Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12137 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28755-2014 proposto da:

PER EDIL SRL, in persona dell’Amministratore Giudiziario,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso

lo studio dell’avvocato LUCA GRATTERI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO T.A., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO CARROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che la PER EDIL s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 28 giugno 2014 e notificata in data 23 settembre 2014, con la quale la Corte di appello di Messina ha respinto il gravame interposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1 dell’atto per notar D.B. dell'(OMISSIS) avente per oggetto il trasferimento di una serie di unità immobiliari effettuato dal fallito T.A. e dalla di lui moglie nel periodo sospetto;

che l’intimata CURATELA DEL FALLIMENTO T.A. resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso ricorso;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza per omessa o insufficiente valutazione di una situazione di fatto decisiva per il giudizio, non evidenzia fatti dei quali sia stato omesso l’esame dal giudice di merito, sostanziandosi piuttosto in una articolata critica alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado: critica come tale inammissibile posto che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento non essendo necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in tal caso le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; conf. Sez. 1, Sentenza n. 14471 del 25/06/2014);

che il secondo motivo, che lamenta tanto la violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c. quanto l’omessa valutazione di un fatto decisivo (identificato nell’avvenuto pagamento di ulteriori Lire 100.000 per la cancellazione di una formalità ipotecaria), si mostra parimenti inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, atteso che non indica la collocazione nel fascicolo, nè trascrive il contenuto, della clausola negoziale cui fa riferimento, sì da non consentire alla Corte di apprezzare il fondamento delle censure (Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007);

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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