Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12137 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18554-2007 proposto da:

VIDEO UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo

studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti

Italiani “GIOVANNI AMENDOLA”;

– intimato –

e sul ricorso 19909-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti

Italiani “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38,

presso lo studio dell’avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

VIDEO UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo

studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2823/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2006 R.G.N. 6580/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

udito l’Avvocato SULAS GAVINA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.3 – 7.9.2006 la Corte d’Appello di Roma, nel radicato contraddittorio con l’inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” e con l’Enpals, rigettò l’impugnazione proposta dalla Video Uno srl avverso la sentenza di prime cure, che aveva respinto l’opposizione svolta dalla predetta Società avverso il decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti ad istanza dell’Inpgi, avente ad oggetto il pagamento dei contributi obbligatori relativi alla lavoratrice F.R. per il periodo giugno 1995 – gennaio 1999; con la medesima decisione il primo Giudice aveva altresì condannato l’Enpals a restituire alla Società opponente la somma (erroneamente) versatagli a titolo di contributi, A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:

era risultato confermato il rapporto ispettivo reso dagli ispettori Inpgi, poichè i testi escussi avevano dichiarato che la F. curava e conduceva varie rubriche televisive, effettuando interviste agli ospiti ed anche servizi esterni, essendo pacifici la durata continuativa di detta attività, nonchè il pieno inserimento della F. nell’organizzazione aziendale, attesi (alla stregua delle testimonianze assunte) l’uso costante degli strumenti della redazione, la partecipazione alle continue riunioni ed alla definizione della linea editoriale; tali emergenze inquadravano la prestazione offerta nella classificazione del lavoro giornalistico, inteso come apporto personale e specifico del soggetto lavoratore ad un prodotto giornalistico finale inserito nel contesto della più ampia redazione (sia della “carta stampata”, che della televisione o radio) e del servizio informativo offerto;

la mancata iscrizione all’Albo dei giornalisti non rilevava nell’accertamento della qualità del rapporto in questione, dovendo la valutazione svolta essere mirata a rilevare la effettività della prestazione in questione e delle caratteristiche che l’avevano connotata, mentre l’iscrizione all’Albo professionale interessava soltanto il rapporto tra professionista ed Ordine e non già il rapporto tra giornalista e terzi, quale il datore di lavoro;

non poteva trovare applicazione, in relazione al pagamento effettuato all’Enpals, la previsione dell’art. 1189 c.c., siccome riguardante il pagamento fatto a creditore che, in base a circostanze univoche, appaia legittimato a riceverlo, laddove, nel caso di specie, la qualità della prestazione e le caratteristiche della stessa, ben note al datore di lavoro, portavano ad escludere un’erronea ed inconsapevole individuazione dell’Ente preposto al trattamento previdenziale del lavoratore; peraltro la somma pagata all’Enpals aveva formato oggetto di condanna alla restituzione da parte del Giudice di primo grado e non era stata impugnata in appello, cosicchè, al riguardo, non vi era motivo di valutazione.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Video Uno srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi e illustrato con memoria.

L’Inpgi ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, svolgendo ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, a cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso.

L’intimato Enpals non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (L. n. 69 del 1963, art. 1), deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente definito giornalistica l’attività della lavoratrice interessata, senza accertare il requisito essenziale della raccolta, elaborazione e commento di notizie attuali, al fine di predisporre con apporto creativo messaggi informativi.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dei CCNL 9.7.1994 per le imprese radiotelevisive private, per non avere la Corte territoriale riconosciuto che l’attività della lavoratrice interessata corrispondeva alla definizione del programmista-regista contenuta in tale contratto collettivo.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione in ordine alla natura giornalistica dell’attività della lavoratrice interessata, per avere la Corte territoriale fondato l’accertamento su circostanze asseritamente irrilevanti e insufficienti. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (L. n. 69 del 1963, artt. 26 e ss e 45), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, per la validità di un contratto di lavoro giornalistico è necessaria l’esistenza dell’iscrizione del lavoratore nell’apposito Albo, non surrogabile da una successiva iscrizione deliberata con efficacia retroattiva.

Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di appello fondato sulla disposizione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20.

Con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (art. 1189 c.c. e L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20) per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della buona fede, con riferimento alla posizione di una lavoratrice non iscritta all’albo dei giornalisti, assunta e inquadrata come programmista regista, nel pagamento dei contributi all’Enpals.

Con il settimo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della buona fede con riferimento all’avvenuto pagamento dei contributi all’Enpals.

Con l’ottavo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla censura relativa alla non debenza delle sanzioni civili L. n. 48 del 1988, ex art. 4 stante la situazione di oggettiva incertezza.

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (L. n. 69 del 1963, artt. 33 e 34 e D.P.R. n. 115 del 1965, art. 43 come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972 e dal D.P.R. n. 384 del 1993), assumendo che il provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti adottato con effetto retrodatato produce la sottoponibilità a contribuzione all’Inpgi, con esonero dell’Istituto di fornire la prova circa lo svolgimento di prestazioni lavorative di natura giornalistica.

3. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla presente controversia), nel caso previsto dall’ari. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare a decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Tale momento di sintesi non è stato formulato in relazione al terzo motivo del ricorso principale, che, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile.

