quanto stabilito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 1, in quanto la causa non solo si è protratta oltre la prima udienza, in cui doveva essere pronunciata l’inammissibilità, ma si è svolta anche la trattazione della stessa. Rileva, inoltre, che essendosi discussa la causa nel merito, il giudice avrebbe dovuto disporre ai sensi dell’art. 183, comma 4, la rinnovazione della notificazione alla controparte al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio nel rispetto del principio sancito dall’art. 111 Cost..

Il motivo è inammissibile.

Correttamente il giudice dell’appello ha dichiarato tardivo il ricorso in appello del signor B.M.N. perchè depositato il 16 marzo 2017 e l’ordinanza del Tribunale è del 10 febbraio 2017 comunicata il 13 febbraio 2017. Tali termini non sono contestati dal ricorrente. Prive di pregio sono anche le deduzioni relative al fatto che il giudice dell’appello doveva dichiarare la tardività del ricorso alla prima udienza e non fissare termini per la discussione della causa. Infatti non è riscontrabile nel codice di procedura nessuna norma che impedisce al giudice di rilevare la tardività ad udienze successive la prima. L’inammissibilità del primo motivo è assorbente dei successivi motivi.

6. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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