Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12136 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27200-2014 proposto da:

F.LLI V. S.N.C. DI V.G. & C., – C.F. (OMISSIS),

in persona dei soci con legale rappresentanza pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI GUIDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, M.H., I.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 21/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che la F.LLI V. S.N.C. DI V. GERARDO & C. ha proposto ricorso per cassazione dell’ordinanza depositata in data 21 agosto 2014 con la quale il Tribunale di Lecco ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale emesso in data 10 dicembre 2013 avente ad oggetto la liquidazione delle spese di custodia di un’autovettura oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento penale;

considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione delle tariffe previste dal D.M. Ministero della Giustizia n. 265 del 2006, in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, laddove avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la riduzione equitativa dell’importo;

che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione delle tariffe previste dal D.M. Ministero della Giustizia n. 265 del 2006, degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. lamentando l’erronea applicazione della valutazione equitativa ex art. 113 c.p.c. delle spese di custodia;

che gli intimati Ministero della Giustizia e M.H. non hanno svolto difese;

ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati alla luce dell’orientamento di questa Corte che ha affermato che “in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276 il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11281 del 05/07/2012; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 752 del 18/01/2016); che il provvedimento impugnato si è discostato dal suddetto orientamento, avendo ritenuto espressamente applicabile la riduzione equitativa dell’importo senza motivare sull’eventuale sussistenza di usi locali che a tanto legittimasse;

che si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Lecco perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione, restando esclusa la sussistenza nella specie dei presupposti per il versamento del doppio contributo a norma del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lecco in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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