3.1 Restando dunque escluso che, nella ricostruzione fattuale delle vicende rilevanti sul punto, la Corte territoriale sia incorsa in un vizio di motivazione, deve rilevarsi che, alla stregua degli accertamenti effettuati (quali già indicati nello storico di lite) non risulta fondato il primo motivo di ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti avuto modo di precisare più volte che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatarì e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonchè l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l’interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1827/1995; 23625/2010).

A tali criteri si è dunque attenuta la Corte territoriale, ravvisando l’avvenuto apporto personale e specifico della lavoratrice interessata ad un prodotto giornalistico finale inserito nel contesto della più ampia redazione e del servizio informativo offerto, e ciò sulla base dalla riscontrata continuità dell’attività di cura e conduzione di varie rubriche televisive, con effettuazione di interviste agli ospiti ed interventi esterni, e attraverso l’uso costante degli strumenti della redazione e la partecipazione alle riunioni e alla definizione della linea editoriale.

3.2 La corretta qualificazione giornalistica dell’attività lavorativa svolta dalla F. esclude poi che detta attività possa essere ricondotta a quella, affatto dissimile, del programmista regista contenuta ne CCNL 9.7.1994 per le imprese radiotelevisive private; ne consegue, quindi, l’infondatezza anche del secondo motivo de ricorso principale.

4. La mancata formulazione del momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. determina, in forza delle ragioni già espresse a proposito del terzo motivo, l’inammissibilità anche del settimo, inerente, come detto, ad un preteso vizio di motivazione in ordine all’esclusione della buona fede della Società ricorrente in ordine all’individuazione dell’Ente destinatario dei contributi previdenziali.

4.1 Ne consegue che, restando intangìbile l’accertamento fattuale relativo alla insussistenza della buona fede, risultano inapplicabili (anche per ciò solo e a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione) le disposizioni di cui all’art. 1189 c.c. e L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, che tale requisito entrambe presuppongono; ciò conduce al rigetto del sesto motivo del ricorso principale e al riconoscimento dell’inammissibilità, per carenza di interesse, de quinto; tale ultimo motivo si presenta peraltro inammissibile anche per la mancata trascrizione, in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dei termini e dei modi attraverso i quali la questione, implicante accertamento fattuale ed asseritamente non esaminata, sarebbe stata ritualmente e specificamente devoluta alla Corte territoriale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7194/2000).

4.2 Per ragioni analoghe a quelle testè indicate (omessa trascrizione in ricorso degli esatti termini con cui la questione sarebbe stata devoluta al Giudice dell’appello) deve inoltre ritenersi l’inammissibilità dell’ottavo motivo di ricorso; dovendo peraltro altresì osservarsi, al riguardo, che il requisito dell’esistenza di “oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo” (cfr il D.L. n. 536 del 1987, art. 4, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 48 del 1988 e, parimenti, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218) risulta logicamente inconciliabile con la ritenuta esclusione della buona fede del solvens, cosicchè tale accertamento negativo configura un’implicita negazione della fondatezza della questione in ordine alla quale si lamenta l’omessa pronuncia.

5. Il quarto motivo del ricorso principale appare invece parzialmente fondato.

E’ infatti pacifico che (almeno) una parte dei contributi richiesti si riferiva a periodi lavorativi anteriori alla delibera del competente Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di iscrizione retroattiva della F. al registro dei praticanti.

In tali limiti, la questione sollevata con il motivo all’esame è già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009; 3385/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Deve infatti rilevarsi che:

– ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicchè l’attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d’un contratto nullo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all’iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell’art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005);

– tuttavia, in applicazione dell’art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell’oggetto) non esclude che l’attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell’ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur eventualmente retrodatata) iscrizione, bensì l’attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicchè è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l’atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurìmis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);

– deve quindi convenirsi che, poichè l’obbligo di iscrizione all’Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 274 del 1991 ) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, l’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo antecedente a quello per cui (anche se del caso retroattivamente) tale iscrizione sia stata disposta, la mancanza del relativo requisito e che pertanto, nel periodo antecedente all’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, il presupposto per l’iscrizione all’Inpgi non sussiste;

a maggior ragione, l’obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l’attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista (cfr, Cass., n. 16383/2008, cit.);

– tale conclusione non presenta profili di incostituzionalità (onde appaiono manifestamente infondati i dubbi sollevati al riguardo dal controricorrente), posto che resta comunque garantita, ancorchè la contribuzione non sia dovuta all’Inpgi, la tutela previdenziale del lavoratore.

Deve quindi riaffermarsi il principio di diritto secondo cui in tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell’oggetto o della causa – che l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2126 c.c., conservi giuridica rilevanza ed efficacia; con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto a trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani (Inpgi), il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta. Essendosi la Corte territoriale discostata dal suddetto orientamento, il motivo all’esame, per quanto, si ripete, inerente a periodi lavorativi anteriori alla data della delibera di iscrizione (retroattiva) della F. al registro dei praticanti giornalisti, merita accoglimento.

6. Le considerazioni testè svolte comportano, sempre riguardo ai periodi lavorativi anteriori alla data della delibera di iscrizione (retroattiva) della F. al registro dei praticanti giornalisti, il rigetto del motivo di ricorso incidentale, mentre il medesimo, per i periodi successivi, lo stesso resta assorbito per effetto del rigetto degli altri motivi del ricorso principale.

7. In definitiva il ricorso principale va accolto soltanto con riferimento, nei limiti sopra indicati, al quarto motivo, mentre le altre censure, sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, vanno disattese.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla doglianza accolta, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi al suindicato principio di diritto e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale; rigetta le altre censure del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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