Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12137 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6507/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.T.M. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 05/01/13 depositata il 23/01/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR molisana rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2002;

ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR sia ecceduto dall’oggetto del giudizio ritenendo l’accertamento eseguito in assenza dei presupposti giuridici dello stesso, censura questa mai mossa dal contribuente che invece sì sarebbe limitato a sostenere l’infondatezza dei contenuti dell’accertamento, sia deciso in ordine alla inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse tra la contribuente e le società Ecomot e DLMAC, mentre le stesse erano stata contestate come soggettivamente inesistenti;

– il motivo è fondato unicamente con riguardo alle operazioni intercorse tra la società intimata e la sua fornitrice Ecomot;

– in primo luogo, va preso atto di come la CTR abbia ritenuto che le operazioni intercorse con Ecomot (o Ecomot 98 in alcuni passi della sentenza) non fossero oggettivamente inesistenti, come si evince dalla motivazione quando si scrive che “questa Commissione non rileva alcuna inesistenza oggettiva delle transazioni commerciali intercorse tra la società STM Selene Tess s.r.l. e le società Ecomot nonchè DALMAC” (pag.3 quinto periodo);

– e ciò perchè “la ditta Ecomot 98 esercente attività di impresa edile provvedeva ad effettuare prestazioni lavorative in favore della appellata aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili attinenti lo stabilimento presso cui la stessa svolgeva la propria attività, a nulla rilevando a tal fine la scarsità dei mezzi strumentali e del personale in uso impiegati per l’esecuzione dei suddetti lavori” (pag. 3 penultimo periodo); secondo la CTR quindi le opere edili sono state per davvero realizzate, tanto che “la società appellata aveva alle proprie dipendenze lavoratori i quali svolgevano regolare attività lavorativa presso il capannone aziendale dichiarato agibile dalla Regione Molise” (pag. 3 terzultimo periodo);

– tali statuizioni, che escludono la natura oggettivamente inesistente delle prestazioni contestate, hanno del tutto trascurato quanto contestato dall’Ufficio; l’Erario ha ritenuto sussistente in questo caso, come risulta dall’avviso di accertamento in parte trascritto in ricorso e prodotto in questo giudizio di Legittimità, un “meccanismo di truffa basato sull’interposizione”, tipicamente diretto a realizzare operazioni soggettivamente inesistenti;

– e infatti, gli elementi presuntivi dedotti dall’Amministrazione Finanziaria (la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato versamento dei tributi, la restituzione dei pagamenti) ben potevano e possono esser posti a base di una contestazione anche di inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di rilievo;

– in ordine a tal contestazione, quindi, la CTR ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla contestata inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con Ecomot, avendo in concreto limitato il proprio giudizio di fatto sulla constatazione dell’effettività oggettiva delle operazioni in parola il che – specialmente ai fini IVA – costituisce evidente violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, e degli art. 2697 e 2700 c.c., per omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR ignorato, quanto alle operazioni intercorse con DLMAC, una serie di elementi di fatto dedotti e provati dall’Ufficio disattendendoli senza prova contraria ad opera del contribuente;

– il terzo motivo di ricorso si incentra poi sulla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, e degli artt. 2697 e 2700 c.c., e sulla omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c., per avere la CTR affermato senza la minima motivazione e anzi per inciso come fosse fatto pacifico la regolarità delle operazioni poste in essere con DLMAC, con ciò ritenendole inattaccabili sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente e, alla luce della decisione sul motivo che precede, sono assorbiti;

– in conclusione, quindi, il ricorso va accolto limitatamente alla censura relativa alle operazioni intercorse con Ecomot di cui al primo motivo; i restanti motivi sono assorbiti;

– la sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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